Altre indennità

  • Computabili nella retribuzione feriale dei macchinisti ferroviari le indennità di condotta e di riserva.
    Tribunale e Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto di alcuni macchinisti ferroviari a vedersi computare nella retribuzione feriale i compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale. 
    I giudici di merito, muovendo dall’accoglimento di una nozione europea di retribuzione, inclusiva di qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo statuto professionale del lavoratore, avevano, in particolare, rilevato come l’attività di condotta e il servizio di riserva costituiscano attività tipiche della mansioni di macchinista, le cui relative voci retributive dovevano pertanto considerarsi compensative anche dello statuto professionale dei lavoratori ricorrenti; avevano altresì accertato che le due indennità incidevano in misura rilevante (25/30%) sul trattamento economico mensile dei macchinisti e che, conseguentemente, il loro mancato computo nella retribuzione feriale poteva costituire un deterrente all’esercizio del diritto alle ferie. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, osserva che: (i) la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie deve allinearsi ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che in più occasioni ha precisato che l’espressione “ferie annuali retribuite”, contenuta nell’art. 7 della direttiva n. 88 del 2003, va intesa nel senso che, per la durata delle ferie annuali, al lavoratore deve essere garantita una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, ciò in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie; (ii) a tali principi, che risultano vincolanti per il giudice nazionale, si sono attenuti i giudici di merito, i quali, infatti, hanno proceduto correttamente a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche della retribuzione durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni tipiche della qualifica rivestita. (Cass. 26/6/2023 n. 18160, Pres. Raimondi Rel. Garri, in Wikilabour, Newsletter n. 13/2023)
  • Le clausole del CCNL Enti locali riguardanti l’indennità di rischio, l’indennità per attività lavorativa svolta in condizioni particolarmente disagiate e l’indennità di responsabilità sono clausole generali, la cui definizione è rimessa alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, che delimita e concretizza in piena autonomia, per i rapporti di lavoro rientranti nel proprio ambito, la portata delle clausole generali nazionali. (Trib. Termini Imerese 11/2/2013, Giud. Rezzonico, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Matteo Corti, “Sulla contrattazione decentrata nel pubblico impiego: dagli aumenti indiscriminati a pioggia alla premiazione della performance”, 105)
  • È costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di legittimo affidamento nella sicurezza dei rapporti giuridici e del generale canone di ragionevolezza l’art. 44, co. 2 della l.r. 13 giugno 2008, n. 15 Calabria, il quale dispone che l’art. 7, co. 6, della l.r. 2 marzo 2005, n. 8 deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione dell’indennità supplementare prevista dalla medesima legge, è quella individuata per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria del servizio, all’art. 52, lett. c) del ccnl 1999, e successive modifiche, con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità. (Corte Cost. 21/10/2011 n. 271, Pres. Quaranta Rel. Criscuolo, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di M. D’Onghia, “L’esclusione della tredicesima dall’incentivo all’esodo: la parola alla Consulta”, 296)
  • Ai sensi del d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella l. 3 ottobre 1987, n. 398, l’indennità di trasferta, che va a compensare il disagio che comporta lo svolgimento all’estero della prestazione lavorativa, non consente all’interprete di derogare alla prescrizione di legge che ne impone l’erogazione e, neppure, alla volontà delle parti. Spetta al Giudice del merito considerare se l’indennità in questione abbia natura di superminimo o meno, valutando il corrispondente trattamento contributivo. La corresponsione di una “pocket money” è assoggettata a contribuzione e legittimamente detratta, erogata anticipatamente in moneta straniera. (Cass. 28/3/2011 n. 7041, Pres. Roselli Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2011, 628)
  • Il pagamento della indennità di disagio viene giustificato dalla esigenza di compensare il disagio derivante dalle condizioni ambientali in cui si svolge l’attività lavorativa (intemperie, smog), l’indennità di rischio è dovuta poiché lo svolgimento della stessa comporta una particolare esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale (contatto con sostanze nocive, lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico). (Trib. Taranto 3/2/2011, Giud. Pazienza, in Lav. nella giur. 2011, 531)
  • Le retroattività dei miglioramenti economici non può aver eliminato il diritto alla percezione dell'indennità di vacanza contrattuale, che era già sorto, lo si ripete, al verificarsi delle condizioni sopra delineate e che aveva natura e fondamento giuridici ben diversi dal riconoscimento degli aumenti retributivi, effettuato con la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo. (Trib. Napoli 21/3/2010, Gius. Majorano, in Lav. nella giur. 2010, 738) 
  • In materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, alle somme erogate a titolo di rimborso spese va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfettario o meno del rimborso ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività. (Nella specie, relativa alla domanda di liquidazione del Tfr a favore di un dipendente che, in posizione di distacco aveva svolto le sue mansioni a Panama, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei, alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole dei figli trasferiti all'estero in quanto attribuzioni patrimoniali dirette alla salvaguardia della retribuzione). (Cass. 18/3/2009 n. 6563, Pres. Lamorgese Rel. Zappia, in Lav. nella giur. 2009, 834, e in D&L 2009, 776)
  • L'art. 44, comma 6, lett.c), ccnl comparto sanità personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/199, prevede la corresponsione al personale infermieristico e di una specifica indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei "servizi di malattie infettive". L'espressione indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti), in quanto "servizio" è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario identificabili come parti della organizzazione sanitaria destinate alla curan di un certo tipo di malattie. Pertanto, il senso letterale dell'espressione utilizzata dalle parti stipulanti non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di malattie infettive anche a infermiere che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non finalizzate alla cura delle malattie infettive "ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive". Il senso letterale delle parole viene confermato dalla lettura complessiva dell'atto e dal comportamento successivo delle parti, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo. (Cass. 9/4/2008 n. 9248, Pres. Ianniruberto Rel. Curzio, in Lav. nelle P.A. 2008, 401)
  • Il ricovero gratuito dell'invalido grave rileva ai fini dell'esclusione dal diritto all'indennità di accompagnamento in quanto sia configurabile in termini di alternativa alla situazione di assistenza da parte dei familiari dell'invalido grave nella loro abitazione. (Trib. Grosseto 17/4/2007, Dott. Ottati, in Lav. nella giur. 2008, 95) 
  • La c.d. indennità estero - che consiste in un importo che viene corrisposto al lavoratore per il periodo in cui è chiamato a svolgere attività lavorativa in sede estera, in considerazione dei maggiori disagi e costi che lo spostamento comporta - ha natura retributiva e va computata nella base di calcolo del Tfr, per la parte in cui non compensa specifiche spese che, in assenza del trasferimento, sarebbero state evitate dal lavoratore. (Corte App. Milano 22/2/2007, Pres. Castellini Est. Curcio, in D&L 2007, 856)
  • L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223, deve essere determinata in base alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi - incluse eventuali maggiorazioni retributive - che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (nella fattispecie, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore il quale assumeva che nella base di calcolo della retribuzione di riferimento ai fini di calcolo dell'indennità di mobilità dovessero essere incluse le maggiorazioni per il lavoro a turno, i ratei di ferie, i Rol e le festività soppresse). (Cass. 20/2/2007 n. 3917, Pres. Ravagnani Est. Miani Canevari, in D&L 2007, con nota di Alessandro corrado, "Quali sono le voci retributive per determinare l'indennità di mobilità: chiarimenti della Suprema Corte", 539)
  • L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti dell'Ente Poste - che, ai sensi dell'art. 53, 6° comma, L. 27/12/1997 n. 449, viene corrisposta all'atto di cessazione del rapporto con riferimento alla sola anzianità maturata al 28/2/98 - deve essere computata sulla retribuzione spettante alla data di cessazione del rapporto (tenendo conto dei soli elementi retributivi previsti dall'art. 38 DPR 29/12/73 n. 1032) e non su quella in essere al 28/2/98, giacchè il congelamento della retribuzione di riferimento a tale data farebbe venire meno la proporzionalità tra detta indennità e la quantità e qualità del lavoro0 prestato. (Trib. Ragusa 13/2/2007, Est. Giampiccolo, in D&L 2007, 490)
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6°, L. 27/12/97 n. 449 per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non prevede per i dipendenti delle Poste Italiane un adeguato meccanismo di indicizzazione dell'indennità di buonuscita maturata alla data del 2/2/98, nella quale il rapporto di lavoro è stato privatizzato. Infatti, nel caso di un trattamento globale costituito da più componenti (indennità di buonuscita determinata secondo la disposizione censurata e trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.) il rispetto dell'art. 36 Cost. deve essere valutato non con riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell'emolumento. (Cost. 9/11/2006 n. 366, Pres. Bile Rel. Amirante, in D&L 2007, con nota di carmen Schettini, "Calcolo oggi e pago domani: lo strano destino del trattamento di fine rapportro dei dipendenti postali", 71)
  • L’indennità di amministrazione non è computabile nel calcolo della tredicesima mensilità, in quanto il contratto collettivo del comparto ministeri, che fa proprio il contenuto dell’art. 7 del DLCPS 263/46, istitutivo della tredicesima mensilità per i dipendenti pubblici, prevede che detta indennità sia versata per dodici mesi e che la medesima sia imputabile esclusivamente ai fini della determinazione del Tfr, dell’indennità di buonuscita e dell’indennità di licenziamento. (Trib. Firenze 16/11/2005, Est. Taiti, in D&L 2006, con n. Francesco Alvaro, “Sul computo dell’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità”, 564)
  • Ai fini del calcolo del premio supplementare di cui all’art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell’asbestosi, l’espressione “salari specifici” recata dal citato art. 153 va interpretata in senso soggettivo e non oggettivo: sicchè il premio grava sulle retribuzioni non di tutti i dipendenti, ma solo di quelle dei lavoratori esposti al rischio silicotigeno e, una volta individuati i lavoratori protetti, esso va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie. (Cass. 29/3/2005 n. 6602, Pres. Mileo Rel. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2005, 1944)
  • L’indennità di accompagnamento, va riconosciuta alla stregua di quanto previsto dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assume con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovute a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. (Cass. 21/1/2005 n. 1268, Pres. Ianniruberto Rel. Vidiri, in Dir. e prat. lav. 2005, 1522 e in Lav. nella giur. 2005, 584)
  • In tema di imposte sui redditi, la indennità di fine rapporto corrisposta al dipendente per il servizio continuativo svolto all’estero va assoggettata ad Irpef, dovendosi escludere che l’esenzione da imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prevista dal terzo comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, operi anche rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata. (Cass. 19/8/2004 n. 16233, Pres. Cristarella Orestano Rel. De Blasi, in Lav. e prev. oggi 2004, 2037)
  • Il criterio di adeguamento automatico posto dall’art. 1, comma 5, d.l. 16 maggio 1994 n. 299, conv., con mod., in l. 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l’art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull’indennità di mobilità; parimenti tale adeguamento automatico – nel regime precedente all’art. 8 comma 8 d.lgs. n. 468 del 1997 – non trova neppure applicazione al sussidio per i lavori socialmente utili, senza che insorgano dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale della citata normativa in riferimento agli art. 36 e 38, comma 2, Cost. (Cass. 22/6/2004, n. 11632, Pres. Mercurio Est. Amoroso, in Giust. Civ. 2005, 397)
  • Con riguardo al trattamento economico aggiuntivo attribuito da pattuizioni individuali al lavoratore che, alle dipendenze di datore di lavoro italiano, presti la sua opera all’estero, l’accertamento in ordine alla natura retributiva o meno dell’erogazione (in relazione alla sua funzione di corrispettivo della collaborazione dell’impresa, o di reintegrazione di perdite patrimoniali subite dal lavoratore a cagione delle particolarità modalità esecutive della prestazione) è riservato al giudice di merito; al medesimo spetta verificare la natura eventualmente composita dell’attribuzione, determinando l’incidenza percentuale della componente retributiva anche mediante ricorso a valutazione equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c., nell’ambito della quale può essere utilizzata la disposizione dell’art. 12, L. n. 153/1969, che ai fini contributivi presume il carattere retributivo dell’indennità di trasferta nella misura del 50%. (Cass. 10/3/2004 n. 4945, Pres. Sciarelli Rel. Maiorano, in Lav. nella giur. 2005, 76)
  • Le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità possono acquistare natura retributiva solo ove uno specifico accordo negoziale individuale o collettivo determini, con effetti di natura costitutiva, le condizioni perché tali emolumenti debbano essere considerati, in parte o in tutto, integrativi della retribuzione; a tale stregua deve riconoscersi natura retributiva a quanto spettante al lavoratore per il c.d. punto mance, costituito da quota parte delle mance versate dalla clientela e ripartite tra i lavoratori dalla c.d. "commissione punto mance" in misura variabile in relazione al tipo di attività espletata. (Cass. 1/7/2002, n. 9538, Pres. Prestipino, Est. Guglielmucci, in Riv. it. dir. lav. 2003, 501, con nota di Andrea Pardini, Interpretazione della clausola collettiva ambigua secondo il criterio di armonizzazione)
  • L'attività di portierato presso un ente teatrale, effettuata, ancorchè con carattere di sistematicità, nel corso della notte, configura lo svolgimento di lavoro notturno, con conseguente diritto del portiere a percepire le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo (Consiglio di Stato 5/6/2001, n. 3000, Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa, in Foro it. 2003, parte terza, 99)
  • La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4, l. 8/3/68, n. 152, l'indennità premio di servizio è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5°, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura (Corte Appello Milano 22/3/01, pres. Mannaccio, est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 180)
  • Il trattamento economico aggiuntivo (cosiddetta indennità estero) corrisposto al lavoratore che alle dipendenze di datore di lavoro italiano presti la sua opera all'estero può, in base alle pattuizioni che la prevedono e alle particolarità del caso concreto, avere sia natura riparatoria - assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla prestazione lavorativa all'estero - sia di natura retributiva - assolvendo la funzione compensativa del disagio e/o della professionalità propria di detta prestazione lavorativa - sia, infine, natura mista - assolvendo una funzione tanto risarcitoria che retributiva; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva affermato la natura risarcitoria dell'indennità determinata, in base al contratto, in relazione ad una serie di spese continuative legate alla presenza all'estero: maggiori spese per canone di locazione, retta di frequenza scolastica dei figli, servizio domestico, pressione fiscale, etc.) (Cass. 3/11/00, n. 14388, pres. Ianniruberto, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1007)
  • Ai sensi dell'art. 2100 c.c. e dell'art. 11, disciplina speciale, parte prima, c.c.n.l. del settore metalmeccanico privato, hanno diritto all'indennità di cottimo i lavoratori addetti a linea produttiva c. d. a catena, con tempistica fissata dalla direzione in relazione al numero di pezzi previsti e scandita dal suono di una campana, i quali, ove non riescano a completare l'operazione loro affidata, devono segnalarlo al compagno di lavoro dell'operazione successiva facendo affidamento su di lui perché porti a compimento la prima operazione, venendo rimpiazzati dai c. d. soccorritori o da superiori solo per le pause fisiologiche o a fine lavoro, in caso di inconvenienti dovuti a cause tecniche (Trib. Milano 16/9/00, pres. e est. Ruiz, in Foro it. 2001, pag. 362)
  • L’affidamento ad un portalettere, in aggiunta alle ordinarie mansioni, dell’attività di consegna di stampe di peso superiore a 500 gr., non dà diritto al lavoratore ad alcun compenso aggiuntivo. La circolare dell’Ente poste Italiane s.p.a. n. 2 del 7/4/94, con la quale si determina un tempo di lavoro di 10 minuti per la consegna di stampe di peso superiore a 500 gr., non può essere interpretata nel senso di attribuire al portalettere che effettui tale consegna una retribuzione aggiuntiva commisurata a tale parametro (Corte Appello Bari 26/6/00, pres. e est. Berloco, in Lavoro giur. 2000, pag.1033, con nota di Farina, Consegna di corrispondenza di peso superiore ai 500 gr.: lavoro straordinario o esercizio del potere direttivo?)
  • Ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai dipendenti delle aziende tramviarie per le festività infrasettimanali, l'inclusione delle indennità di presenza e di turno previste dagli accordi collettivi va accertata sulla base della sussistenza o no del carattere continuativo e obbligatorio delle relative corresponsioni, secondo il disposto dell'art. 5, l. n. 260/49, come modificato dall'art. 1, l. n. 90/54, e non già sulla base delle indicazioni fornite dagli accordi o dai contratti collettivi, giacché, se è vero che non esiste nell'ordinamento il principio generale di omicomprensività della retribuzione, onde l'esclusione di un determinato elemento accessorio di un compenso retributivo può essere rimessa alla contrattazione collettiva, è pur vero che tanto può avvenire solo in assenza di una legge che disponga diversamente. Quando invece, come nell'ipotesi in esame, la legge abbia previsto che non possono essere esclusi da un determinato compenso gli elementi retributivi accessori che abbiano il carattere della continuità, il giudice di merito dovrà accertare in concreto la sussistenza o no del suddetto carattere, prescindendo da eventuali diverse indicazioni fornite dagli accordi collettivi (Cass. 8/4/00, n. 4477, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 270, con nota di Lamberti, Sull'inclusione delle competenze accessorie nel compenso per le festività infrasettimanali dei dipendenti delle aziende tramviarie)
  • L'indennità di vacanza contrattuale, introdotta dal protocolllo del 1993, ha efficacia normativa e quindi immediatamente precettiva, così come risulta dalle stesse disposizioni dell'accordo, di guisa che esso è ritenuto vincolante anche nei confronti e a favore di terzi. Ne consegue che le clausole dell'accordo, relative alla vacanza contrattuale, introducendo un istituto a carattere retributivo in favore dei lavoratori, sono idonee a far sorgere un vero e proprio diritto soggettivo, direttamente azionabile in via ordinaria, in relazione al periodo rispetto al quale è riconosciuto. Il presupposto fondamentale dell'indennità di vacanza contrattuale non è il dato formale della successione di due contratti omogenei e dello stesso tipo, ma il dato di natura sostanziale che fra la disciplina precedente e quella successiva intercorra un periodo di vacanza, tale da alterare gli equilibri retributivi in termini di adeguatezza del salario rispetto al costo della vita, secondo la funzione propria della indennità in parola (Trib. Parma 3/3/00, est. Ferraù, in Lavoro giur. 2000, pag. 862, con nota di Angiello)
  • In ipotesi di orario di lavoro fisso, dalle 6.30 alle 12.30, per sei giorni settimanali, la mezz'ora di indennità di lavoro notturno quotidianamente erogata deve essere inclusa nella retribuzione corrisposta per le giornate di ferie, in quanto facente parte della "normale" retribuzione di cui all'art. 7 della Convenzione OIL 130/70; mentre non va invece computata nel calcolo della tredicesima mensilità, atteso il tenore dell'art. 60 Ccnl di settore, che elenca analiticamente le voci che concorrono a formarla, senza includervi l'indennità per lavoro notturno (Trib. Milano 23 dicembre 1999, est. Mascarello, in D&L 2000, 442)
  • In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in base alla disciplina di cui all'art. 22 all. A r.d. 8/1/31, n. 148 non può ritenersi consentita alcuna maggiorazione del compenso da corrispondere al dipendente durante il periodo feriale rispetto al restante periodo lavorativo, né tale maggiorazione può ritenersi prevista dal c.c.n.l. 12/3/80, il quale fa riferimento, ai fini del compenso feriale, alla normale retribuzione così come definita nello stesso contratto. Ne consegue che ai fini del computo della retribuzione feriale non può tenersi conto dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, trattandosi di voci esulanti dalla suddetta normale retribuzione, e la cui inclusione nel compenso feriale comporterebbe maggiorazione di quest'ultimo rispetto a quello dei periodi lavorativi) (Cass. 9/12/99 n. 13780, pres. Sciarelli, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 441)
  • Il compenso previsto dal patto di non concorrenza può essere corrisposto mensilmente nel corso del rapporto di lavoro, anziché dopo la cessazione dello stesso, purché nell'ambito del regolamento economico del patto sia diversificata la parte relativa al compenso per il lavoro da quella relativa al compenso per il patto; tuttavia, l'esiguità del compenso, valutata in relazione alla misura della retribuzione percepita dal lavoratore, all'estensione territoriale e oggettiva del divieto di svolgere attività lavorativa e alla professionalità del lavoratore, determina la nullità del patto (nella specie , il Tribunale ha ritenuto incongruo il compenso di L. 100.000 mensili a fronte di una retribuzione di L. 2.800.000 mensili, per un obbligo di non concorrenza esteso a tutto il territorio nazionale, a ogni tipo di prestazione, anche autonoma, e riferito a tutte le attività svolte presso il datore di lavoro) (Trib. Milano 16/6/99, pres. est. Mannaccio, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 728, con nota di Pilati, Sulla nullità del patto di non concorrenza per esiguità del compenso corrisposto nel corso del rapporto di lavoro)
  •  Le delibere dell’Assemblea dei partecipanti al capitale dell’IMI, assunte successivamente alla disciplina del blocco della contingenza del febbraio ’77, che qualificano la "ex erogazione assembleare" come "trattamento retributivo oramai contrattualmente acquisito dal Personale" e ne fissano la corresponsione in misura percentualmente parametrata all’importo lordo della mensilità ordinaria di marzo (con la sola esclusione degli assegni familiari), appaiono significative di una volontà aziendale di riconoscere nel calcolo dell’emolumento – anche successivamente all’emanazione del DL 12/77 – l’importo della scala mobile ricompreso nella mensilità assunta come parametro. A seguito della sentenza 124/91 della Corte Costituzionale, parzialmente retroattiva al 28/2/86, gli artt. 2 e 4 del DL 12/77 debbono leggersi nel senso che sia la norma che esclude il computo della scala mobile dalle mensilità eccedenti quelle del settore industria, sia quella che dispone la nullità delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali derogative, operino limitatamente al periodo 1/2/77 - 28/2/86. Ne consegue che, in presenza di una persistente volontà di computo della contingenza nella "ex erogazione assembleare" manifestata nelle precitate delibere, i dipendenti IMI hanno diritto all’inclusione, nel computo dell’emolumento aziendale in questione, anche degli incrementi di contingenza, maturati successivamente al 28/2/86 (Trib. Roma 17/3/97, pres. Zecca, est. Pagetta, in D&L 1997, 818, n. Ruini)
  • L'art. 29 CCNL Aziende Municipalizzate 1/10/91, che dispone la non estensibilità dell'EDR ai lavoratori assunti dopo l'1/1/92 e l'art. 2 lett. a dell'Accordo aziendale Amsa 14/1/92, che limita l'erogazione dell'EDR ai soli lavoratori assunti fino al 31/12/91, riconoscendo ingiustificatamente trattamenti retributivi differenziati a lavoratori che svolgono pari mansioni, sono nulli per violazione dei doveri di correttezza e buona fede che incombono sulle parti contrattuali, con conseguente obbligo del datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori assunti dopo il 31/12/91, in via risarcitoria, importi pari alle somme fruite a titolo di EDR da tutti gli altri lavoratori (Pret. Milano 9/1/96, est. Atanasio, in D&L 1996, 725)