Pubblico impiego

  • Non è possibile considerare costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato con la P.A. qualora manchi uno stabile inserimento dell’interessato nell’organizzazione dell’Ente, mentre va riconosciuta la sussistenza di un incarico di tipo professionale. (Cons. Stato 15/9/2003 n. 5144, Pres. Frascione Est. Cerreto, in Lav. nelle P.A. 2004, 502)
  • L'affidamento ad operatori sanitari, da parte di una U.S.L. e con apposita convenzione, dell'incarico di svolgimento, in via continuativa, di prestazioni professionali non implica, di per sé, la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i connessi oneri previdenziali a carico dell'ente committente, come emerge dall'art. 6 bis del D.L. 18/1/93, n. 9, convertito in l. 18/3/93, n. 67, il quale, nel dettare il nuovo testo dell'art. 13, l. 23/12/92, n. 498 - con efficacia interpretativa estesa anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore - ha espressamente previsto che le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale non sono soggette, relativamente ai contratti da esse stipulati per prestazioni professionali a carattere individuale, all'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza. (Cass. 20/4/01, n. 5882, pres. Trezza, est. Putaturo Donati, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 272)
  • L’art. 6 bis DL 18/1/93 n.9, convertito in L.18/3/93 n. 67, esteso anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria grazie all’art. 3 DL21/4/95 n. 120, convertito in L.21/6/95 n. 236, non pone una presunzione assoluta di natura autonoma dei rapporti di lavoro dei medici cd. "gettonati", ma si limita a escludere che a essi possano applicarsi gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato, fermo restando che tali obblighi vanno però rispettati ove i rapporti in questione abbiano di fatto assunto, anche in contrasto con il nomen iuris adottato dalle parti, contenuto e modalità propri del lavoro subordinato. Nel caso di specie (in virtù della continuità della prestazione, eccedente anche i limiti massimi autorizzati, dell’inserimento nei turni orari di lavoro – ivi compresi quelli di guardia notturna e festiva – al pari del personale dipendente, dell’attività di diagnosi e di assistenza medica svolta, della sottoposizione agli ordini e al controllo dei direttori di clinica, nonché dell’inserimento nell’organizzazione funzionale dell’ente) i rapporti intercorsi fra l’Università degli Studi di Napoli "Federico II" e i medici cd. "gettonati" sono rapporti di pubblico impiego (non rilevando, in contrario, il nomen iuris e l’assenza di atti formali di nomina) e, come tali, pur se costituiti invalidamente per violazione dei divieti legislativi di assunzione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, ex art.2126 c.c., sono assoggettati ai conseguenti oneri previdenziali e assistenziali gravanti sulla predetta Università, non ostando a tal fine il disposto dell’art. unico del DL23/12/78 n.817 (Pret. Napoli 24/9/96, est. Vitiello, in D&L 1997, 310, n. Manna, Sul lavoro dei medici cd. Gettonati)