Lavoro svolto oltre il sesto giorno consecutivo

  • La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro, con riposo compensativo ricadente nel giorno successivo, esige, per la sua particolare onerosità, uno specifico compenso che, trovando causa nello stesso rapporto di lavoro, ha natura di retribuzione e non risarcitoria o di indennizzo, ed è differenziato da quello - pure spettante - del lavoro prestato nel giorno di domenica; alla sua determinazione - in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo - provvede il giudice sulla base di una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della prestazione lavorativa e applicando come parametro anche eventuali forme di di retribuzione normativamente previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro domenicale. (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 16 giugno 2003). (Cass. 4/2/2008 n. 2610, Pres. Senese Est. Cuoco, in Dir. e prat. lav. 2008, 2113)
  • ùIn tema di imposte dirette, l’indennità sostitutiva del riposo settimanale non goduto costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente, trattandosi di compenso percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e commisurato ad una certa capacità di lavoro svolto, anche se non in via regolare e continuativa ed in violazione di un diritto indisponibile, poiché costituisce sicuro indice di capacità contributiva anche la retribuzione corrisposta per il lavoro prestato in violazione di norme – anche imperative a garanzia costituzionale di diritti indisponibili – poste a tutela del prestatore di lavoro, e la legge tributaria non contempla tale ipotesi come causa di esclusione della somma erogata dall’oggetto dell’imposizione. (Cass. 18/8/2004 n. 16101, Pres. Saccucci Rel. Meloncelli, in Lav. e prev. oggi 2004, 2038)
  • L'effettuazione del lavoro oltre il sesto giorno non comporta il riconoscimento in sé di un danno risarcibile derivante dall'usura psico-fisica in quanto tale danno, non sorretto da presunzione "iuris et de iure", deve essere provato dal lavoratore che lo alleghi, non essendovi in materia deroghe alla disciplina generale della risarcibilità del danno e della prova (Corte Appello Milano 16/3/01, pres. Ruiz, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 73, con nota di Del Conte, Mancata fruizione del riposo settimanale e responsabilità del datore di lavoro)
  • In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante, svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali. Nella prima ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., interpretando la domanda dei lavoratori - che avevano ammesso di avere ricevuto il risarcimento del danno da usura mediante maggiorazioni retributive previste per istituti contrattuali affini - come richiesta dell'ulteriore danno alla salute, l'aveva rigettata per mancanza di prove in ordine alla sussistenza di tale danno aggiuntivo) (Cass. 4/3/00 n. 2455, pres. Trezza, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 413)
  • La mancata fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro può determinare a carico del lavoratore, oltre a un danno da usura psicofisica, che deve ritenersi sempre sussistente per presunzione iuris et de iure, un ulteriore danno alla salute (c.d. danno biologico) il quale, a differenza del primo, dev'essere provato dal prestatore di lavoro sia nella sua sussistenza, sia nel suo nesso eziologico con l'attività lavorativa (Cass. 4/3/00, n. 2455, pres. Trezza, est. Capitanio, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 48, con nota di Palla, Delle conseguenze derivanti dal lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale)
  • In caso di lavoro per più di sei giorni consecutivi, il danno da usura psico-fisica subito dal lavoratore non può essere circoscritto al mancato godimento del riposo nel 7° giorno, ma aumenta progressivamente in tutti i giorni successivi fino al godimento del riposo. Conseguentemente, il risarcimento dovuto al dipendente dovrà comprendere - oltre a un importo risarcitorio per il lavoro prestato nel 7° giorno - ulteriori importi risarcitori in progressione crescente, fino al godimento del riposo (nella specie il Pretore ha ritenuto congruo un risarcimento pari al 41% per l'8° giorno, con un incremento dell'1% per ogni giorno successivo) (Pret. Milano 11/12/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 610)
  • In ipotesi di turnazione che preveda la prestazione di attività lavorativa per sette giorni consecutivi, con riposo nell'ottavo giorno, e fruizione di due riposi consecutivi ogni sette settimane, va ritenuta illegittima la prestazione di attività lavorativa per il settimo giorno consecutivo, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno, equitativamente determinabile in importo pari alla retribuzione di una giornata lavorativa, per ogni settimo giorno consecutivamente lavorato (Pret. Milano 22/5/96, est. Muntoni, in D&L 1997, 147)