In genere

  • Ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in Cassa integrazione guadagni, questi hanno diritto a ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali; pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile a fini contributi e tributari. (Cass. 27/11/2014 n. 25240, Pres. Stile Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2015, 199)
  • L'accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all'estero è riservato al giudice di merito, gravando sul lavoratore - ove il contratto giustifichi l'erogazione delle somme in riferimento non al valore professionale della prestazione ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all'estero insieme alla famiglia - l'onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese, e al giudice di merito, che ne riconosca la natura retributiva, di indicare le specifiche ragioni del suo convincimento (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, con riguardo a somme corrisposte per le spese di alloggio, studio dei figli, trasporto e mobilio durante il soggiorno lavorativo a New York, aveva ritenuto - ai fini del computo del Tfr - la loro natura retributiva con motivazione riferita a generiche e non significative previsioni del contratto individuale di lavoro. (Cass. 5/5/2008 n. 10986, Pres. Ciciretti Est. Roselli, in Lav. nella giur. 2008, 955)
  • Così come è competenza del contratto collettivo stabilire i livelli retributivi che compensano la qualifica, così è competenza degli stessi individuare le ragioni per il riconoscimento di emolumenti di natura indennitaria connessi a funzioni che presentano, rispetta al generico livello della qualifica, una gravosità particolare perché rese in condizioni di tempo, luogo o modo più disagevoli. La clausola del contratto collettivo che consente di togliere tale indennità nel caso di abbandono definitivo della posizione di lavoro cui è connessa non può essere considerata nulla per contrarietà all'art. 2103 c.c. a meno che non si rilevi la fittizietà della qualificazione ad essa attribuità e l'incoerenza della funzione da essa adempiuta all'interno dell'atto di fondazione. (Corte d'appello Milano. 20/6/2002, Pres. Mannacio, in Lav. nella giur. 2003, 83)