Casistica

  • Con riferimento alla qualificazione dell’attività dei “riders”, non può escludersi che, a fronte di specifica domanda della parte interessata fondata sul parametro normativo dell’art. 2094 c.c., il giudice accerti in concreto la sussistenza di una vera e propria subordinazione; è noto, infatti, che le controversie qualificatorie sono influenzate in modo decisivo dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto, da come le stesse sono introdotte in giudizio, dai risultati dell’istruttoria espletata, dall’apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati, tali da ritenerne provata la subordinazione. (Trib. Palermo 24/11/2020, Giud. Marino, in Lav. nella giur. 2021, 318)
  • In presenza di sufficienti indizi, gravi precisi e concordanti, in merito alla sussistenza del delitto di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p., nel rispetto del principio di proporzionalità tra situazione concretamente accertata e applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria è lo strumento preferibile per una (ri)legalizzazione societaria. Per tale finalità, l’intervento ablativo deve essere modulato in modo da consentire un penetrante ed effettivo controllo da parte del Tribunale sugli organi di gestione, lasciando, tuttavia, il normale esercizio di impresa in capo agli attuali organi di amministrazione societaria. In caso di mancata collaborazione dell’organo amministrativo, il Tribunale può estendere l’intervento ablativo fino al totale impossessamento delle compagini societarie. (Trib. Milano 27/5/2020, decr., Pres. e Rel. Roia, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di A. Esposito, “I riders di Uber Italy s.r.l.”, 547)
  • In caso di prestazione d’opera di natura intellettuale, come quella resa dai professori d’orchestra in esecuzione di contratti conclusi in relazione a specifici programmi, al fine di individuare gli indici sintomatici della subordinazione non può essere attribuita rilevanza assorbente all’obbligo di rispettare rigidamente gli orari (sia con riguardo alle prove che agli spettacoli) né alla soggezione alle direttive provenienti dal direttore, perché funzionali alla realizzazione dell’opera, garantita dal coordinato apporto di ciascuno dei musicisti, ed al luogo della prestazione, dovendosi piuttosto apprezzare la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell’ambito delle esigenze della propria organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali e sottrarsi alle prove in caso di variazioni assunte in corso d’opera a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti di terzi. (Cass. 4/5/2020 n. 8444, Pres. Raimondi Est. Lorito, in Lav. nella giur. 2020, 995)
  • Il rapporto di lavoro del rider iscritto ad una piattaforma digitale, incaricato del recapito a domicilio di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi commerciali convenzionati, deve qualificarsi come autonomo e ricondursi all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato. (Trib. Firenze 1/4/2020 n. 886, decr., Est. Gualano, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di D. Draetta, “Il lavoro autonomo dei riders ai tempi del Covid-19”, 473)
  • Deve altresì applicarsi al medesimo rapporto la disciplina del nuovo capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015 e, quindi, ai sensi dell’art. 47-septies, il d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. (Trib. Firenze 1/4/2020 n. 886, decr., Est. Gualano, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di D. Draetta, “Il lavoro autonomo dei riders ai tempi del Covid-19”, 473)
  • Ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve fornire, a propria cura e spese, al rider i dispositivi di protezione individuale, quali guanti monouso, mascherina protettiva, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino. (Trib. Firenze 1/4/2020 n. 886, decr., Est. Gualano, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di D. Draetta, “Il lavoro autonomo dei riders ai tempi del Covid-19”, 473)
  • La definizione legale dei dependent contractors va interpretata alla luce del precedente Algonquin Tavern. Il fatto che essi vengano selezionati da Foodora e siano tenuti a consegnare cibo secondo i termini e le condizioni determinati dalla stessa società e in conformità con i suoi standard costituisce indizio di una somiglianza con i dipendenti subordinati più che con i lavoratori autonomi. Questo Tribunale rileva come nella realtà dei fatti i riders lavorino per Foodora e non per sé stessi e conseguentemente ritiene che i ciclofattorini di Foodora siano e.dependent contractors e debbano essere trattati come tali ai sensi della legge. (Ontario Labour Relations Board 25/2/2020, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di E. Lackova, “I riders e il tertium genus canadese nell’epoca digitale”, 577)
  • L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 (nel suo testo precedente alla novella contenuta nel d.l. n. 101/2019) deve essere interpretato nel senso che l’intero insieme delle norme protettive dettate per il lavoro subordinato si applica anche al rapporto di collaborazione autonoma — escluse soltanto le norme ontologicamente incompatibili con la struttura della fattispecie —, quando il rapporto stesso sia caratterizzato dall’assoggettamento della prestazione lavorativa a organizzazione da parte del creditore, anche quando non vi sia assoggettamento pieno al suo potere direttivo e neppure assoggettamento a coordinamento spazio-temporale (sentenza pronunciata in riferimento al rapporto di lavoro di alcuni ciclo-fattorini operanti in collegamento mediante smart-phone con la piattaforma digitale gestita dalla centrale operativa dell’organizzatore del servizio di consegna in area urbana, ai quali è stato riconosciuto il diritto all’applicazione delle protezioni del lavoro subordinato). (Cass. 24/1/2020 n. 1663, Pres. Di Cerbo Est. Raimondi, in Riv. It. Dir. Lav. 2020, con nota di P. Ichino, “La stretta giurisprudenziale e legislativa sulle collaborazioni continuative”, 76)
  • Deve escludersi la natura subordinata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere tra i fattorini (rider) e una società di consegna di cibo a domicilio, operante tramite una piattaforma tecnologica di intermediazione fra fattorini e clienti. Ciò in quanto i collaboratori erano liberi di dare, o no, la propria disponibilità per i turni offerti dall’azienda, nonché in considerazione della ridotta durata dei rapporti in questione e di una prestazione media intermittente ma inferiore alle 20 ore settimanali. (Corte app. Torino 4/2/2019 n. 26, Pres. Fierro Est. Rocchetti, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di M.T. Carinci, “Il lavoro eterorganizzato si fa strada… sulle ruote dei riders di Foodora”, e di R. Del Punta, “Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente”, 340)
  • Nel contempo, in considerazione del fatto che la turnistica e le zone di partenza erano stabilite dall’azienda, gli indirizzi di consegna erano comunicati ai fattorini tramite app e i tempi di consegna erano predeterminati, deve ritenersi che le suddette collaborazioni fossero organizzate dal committente ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015, derivandone l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, deve accogliersi la domanda dei collaboratori avente a oggetto il riconoscimento del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti (con applicazione parametrale del ccnl logistica trasporto merci), ma solo con riguardo ai giorni e alle ore di lavoro effettivamente svolte. (Corte app. Torino 4/2/2019 n. 26, Pres. Fierro Est. Rocchetti, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di M.T. Carinci, “Il lavoro eterorganizzato si fa strada… sulle ruote dei riders di Foodora”, e di R. Del Punta, “Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente”, 340)
  • Il legame di subordinazione è caratterizzato dall’esecuzione di un’attività lavorativa sotto l’autorità di un datore che ha il potere di impartire ordini e direttive, di controllarne l’esecuzione e di sanzionare gli adempimenti del lavoratore. Viola l’articolo L. 8221-6, II del codice del lavoro la Corte d’Appello laddove ritenga che un fattorino – che collabora per una società che utilizza una piattaforma digitale e un’applicazione al fine di mettere in contatto i ristoranti partner, i clienti che ordinano i pasti attraverso la piattaforma e i ciclofattorini che consegnano i pasti a domicilio – non sia legato alla società medesima da un contratto di lavoro subordinato, sebbene si evinca dalle sue stesse osservazioni che l’applicazione era dotata di un sistema di geolocalizzazione che permetteva alla società di seguire in tempo reale la posizione del fattorino e la rilevazione del numero totale di chilometri percorsi e che la società disponeva di un potere sanzionatorio nei confronti del fattorino. (Cour de Cassation Chambre Social, 28/11/2018 n. 1737 (17-20.079), Pres. Huglo Est. Salomon, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di C. Garbuio, “Il contributo della Cour de Cassation francese alla qualificazione dei lavoratori digitali: se la piattaforma esercita i poteri tipici del datore, sussiste un lien de subordination”, 179)
  • I fattorini che effettuano consegna dei pasti a domicilio a seguito di un contratto stipulato con la società Deliveroo hanno piena libertà di lavoro, non sono tenuto al rispetto di obblighi di esclusiva o di non concorrenza né altri obblighi nei confronti della controparte, non sono integrati all’interno di un “service organisé” e, pertanto, non possono essere ritenuti lavoratori subordinati). (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 22/11/2017, n. 16/12875, Pres. Métadieu, in Riv. It. Dir. Lav. 2018, con nota di A. Donini, La libertà del lavoro sulle piattaforme digitali, 46)
  • Gli autisti che forniscono un servizio di trasporto in autovettura a terzi a seguito di un contratto stipulato con la società Uber rientrano nella nozione di worker (ERA 1996: s. 230 (3) (b); WTR 1998, reg. 36 (1); NMWA 1998, section 54(3). Il livello di controllo esercitato dalla società è tale da determinare un obbligo di disponibilità in capo ai prestatori in tutte le situazioni in cui abbiano effettuato accesso alla App, si trovino sul territorio nel quale sono autorizzati a lavorare e abbiano la libertà e l’intenzione di accettare incarichi. (Employment Appeal Tribunal, England and Wales, 10/11/2017, n. UKEAT/0056/17/DA, Est. Eady QC, in Riv. It. Dir. Lav. 2018, con nota di A. Donini, La libertà del lavoro sulle piattaforme digitali, 46)
  • Nel rapporto giuridico intercorrente tra Uber e i suoi autisti sussiste il carattere dell’intuitu personae, quello dell’onerosità e quello della non occasionalità. Si configura quindi un rapporto di lavoro in cui è presente la subordinazione soggettiva (soggezione a ordini, a controlli continui, a sanzioni disciplinari); la subordinazione oggettiva (per la destinazione della prestazione alla realizzazione dei fini dell’impresa) e la subordinazione strutturale (per l’inserzione del lavoratore all’interno dell’organizzazione). (Vara do trabalho de Belo Horizonte – MG 14/2/2017, n. 0011359 – 34.2016.5.03.0012, Est. Marcio Toledo Gonçalves, in Riv. It. Dir. lav. 2017, con nota di G. Pacella, “Lavoro e piattaforme: una sentenza brasiliana qualifica subordinato il rapporto tra Uber e gli autisti”, 560)
  • In ragione del carattere atipico della prestazione avente ad oggetto l’attività di accompagnamento di turisti nello shopping assistendoli logisticamente in varia maniera, deve essere cassata la decisione dei giudici del merito che ne hanno riconosciuto il carattere subordinato senza previo accertamento dell’esistenza di un orario di lavoro obbligatorio e di una modalità della pretesa retribuzione, né previa attenta verifica della sussistenza di presunte pretese direttive in ordine a una attività molto atipica e molto fluida. (Cass. 20/7/2016 n. 14947, Pres. Nobile Est. Bronzini, in Lav. nella giur. 2016, 1020)
  • Nel caso di attività lavorativa resa da parte degli sportellisti di un’agenzia ippica, la natura subordinata del rapporto di lavoro non può essere esclusa in base al semplice fatto che il prestatore sia libero di accettare l’offerta di lavoro ovvero di rifiutarla senza fornire alcuna giustificazione, specie nel caso in cui si tratti di mansioni semplici e ripetitive remunerate in proporzione all’attività effettivamente svolta. (Cass. 14/6/2016 n. 12199, Pres. Napoletano Rel. De Gregorio, in Lav. nella giur. 2016, 927)
  • Il fatto che il lavoratore abbia un proprio staff, nei confronti del quale proponga assunzioni, promozioni, aumenti di stipendio e ferie, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo; assume l’aspetto della subordinazione solo ove sia l’esecuzione di direttive ricevute dal datore nell’ambito della situazione di assoggettamento, in cui lo stesso lavoratore si trovi, e che resta il determinante parametro della subordinazione. (Trib. Milano 14/2/2013, Giud. Casella, in Lav. nella giur. 2013, 623)
  • Non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, che costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione – lavoro”, oggetto di specifica disciplina. (Trib. Perugia 21/11/2011, Giud. Medoro, in Lav. nella giur. 2012, 316)
  • In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale (nella specie, consulente fiscale in uno studio legale tributarista), la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il carattere subordinato del rapporto avendo accertato che l'organizzazione della prestazione non eccedeva le esigenze di coordinamento dell'attività di professionista con quella dello studio e che i controlli - esercitati sui tempi dell'incarico e sul risultato conclusivo dell'attività svolta dal collaboratore - non riguardavano le modalità di espletamento dell'incarico e non si traducevano in una espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione. (Cass. 14/2/2011 n. 3594, Pres. Foglia Est. Filabozzi, in Orient. giur. lav. 2011, 54)
  • Lo svolgimento di mansioni ulteriori e ultronee rispetto all'oggetto tipico del contratto di trasporto rappresentate in particolare da attività di cernita, identificazione e carico dei pacchi da consegnare svolte all'interno dei locali del committente, con l'utilizzo di materiali e modalità tipiche della subordinazione, sono sussumibili nel paradigma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (Trib. Bolzano 30/1/2009, Est. Puccetti, in D&L 2009, con nota di Peter Michaeler, "La doppia vita del 'padroncino', vero trasportatore e vero subordinato", 719)
  • Il fatto che la legge n. 266/1991 sancisce che la qualità di volonatario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato non esclude che un rapporto di lavoro possa essere dissimulato da un rapporto di volontariato; di conseguenza, se un presunto volontario risulta di fatto retribuito da una associazione di volontariato, trova applicazione non la disciplina del volontariato, ma la normale disciplina gius-lavoristica. (Cass. 21/5/2008 n. 12964, Pres. Mattone Rel. Di Nubila, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Luigi Menghini, 53)
  • Lo svolgimento di attività lavorativa a titolo oneroso, all'interno dei locali della datrice di lavoro, con l'utilizzo di materiali e attrezzature della stessa e modalità tipologiche proprie della subordinazione, comporta una presunzione di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (Cass. 6/9/2007 n. 18692, Pres. Senese Est. De Matteis, in D&L 2007, con nota di Sara Huge, "Subordinazione e autonomia: un atteso chiarimento", 1114)
  • E' correttamente motivata la sentenza di merito che qualifica quale subordinato il rapporto di lavoro intrattenuto dal personale infermieristico di cura ove riscontri la presenza dei seguenti indici di subordinazione: la predisposizione di turni lavorativi, la sussistenza dell'obbligo di presentare certificato medico in caso di malattia, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'utilizzazione di attrezzature aziendali e del camice di lavoro, l'inserimento nell'organizzazione, nonché il carattere professionale dell'attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive. (Cass. 18/7/2007 n. 15979, Pres. De Luca Est. Celentano, in Lav. nella giur. 2008, 191)
  • La norma (art. 59, comma 15°, l. 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"), che qualifica come lavoratori autonomi gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna e che esercitino individualmente la loro attività artistica tradizionale, ha efficacia ricognitiva e in quanto tale retroattivita. Questo, tuttavia, non implica una qualificazione vincolante dei rapporti medesimi, sì da attrarli sempre e comunque entro la disciplina del rapporto di lavoro autonomo, nè avrebbe potuto implicarlo, poichè non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove ne derivi l'inapplicabilità di protezioni inderogabilmente disposte per il lavoro subordinato. (Cass. 16/10/2006 n. 22129, Pres. Ciciretti Est. Morcavallo, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Maria Cristina Cataudella, "Indisponibilità del tipo lavoro subordinato e qualificazione del lavoro a domicilio", 283)
  • tipizzazione all'interno del contratto collettivo di lavoro della figura di "informatore scientifico" tra i lavoratori subordinati non può valere come indice di subordinazione dal momento che ogni attività umana, di per sè considerata, può formare oggetto di un rapporto di natura sia autonoma sia subordinata. Pertanto, in presenza di un progetto correttamente formulato, sarà il lavoratore che richiede, a norma dell'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, in trasformazione del contratto di lavoro a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a dover dimostrare la sussistenza dell'essenziale requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Nel caso di specie, l'attività di verifica della conoscenza, della diffusione e del posizionamento sul mercato dei farmaci prodotti dall'impresa committente, con conseguente necessità di realizzare uno studio che comporti la rilevazione, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi alle specialità farmaceutiche sul territorio nazionale integra di per sè un progetto dotato di sufficiente specificità, così che non possano ricorrere, nel caso di specie, gli estremi per l'applicazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 (Trib. Milano 10/11/2005, Giud. porcelli, in Giust. civ. 2006, 1605)
  • Il contratto autonomo di consulenza si caratterizza come attività estranea a quella tipica dell’impresa committente; attività che si svolge in un settore diverso seppure connesso e complementare a quello proprio dell’impresa e che comporta un impiego circoscritto o nel tempo o nell’oggetto, oltre che svolto in condizioni di effettiva autodeterminazione. (Trib. Milano 3/5/2005, Est. Martello, in Orient. Giur. Lav. 2005, 255)
  • Nell’ambito di un rapporto di collaborazione professionale, intercorrente tra un medico e una casa di cura, al fine di valutare la sussistenza o meno degli elementi integranti la subordinazione, il giudice di merito non deve limitarsi a richiamare gli indici caratteristici del lavoro subordinato in termini generici, ma deve considerare la peculiarità del caso, tenendo nel dovuto conto varie circostanze, tra cui il fatto che il medico sia o meno libero di organizzarsi per le sedute attribuitegli dalla casa di cura in piena autonomia, se faccia o meno uso di apparecchiature che eccedono le potenzialità economiche del medico stesso, se sussista o meno un potere conformativo in capo al datore di lavoro – o di un suo delegato – sul contenuto della prestazione, al fine di evidenziare eventuali aspetti che incidano sul rapporto medico-paziente, al punto che l’impresa risulti responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazione altrui. (Cass. 14/4/2005 n. 7742, Pres. Sciarelli Rel. Spanò, in Dir. e prat. lav. 2005, 1944)
  • La prestazione lavorativa della disc-jockey che operi per sei ore notturne con una frequenza di otto/nove notti al mese, percependo una retribuzione fissa a serata, sotto il potere direttivo del soggetto che gestisce la discoteca, è qualificabile come lavoro subordinato. L’esistenza di un rapporto affettivo anche molto stretto non esclude la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa né la subordinazione, che occorre verificare in concreto tenendo presente che in questi casi essa assume una forma attenuata. (Trib. Milano 4/2/2005, Est. Frattin, in D&L 2005, 197)
  • Al fine di configurare come rapporto di lavoro subordinato l’attività di maestro di tennis occorre avere riguardo a tutti gli indici rivelatori della subordinazione che sono l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale; al riguardo è rilevante l’esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e, rispettivamente, di un obbligo del lavoratore, derivanti dal contratto, fermo restando che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento della parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. (Trib. Roma 25/6/2004, Est. Magaldi, in Lav. nella giur. 2004, 1307)
  • L’attività di messo notificatore dei verbali di violazioni del Codice della strada può essere svolta tanto in regime di autonomia quanto di subordinazione lavorativa. (Cons. di Stato 3/9/2003 n. 4906, Pres. Schinaia Est. Millemaggi Cagliani, in Giur. It. 2004, 1522)
  • Non ha natura di rapporto di lavoro subordinato il rapporto di lavoro tra società e membro del Consiglio di amministrazione, al quale sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove sia assente alcun rapporto di gerarchia tra il medesimo e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione.
  • Qualora accanto ad un rapporto di lavoro subordinato tra un dirigente ed una società si ponga la carica, ricoperta dallo stesso dirigente, di membro del Consiglio di amministrazione di altra società del gruppo, l'assenza di uno specifico emolumento per tale ultimo incarico e dunque la gratuità della prestazione è legittima, essendo la coerente conseguenza del fatto che l'attività di consigliere rappresenta una frazione della prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro subordinato. (Corte d'Appello Milano 11/4/2003, Pres. ed Est. Mannacio, in D&L 2003, con nota di Filippo Capurro, "Aspetti giuslavoristici della figura dell'amministratore di società")
  • Il venditore porta a porta, in assenza di un'attività rigidamente svolta e preordinata dal datore di lavoro con vincolo di subordinazione, va qualificato come lavoratore autonomo (nella specie, si trattava di attività svolta da incaricati di vendita diretta alla commercializzazione di prodotti alimentari surgelati attraverso il sistema della vendita presso il domicilio di clienti privati, con effettuazione della consegna dei prodotti e incasso del relativo prezzo di listino). (Trib. Ascoli Piceno 19/2/2003, Giud. D'Ecclesia, in Foro it. 2003 parte prima, 1249)
  • In relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazione rese da un esercente la professione medica cui ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai poteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, né possono considerarsi indicativi della natura subordinata del rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, se non si traducono nella espressione del potere confermativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione della intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.(Cass. 7/2/2003, n. 3471, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli, in Lav. nella giur. 2003, 676)
  • L'attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione religionis causa, in adempimento dei fini della congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato. L'eccezione di illegittimità costituzionale di questa interpretazione dell'art. 2094 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. è manifestamente infondata, sia in quanto l'attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e di diffusione della fede, accetta di svolgerla senza corrispettivo economico, sia in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non riguarda le prestazioni svolte all'interno della comunità religiosa, sotto l'unico stimolo di principi morali, senza la tipica subordinazione e senza prospettive di retribuzione. (Cass. 2/12/2002, n. 17096, Pres. Ianniruberto, Rel. Dell'Anno, in Lav. nella giur. 2003, 375)
  • L'accertamento della natura subordinata di un rapporto nato apparentemente come rapporto sociale nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, passa inevitabilmente attraverso la prova della simulazione del contratto di società che dissimuli un contratto di lavoro subordinato e non ha nulla a che vedere con l'ordinario accertamento della natura subordinata di un rapporto altrimenti nato come collaborazione autonoma (Trib. Milano 30/11/00, est. Di Ruocco, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 940)
  • La collaborazione prestata per diversi anni a favore di influente uomo politico per la trattazione di istanze dei cittadini, senza erogazione di corrispettivo, ma solo con la promessa di sistemazione del figlio del collaboratore, non può qualificarsi rapporto di lavoro subordinato (Trib. Taranto 22/3/00, pres. e est. Turco, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 22)
  • Integra un rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta in qualità di "aiuto istruttore sub" e animatore di un villaggio turistico, ove sia accertata l’esistenza del vincolo di subordinazione, ricavabile da una serie di "indici" sintomatici quali: l’eterodirezione, intesa come soggezione del lavoratore al potere direttivo della datrice di lavoro; la natura delle mansioni esercitate; l’inserimento continuativo e sistematico nell’organizzazione dell’impresa; le modalità di erogazione della retribuzione, comprovanti l’assenza di rischio d’impresa da parte del lavoratore, a nulla rilevando il diverso nomen juris (nella specie: lavoro autonomo avente per oggetto prestazioni di consulenza) concordato fra le parti (Trib. Roma 22/1/99, pres. ed est. Zecca, in D&L 1999, 590)
  • Pur essendovi compatibilità fra assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’associazione sindacale e sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra l’associazione stessa e l’eletto, non è qualificabile come attività di lavoro subordinato l’attività svolta da una dirigente sindacale che abbia svolto attività quali sottoscrizione contratti, partecipazione ad assemblee, riunioni e trattative sindacali con autonomia gestionale, organizzativa e decisionale (Pret. Parma 13/10/98, est. Ferraù, in D&L 1999, 427)
  • L’opera prestata in favore di un ente religioso da un ministro di culto, espressione della propria vocazione e caratterizzata perciò dalla volontarietà, oltre che dalla gratuità, non può configurare un rapporto di lavoro subordinato. Di questo difetta infatti l’essenziale elemento dello scambio fra prestazione e compenso, essendo l’attività unicamente finalizzata all’edificazione della fede di appartenenza e a soddisfare con ciò aspirazioni di natura spirituale (Pret. Roma 12/8/96, est. Gaddi, in D&L 1997, 586, nota Balli)
  • Né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono a escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra amministratore e società, la cui sussistenza deve essere verificata in concreto, sulla base degli indispensabili presupposti dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni di amministratore e della ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale (Cass. 7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in D&L 1997, 353)