Pubblico impiego

  • Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal dipendente di un Corpo Forestale regionale per ottenere il riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento, previa disapplicazione del decreto del Presidente della Regione contenente un diverso criterio di classificazione del personale, atteso che gli appartenenti al Corpo forestale delle Regioni sono titolari di un rapporto di lavoro privatizzato e che, ai fini della giurisdizione, occorre avere riferimento al “petitum” sostanziale, radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta detto “petitum” abbia per oggetto non direttamente il provvedimento amministrativo di macro organizzazione, ma l’inquadramento in una diversa categoria contrattuale, con le correlative progressioni economiche “medio tempore” maturate. (SU 10/11/2020 n. 25210, Pres. Spirito Rel. Tria, in Lav. nella giur. 2021, 193)
  • Giurisdizione del Tar nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile sul diritto del pubblico dipendente all’equo indennizzo.
    La dipendente di un’Asl aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, della dipendenza da causa di servizio dell’infermità appartenente a una certa categoria tabellare da cui era risultato affetto. Dopo aver richiesto inutilmente all’ASL la conseguente liquidazione dell’equo indennizzo, la dipendente aveva promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro avanti al TAR, che aveva declinato la propria giurisdizione e quindi alla Corte dei conti, che aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La Cassazione, ricordando che la giurisdizione della Corte dei conti riguarda unicamente la materia pensionistica ed escludendo che l’istituto dell’equo indennizzo possa qualificarsi tale, ha conseguentemente affermato la giurisdizione del TAR, quale giudice dell’ottemperanza. (Cass. SU, ord., 10/6/2020 n. 11127, Pres. Mammone Rel. Falaschi, in Wikilabour, Newsletter n. 12/2020)
  • Il discrimine temporale tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nelle controversie di impiego alle dipendenze delle PP.AA., imperniato sul criterio del periodo del rapporto di lavoro di attinenza della questione arg. ex art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, è determinato dal momento perfezionativo della fattispecie giuridica costitutiva del diritto azionato, nella specie certamente integrato dal fatto storico della prestazione di lavoro resa dal ricorrente. (Trib. Bari 22/1/2015, Giud. Vernia, in Lav. nella giur. 2015, 647)
  • Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo un ricorso con il quale sono stati impugnati gli atti di avvio di una procedura per la stabilizzazione delle persone assunte a tempo determinato, atteso che l’atto di indizione di tale procedura costituisce una scelta organizzativa espressione di potere autoritativo. (Tar Lazio 21/5/2012, Pres. Politi, in D&L 2012, con nota di Luca Busico, “Un singolare caso di controversia sulle stabilizzazioni”, 515)
  • Sussiste la giurisdizione amministrativa della controversia, relativa alla richiesta di inquadramento in area superiore, insorta dopo che, al termine di un corso-concorso pubblico di qualificazione, con passaggio all’area superiore, la graduatoria non era mai stata approvata e i dipendenti risultati vincitori erano stati semplicemente inquadrati nella posizione immediatamente superiore a quella già occupata, rimanendo nell’ambito della stessa area. (Cass. Sez. Un. 2/9/2011 n. 22685, Pres. Vittoria Rel Tirelli, in Lav. nella giur. 2012, 88)
  • Rispetto a una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro e che sia qualificabile come azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in base alla norma transitoria contenuta nell’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001) se il fatto storico in cui si concretizzerebbe l’inadempimento dell’amministrazione si sia verificato successivamente al 30 giugno 1998, con la precisazione che, ove si tratti di un illecito permanente, occorre far riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo della cessazione della permanenza. (Trib. Taranto 7/6/2010, Giud. Deceglie, in Lav. Nella giur. 2010, 1054)
  • Le controversie aventi ad oggetto concorsi interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, nell'ambito della stessa area, sono attribuite al giudice ordinario; se il concorso comporta passaggio da un'area all'altra, si riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. S.U. 25/5/2010 n. 12764, Pres. Vittoria Rel. Amoroso, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Alberto Astengo, "Concorsi interni e giurisdizione: una nuova pronuncia delle Sezioni Unite", 93)
  • L'art. 63, comma 4, del D.Lgs,. n. 165 del 2001, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a consentire l'accesso del personale già assunto a una fascia o un'area superiore. Nell'ambito di applicazione della stessa norma ricade, altresì, la controversia relativa alla legittimità (in relazione alla presenza dei vizi tipici dell'atto amministrativo, tra cui quello della manifesta illogicità quale figura sintomatica dell'eccesso di potere) della delibera di indizione di un nuovo bando concorsuale cui addivenga l'amministrazione, anziché attingere alle graduatorie ancora vigenti. (Trib. Tivoli 2/4/2010, Giud. Mari, in Lav. nella giur. 2010, con commento di Gaetana Pendolino, 921)
  • In regime di pubblico impiego privatizzato, in base all’art. 63 D.Lgs. 30/3/01 n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, giacché la riserva residuale alla giurisdizione amministrativa, di cui al 4° comma dell’art. 63 citato, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro che si concludono con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione. (Cass. Sez. Un. 26/2/2010 n. 4648, est. La Terza, in D&L 2010, con nota di Patrizio Montagna, “In merito al riparto di giurisdizione nel pubblico impiego”, 466)
  • L’esistenza di un atto di indirizzo, finalizzato all’avvio della contrattazione collettiva in attuazione della norma di legge istitutiva della separata area della vicedirigenza, non radica la giurisdizione amministrativa, poiché la cognizione in tale materia è devoluta al giudice ordinario. (Cons. St. 22/1/2010 n. 204, Pres. Lodi Est. Potenza, in Lav. Nella giur. 2010, con commento di Giampiero Golisano, 1017)
  • Laddove le controversie ineriscano non agli di gestione di graduatorie permanenti (ora "ad esaurimento", a seguito della L. 27 dicembre 2006n. 296), ma piuttosto alla legittimità della procedura di valutazione dei titoli per le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente, vengono in questione procedure concorsuali in senso stretto in relazione alle quali gli aspiranti devono presentare le relative domande di partecipazione, con l'indicazione dei titoli posseduti; l'Amministrazione, poi, alla luce di proprie valutazioni espressione di discrezionalità tecnica, redige e approva una graduatoria finale. In simili circostanze, avendo la controversia a oggetto un procedimento selettivo a carattere autenticamente "concorsuale" ed essendo la posizione giuridica azionata ascrivibile alla categoria degli interessi legittimi, la materia dovrà costituire oggetto di cognizione a opera dell'autorità giudiziaria amministrativa. (Trib. Modica 15/1/2010, Giud. Fiorentino, in Lav. nella giur. 2010, con commento di Antonio Ferruggia, 815)
  • Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia promossa ai sensi dell'art. 44 TU immigrazione da un cittadino extracomunitario al fine di vedere accertato il carattere discriminatorio della sua esclusione, in ragione della sua condizione di straniero, dall'accesso a un posto di lavoro alle dipendenze della PA. (Trib. Milano 11/1/2010, decr., in D&L 2009, 1102) 
  • Spetta al giudice ordinario conoscere le controversie in tema di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, in quanto il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale con contratti di lavoro a tempo determinato, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 519, L. 27/12/06 n. 296, non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio. (Trib. Voghera 11/6/2009, Est. Dossi, in D&L 2009, 851)
  • Il Tribunale Amministrativo della Campania, ritenuta la propria giurisdizione in ordine alle questioni risarcitorie inerenti il danno da demansionamento subito da un professore universitario, con funzioni assistenziali oltre che didattiche presso una struttura sanitaria, ritiene quest'ultima responsabile dei postulati danni perché, avendolo privato delle risorse umane e strumentali necessarie, gli ha impedito l'esercizio delle sue funzioni. (TAR Campania 8/5/2009 n. 2480, Pres. D'Alessandro Rel. Pappalardo, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Paola Cosmai, 934)
  • In materia di procedure di stabilizzazione avviate da una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi 519 segg., L. 27/12/06 n. 296 (finanziaria 2007) la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Trib. Genova 10/4/2009, Est. Basilico, in D&L 2009, con nota di Andrea Danilo Conte, "Procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego: prime pronunce dopo i dubbi sulla giurisdizione", 1089) 
  • Il diritto all'assunzione a tempo indeterminato del Dirigente non apicale del Comparto sanità, attraverso le procedure di stabilizzazione del precariato pubblico disciplinate dalla legislazione nazionale e da quella regionale, appartiene alla competenza del giudice ordinario specializzato e non del giudice amministrativo, trattandosi di atti di gestione e non di procedure concorsuali. La pubblica amministrazione può non adottare la stabilizzazione del precariato pubblico, in mancanza di posti vacanti da ricoprire in pianta organica. Ma, se attiva le procedure di stabilizzazione, da un lato non può discrezionalmente limitare l'accesso alla selezione per l'assunzione, dall'altro, se intende stabilizzare solo il personale destinato a ricoprire i posti vacanti, deve fornire prova rigorosa che i posti da ricoprire per esigenze permanenti e durature siano inferiori e non pari al numero dei soggetti da stabilizzare. Pertanto, sussistendo le condizioni di legge e in mancanza di prova del corretto e limitato esercizio del potere discrezionale della P.A., il giudice ordinario accoglie l'istanza cautelare del dipendente precario e ordina al datore di lavoro pubblico di inserirlo nel processo di stabilizzazione del rapporto da cui il lavoratore è stato escluso. (Trib. Trani 3/3/2009, ord., Est. La Notte Chirone, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Vincenzo De Michele, 373)
  • Le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e sono passibili di disapplicazione in tutti i casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. (Cass. S.U. 16/2/2009 n. 3677, Pres. Prestipino Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Alessia Muratorio, 576)
  • In caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso ante tempus del contratto a tempo determinato, che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo di durata residuo e detratto il periodo di illegittima revoca. (Cass. S.U. 16/2/2009 n. 3677, Pres. Prestipino Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Alessia Muratorio, 576)
  • Appartengono alla giurisdizioe del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla partecipazione a procedure concorsuali, per tali intendendosi non solo quelle volte alla costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., ma anche quelle, riservate ai soli candidati "interni", ai fini delle progressioni verticali di particolare rilievo qualitativo. In tutti questi casi, infatti, oggetto è la tutela di interessi legittimi nei confronti del potere amministrativo. (Cass. Sez. Un. 9/2/2009 n. 3051, Pres. Mattone Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 2009, 145)
  • In materia di assunzione di disabili e con riferimento alla riserva prevista in loro favore, le controversie nelle quali si contesta non la graduatoria, ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce sono riconducibili nell'ambito privatistico e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa che si esaurisce con l'approvazione della graduatoria (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa al conferimento dell'incarico di Presidenza presso un'istituzione scolastica con particolare riferimento alla pretesa di conferimento dell'incarico in applicazione delle quote di riserva previste per l'assunzione obbligatoria in favore di invalidi). (Cass. Sez. Un. 14/1/2009 n. 561, Pres. Carbone, Rel. Amoroso, in Lav. nelle P.A. 2009, 146)
  • Spetta al giudice ordinario, e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle controversie relative alla indennità di fine rapporto, comunque determinate e corrisposte, anche se riguardante i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, quando il diritto fatto valere va riferito a un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché la l. n. 75 del 1980, art. 6, è stata abrogata per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la sopprressa direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, trasferita all'INPDAP ex art. 6, d.lgs. n. 479 del 1994). (Cass. Sez. Un. 14/1/2009 n. 560, Pres. Carbone, Rel. Amoroso, in Lav. nelle P.A. 2009, 146)
  • Nelle controversie relative a pretese derivanti da prestazioni lavorative a favore di un ente pubblico non economico, rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza degli altri crediti, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro di atti di gestione del rapporto obbligatorio. (Trib. Taranto 13/1/2009, Est. Palma, in Lav. nella giur. 2009, 416)
  • Nel caso di ritardata assunzione in servizio dovuta a un comportamento della pubblica amministrazione dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato (o con decreto presidenziale emesso all'esito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato), la controversia instaurata contro detta amministrazione dall'impiegato assunto in servizio con effetto retroattivo ai soli fini giuridici e non anche economici, e avente a oggetto la pretesa di una somma, equivalente alle retribuzioni non percepite, a titolo di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, atteso che la causa petendi si collega non occasionalmente al pubblico impiego e ciò esclude la configurabilità di un diritto patrimoniale consequenziale (nella specie la Corte ha ritenuto la giurisdizione amministrativa esclusiva in quanto la vicenda per cui era causa era collocabile in epoca anteriore al 30 giugno 1998 e quindi non opera la devoluzione al Giudice ordinario della giurisdizione in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni). (Cass. 16/12/2008 n. 29350, Pres. Carbone Rel. Toffoli, in Lav. nelle P.A. 2008, 1146)
  • L'attribuzione di mansioni superiori nel pubblico impiego, il cui espletamento si prolungi oltre la data del 30 giugno 1998 implica un temperamento della regola del frazionamento della domanda tra giudice amministrativo e giudice ordinario, con attribuzione della competenza al giudice del lavoro. L'effettivo svolgimento di mansioni superiori legittima il diritto alle differenze retributive la cui quantificazione va ricollegata al principio del riconoscimento di un'equa retribuzione ex art. 36 Cost. (Trib. Patti 26/11/2008, Giud. Mirenna, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Angela Marcianò, 388) 
  • In tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, va effettuato con riferimento non a un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata (pertanto, nella presente fattispecie di accessori su crediti corrisposti in ritardo ma entro il 30 giugno 1998 - nella specie nel 1995 - la giurisdizione compete al giudice amministrativo). (Cass. Sez. Un. 25/11/2008 n. 28044, Pres. Prestipino Rel. La Terza, in Lav. nelle P.A. 2008, 1147)
  • Nel caso in cui il processo avente a oggetto una domanda del pubblico dipendente sia instaurato dinnanzi al giudice sprovvisto di giurisdizione, opera la translatio iudicii. In tal modo, il processo può proseguire dinnanzi al giudice dotato effettivamente di giurisdizione e può addivenirsi a una pronuncia di merito che concluda la controversia, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. (Cass. Sez. Un. 25/11/2008 n. 28044, Pres. Prestipino Rel. La Terza, in Lav. nelle P.A. 2008, 1147)
  • In materia di riparto di giurisdizione, impugnato l'atto con cui l'amministrazione ha respinto la richiesta di scorrimento della graduatoria di un  precedente concorso e chiesto che sia accertato il diritto allo scorrimento della stessa senza porre in discussione le procedure concorsuali, trova applicazione il principio secondo cui sono devolute al g.o. le controversie aventi a oggetto il mancato scorrimento della graduatoria. (TAR Lazio 19/11/2008, Pres. Giovannini Rel. Caponigro, in Lav. nelle P.A. 2008, 861)
  • Le controversie concernenti l'impugnazione di graduatorie permanenti del personale docente ed educativo della scuola sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. (TAR Emilia Romagna 18/11/2008 n. 433, Pres. Papiano Est. Giovannini, in Lav. nelle P.A. 2008, 1136)
  • In base all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, sicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, anche derivanti dalla partecipazione a concorsi; graduatoria che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili (come accade per le graduatorie permanenti del personale docente della scuola). In tal caso, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha a oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (TAR Emilia Romagna 18/11/2008 n. 433, Pres. Papiano Est. Giovannini, in Lav. nelle P.A. 2008, 1136)
  • Si ha la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica a un'altra nell'ambito della medesima area. (Cass. Sez. Un. 15/10/2008 n. 25173, Pres. Carbone Rel. Toffoli, in Lav. nelle P.A. 2008, 882)
  • I provvedimenti generali emanati per il trasferimento del personale da un Ente ad altro, neo-costituito, costituiscono espressione di un potere pubblicistico e appartengono alla categoria degli atti amministrativi aventi a oggetto la fissazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici (adottati dall'amministrazione del d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1) e le controversie a essi attinenti sono devolute al giudice amministrativo. Gli atti di gestione del rapporto, tra i quali è da annoverare il trasferimento del dirigente, in quanto espressione di attività di diritto privato e incidenti in via diretta sul contratto di lavoro, sono invece soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario che può disporne la disapplicazione con i poteri riconosciutigli dal d.lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 2. (Cass. 7/10/2008 n. 24738, Pres. Celentano Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 885)
  • Le controversie concernentin l'impugnazione di graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. (Corte App. Bologna 2/10/2008, Pres. Castiglione Rel. Varriale, in Lav. nelle P.A. 2008, 1134)
  • In base all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, sicché non vi resta compresa la fattispecie delle graduatorie di cui alla l. n. 124/1999 trattandosi nel caso di attività finalizzata all'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, anche derivanti dalla partecipazione a concorsi; graduatoria che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili (come accade per le graduatorie permanenti del personale ATA della scuola). In tal caso, vengono in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 1652001) di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. (Corte App. Bologna 2/10/2008, Pres. Castiglione Rel. Varriale, in Lav. nelle P.A. 2008, 1134)
  • In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o altra pubblica amministrazion, il d.lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (ora d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 17) ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato dettando la relativa disciplina transitoria e mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro antecedente al 30 giugno 1998. La suddetta disposizione deve essere interpretata nel senso che debba farsi riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base delle pretese avanzate (nella specie, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario circa l'errato inquadramento della posizione lavorativa lamentato dal ricorrente che aveva subito tale vulnus a seguito di determinazione assunta dalla regione Calabria, alle cui dipendenze svolgeva la propria prestazione lavorativa, in data 6 luglio 1998 e, dunque, successivamente al 30 giugno 1998). (Cass. Sez. Un. 24/9/2008, n. 23982, Pres. Carbone Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 881)
  • In materia di riparto di giurisdizione, la competenza del giudice amministrativo cessa la con l'approvazione della graduatoria di merito, per cui le controversie relative allo scorrimento della graduatoria e all'assunzione attengono alla giurisdizione ordinaria. (TAR Lombardia 15/9/2008, n. 4073, Pres. Giordano Est. Simeoli Referendario, in Lav. nelle P.A. 2008, 861)
  • Allorché si contesti la conformità alla legge del potere della pubblica amministrazione di indire un nuovo concorso di progressione per passaggio da un'area funzionale a un'altra, in presenza di una graduatoria precedente ancora efficace deve riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo; nonché deve riconoscersi illegittimo il provvedimento con cui l'amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tener conto del risultato di una precedente e omologa selezione non corredata da adeguata motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della graduatoria. (TAR Lombardia 15/9/2008, n. 4073, Pres. Giordano Est. Simeoli Referendario, in Lav. nelle P.A. 2008, 861)
  • Il soggetto che, prima del passaggio della giurisdizione sul pubblico impiego al giudice ordinario, sia stato nominato ex l. 400 del 1998 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri "esperto" in un particolare e delicato settore e chiamato a svolgere altri delicati e riservati compiti, e sia infine cessato dall'incarico di "esperto", dopo l'insediamnto del nuovo governo (così come dispone l'art. 31 comma 4 della citata l. n. 400 del 1988) e, in forza dell'instaurato rapporto si sia inserito nella struttura organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può considerarsi un mero collaboratore esterno. Pertanto il suo rapporto deve essere qualificato come rapporto di pubblico impiego e come tale è assoggettabile alla giurisdizione del giudice amministrativo se sorto ed esaurito prima del 30 giugno 1998. Non ostano alla configurazione del rapporto di pubblico impiego né la mancanza dell'atto formale di nomina, né la mancanza di stabilità, qualora risulti il continuativo e non occasionale inserimento del lavoratore, in regime di subordinazione, nell'organizzazione pubblicistica dell'ente (a nulla rilevando l'apposizione di termini alla durata della prestazione lavorativa ovvero le modalità pattuite per il compenso). (Cass. sez. Un. 16/7/2008 n. 19509, Pres. Carbone Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 647)
  • Le assunzioni del personale previste dall'art. 4 l. n. 261 del 1989 per sopperire alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, si collocano al di fuori dell'ambito della disciplina delle assunzioni temporanee presso le amministrazioni dello Stato e avvengono mediante contratto di diritto privato, rimanendo esclusi sia il provvedimento unilaterale di nomina, essenziale per la costituzione del rapporto di pubblico impiego, sia l'applicazione della disciplina e dei principi di detto rapporto; ne consegue che le relative controversie, essendo inerenti a rapporto di lavoro di diritto privato con la pubblica amministrazione, appartengono ab origine alla giurisdizione del giudice ordinario. (Cass. Sez. Un. 8/7/2008 n. 18622, Pres. Prestipino Est. Picone, in Giust. civ. 2009, 235)
  • Deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico e un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione di opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge, e tale natura pubblicistica dell'impiego non è esclusa né dalla mancanza di un atto formale di nomina, né dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine (essendo sufficiente che le pretsazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio), né dall'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale di diritto privato; la pubblicità del rapporto deve invece escludersi non solo nal caso di inserimento del lavoratore in una struttura separata e autonoma dell'ente gestita con criteri imprenditoriali, ma anche quando sia la legge a qualificare espressamente come privato il rapporto di lavoro, in deroga ai principi sopra enunciati. (Cass. Sez. Un. 8/7/2008 n. 18622, Pres. Prestipino Est. Picone, in Giust. civ. 2009, 235)
  • La posizione organizzativa di cui alla contrattazione collettiva degli Enti locali non detrmina un mutamento di profilo professionale né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzion, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Inoltre, il conferimento dell'incarico presuppone che le amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001, e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche. Quindi il conferimento di tali posizioni organizzative esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, atteso che con l'instaurazione del giudizio ordinario la tutela del pubblico dipendente è pienamente assicurata mediante la disapplicazione dell'atto. (Cass. 18/6/2008 n. 16540, Pres. Vittoria Rel. Morcavallo, in Lav. nelle P.A. 2008, 646)
  • Con riferimento al mancato pagamento dei canoni relativi alla concessione di alloggio demaniale a un pubblico dipendente, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria e non di quella contabile. La Corte dei Conti infatti conosce dei casi nei quali il danno al patrimonio pubblico sia esplicitamente correlato sul piano eziologico alla qualifica e/o all'espletamento delle funzioni istituzionali conferite al dipendente pubblico. Diversamente la concessione degli alloggi di servizio è connessa alla necessità di assicurare un miglior esercizio delle mansioni del pubblico dipendente, per cui il mancato adempimento dei canoni (che pur costituisce un danno ex art. 52 del r.d. 1214 del 1934) non è riconducibile all'esercizio delle funzioni, ma al rapporto di impiego che ne è il presupposto. Conseguentemente, il mancato pagamento dei canoni da parte del dipendente assegnatario integra un (grave) inadempimento contrattual, ma non realizza un'attività posta in essere nell'esercizio delle funzioni, con la conseguenza che la relativa controversia deve essere demandata al giudice del lavoro in quanto ha la giurisdizione sul rapporto di impiego. (Cass. 30/4/2008 n. 10870, Sez. Un., in Lav. nelle P.A. 2008, 396) 
  • La ripartizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato deve seguire i medesimi criteri elaborati dalle S.U. con riferimento alla privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, secondo cui ciò che rileva è il dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Pertanto si deve ritenere sussistere la giurisdizione ordinaria sulla domanda dei dipendenti dell'ENAV relativa alle retribuzioni maturate dopo la privatizzazione dell'Ente, poiché i diritti retributivi relativi a determinati periodi, anche quando siano collegati a fatti costitutivi risalenti a fasi precedenti del rapporto, trovano i loro fatti costitutivi specifici e immediati nella prestazione lavorativa svolta  nel periodo in questione. (Cass. 29/4/2008 Sez. Un. n. 10818, Pres. Carbone Rel. Toffoli, in Lav. nelle P.A. 2008, 395, e in Giust. civ. 2008, 1873)
  • Il principio secondo il quale in caso di illecito permanente del datore di lavoro pubblico che sia cessato successivamente al 30 giugno 1998 la controversia viene attratta dalla giurisdizione ordinaria, si applica qualora l'illecito permanente del datore di lavoro rappresenti il fatto costitutivo dei diritti vantati dal lavorator, o almeno concorra in modo sostanziale alla delineazione della posizione soggettiva fatta valere (come nei casi di mobbing, demansionamento, lesione dell'integrità psico-fisica, assunzione); esso non si riferisce al comportamento passivo del datore di lavoro che lasci insoddisfatti i diritti di natura retributiva maturati dal lavoratore sulla base del rapporto di lavoro. In particolare, con riferimento delle prestazioni lavorative la giurisprudenza delle S.U. ha ripetutamente ribadito il criterio del frazionamento delle giurisdizioni nel caso di domande che riguardino pretese retributive maturate in parte fino al 30 giugno 1998 e in parte successivamente. (Cass. 29/4/2008 Sez. Un. n. 10818, Pres. Carbone Rel. Toffoli, in Lav. nelle P.A. 2008, 395)
  • Per l'individuazione della giurisdizione in tema di mutamenti di incarichi dirigenziali nel lavoro pubblico, occorre avere riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; conseguentemente, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, indipendentemente dalla natura dell'atto stesso e anche qualora si tratti di lesione di una situazione soggettiva connessa alla modificazione di funzioni già attribuite con atti e provvedimenti precedenti il 30 giugno 1998. E' infatti solo con il provvedimento dannoso che sorge l'interesse della parte ad agire per il riconoscimento del proprio diritto alla conservazione dell'incarico. (Cass. 14/4/2008 n. 9738, Pres. Carbone Rel. Miani Canevari, in Lav. nelle P.A. 2008, 394)
  • Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia nella quale la legittimità della mancata apertura all'esterno di una procedura concorsuale venga contestata da un soggetto estraneo all'amministrazione, la partecipazione del quale alla selezione come candidato esterno, con esito favorevole comporterebbe l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Infatti l'oggetto del giudizio risulta costituito non da un rapporto di lavoro, ma dalla verifica del corretto esercizio del potere esercitato dall'amministrazione nell'ambito di un'attività lavorativa, rispetto alla quale sono configurabili soltanto interessi legittimi per tutti i partecipanti, nonché per i terzi eventualmente interessati. (Cass. 14/4/2008 n. 9737, Pres. Carbone Rel. Miani Canevari, in Lav. nelle P.A. 2008, 394)
  • L'attività di notificazione e consegna dei certificati elettorali svolta dal messo comunale costituisce adempimento degli obblighi a lui derivanti dal rapporto di impiego intercorrente con il comune; conseguentemente, trattandosi di materia relativa a pubblico impiego privatizzato, la controversia avente a oggetto la pretesa dei compensi per dette prestazioni rientraella competenza del giudice del lavoro. (Cass. 8/4/2008 n. 9125, Pres. Ianniruberto Rel. Lamorgese, in Lav. nelle P.A. 2008, 393)
  • La sussistenza di un rapporto di pubblico impiego - alla quale è correlata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla controversia concernente differenze retributive pretese, ai sensi dell'art. 2126 o 2041 c.c., per prestazioni svolte, con continuità e vincolo di subordinazione, in relazione al perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione in epoca antecedente al 30 giugno 1998 - non è esclusa dalla mancanza dell'atto formale di nomina, né dall'eventuale nullità del rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini della retribuzione, l'art. 2126 c.c. pone una fictio iuris di validità del rapporto nullo. (Cass. Sez. un. 2/4/2008 n. 8453, Pres. Carbone Est. Amoroso, in Giust. civ. 2009, 238) 
  • Nell'ipotesi di inquadramento in ruolo nel pubblico impiego in seguito a ricorso in giudizio dinanzi al giudice amministrativo - con retrodatazione della nomina a fini giuridici, ma non a quelli economici - la controversia instaurata nei confronti della p.a., avente a oggetto le differenze retributive spettanti per un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente. Lo stesso criterio vale, quindi, anche per l'individuazione del giudice cui va devoluta la giurisdizione per quanto attiene alla domanda di risarcimento per perdita di chance. (Cass. 27/3/2008 Sez. Un. n. 7943, Pres. Carbone Pres. Corona Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 2008, 392)
  • La domanda risarcitoria, relativa alla perdita di chance, è priva di fondamento qualora il ricorrente non indichi nè le cause da cui sarebbero scaturiti i danni denunziati nè alcun elemento da cui sia consentito ricavare l'esistenza e l'entità di tali danni. Infatti, in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti da perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Cass. 27/3/2008 Sez. Un. n. 7943, Pres. Carbone Pres. Corona Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 2008, 392)
  • La richiesta risarcitoria che si connetta alla esistenza prima del 30 giugno 1998 di un rapporto di lavororientra nella giurisdizione amministrativa, in base al consolidato principio per cui la giurisdizione va determinata sulla base della domanda. Al fine del riparto di giurisdizione rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale che va individuato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati a sostegno della pretesa. Pertanto anche la richiesta di tutela aquiliana non vale a escludere la giurisdizione del giudice amministrativo qualora, in assenza di rapporto di lavoro in atto e pregresso con l'Amministrazione, nessun pregiudizio sarebbe astrattamente configurabile. (Cass. 7/3/2008 Sez. Un. n. 6177, Pres. Carbone Rel. La Terza, in Lav. nelle P.A. 2008, 391)
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativ, in materia di pubblico impiego, si estendeva (prima della c.d. privatizzazione) anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio trovasse titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funziona da momento genetico dei diritti azionati in giudizio. (Cass. 7/3/2008 Sez. Un. n. 6177, Pres. Carbone Rel. La Terza, in Lav. nelle P.A. 2008, 391)
  • Sono devolute per regola generale alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti l'assunzione al lavoro. Tuttavia le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione sono devolut, in via eccezionale, alla giurisdizione del giudice amministrativo. La formazione e gestione della graduatorie permanenti (art. 401 d.lgs. n. 297/1994) e delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente (art. 522 d.lgs. n. 297/1994) non costituiscono una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, procedure queste ultime caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dall'approvazione di una graduatoria finale che ne indica i vincitori. Le graduatorie di cui agli artt. 401 e 511 citati sono invece caratterizzate dall'inserimento in un'apposita graduatoria di tutti coloro che possiedono determinati requisiti preordinata all'assegnazione dei posti di lavoro che si renderanno disponibili. (Cass. 13/2/2008, Sez. Un., ord., Pres. Prestipino Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 2008, 404)
  • In tema di lavoro pubblicocontrattualizzato, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione alla giurisdizione amministrativ ex art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 comprendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto a una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa, e che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice amministrativo la controversia relativa al concorso per l'accesso a categoria superiore nell'ambito della stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di classificazione del relativo Ccnl 9 agosto 2000 è articolato in categorie, che si caratterizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trascversalmente alle categorie. (Cass. sez. un. 31/1/2008 n. 2288, Pres. Carbone Rel. Toffoli, in Dir. e prat. lav. 2008, 2109)
  • Ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, spetta al Giudice Amministrativo la controversia avente a oggetto l'impugnazione di incarico dirigenziale presso un Comune, sebbene la norma richiamata sia chiara nel conferire tali controversie alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro. (TAR Puglia, Lecce, 29/1/2008, n. 300, Est. Castriota Scanderbeg, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Filippo Basile, 513)
  • Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di procedure selettive per il passaggio all'interno della medesima area (nella fattispecie passaggio dalla posizione C1 e C2 alla posizione C3) sia quando la procedura sia volta all'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia quando si tratti di vero e proprio conferimento di qualifica superiore, comportante diverse mansioni e responsabilità. (Corte app. Milano 21/1/2008, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2008, con nota di Luce Bonzano, "Ancora sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di procedure selettive interne alla medesima categoria", 747)
  • Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, la disapplicazione dell'atto amministrativo è consentita al giudice ordinario, anche in materia di lavoro pubblico, solo come accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto stesso; non esiste un potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo in via principale, poiché un simile potere equivarrebbe a quello di annullamento, che è invece riservato al giudice amministrativo. Quando un lavoratore lamenti di non aver potuto esplicare il proprio diritto al lavoro a cagione di un provvedimento amministrativo di cancellazione dall'albo, detto provvedimento si pone come causa immediata della lamentata lesione del diritto e non come mero antecedente logico di essa, sicché la questione di legittimità del provvedimento de qua non ha carattere pregiudiziale rispetto all'oggetto del giudizio, ma viene sostanzialmente a coincidere con tale oggetto. (Trib. Ravenna, in funzione di Giudice del Reclamo, 27/6/2007, ord., Pres. Cicognani Rel. Vicini, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Federico Martelloni, 287)
  • In tema di lavoro pubblico contrattualizzat, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione alla giurisdizione amministrativa ex art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 comprendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto a una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa, e che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice amministrativo la controversia relativa al concorso per l'accesso a categoria superiore nell'ambito della stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di classificazione del relativo C.c.n.l. 9 agosto 2000 è articolato in categorie, che si caratterizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trasversalmente alle categorie. (Cass. 31/1/2008, Sez. Un., n. 2288, Pres. Carbone Rel. Toffoli, in Lav. nella giur. 2008, 519)
  • Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell'atto di cessazione dell'incarico disposto nei confronti del direttore generale di un'azienda sanitaria, per effetto del meccanismo legislativo del cosiddetto spoils system, condividendo tale atto la natura di quello di nomina e implicando in ogni caso una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge a fronte della quale non sono ipotizzabili se non posizioni di interesse legittimo. (Cons St. 29/5/2007 n. 2700, ord., in Lav. nelle P.A. 2007, con nota di Mauro Montini, "A volte ritornano", 711)
  • La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta a operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa a una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482 (ora L. 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta. (Cass. Sez. Un. 28/5/2007 n. 12348, Pres. Carbone Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2007, 1242)
  • Le procedure concorsuali che, ai sensi dell'art. 63, 4° comma, D.Lgs. 31/3/01 n. 165 radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, sono tutte quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza, ai fini del riparto di giurisdizione, nè la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli), nè il fatto che l'atto della amministrazione sia adottato sulla base di riscontri vincolati in merito all'esistenza di requisiti fissati per legge, ben potendo esistere casi in cui l'attività della PA, benchè vincolata, sia comunque rivolta a perseguire primariamente l'interesse pubblico e solo in via mediata quello del privato, la cui posizione assume pertanto i connotati dell'interesse legittimo (fattispecie relativa alla graduatoria provinciale permanente dei docenti finalizzata all'accesso al ruolo). (Cons. St. 24/5/2007, Ad. Plen., Pres. Schinaia Rel. Salvatore, in D&L 2007, con nota di Luce Bonzano, "Il Consiglio di Stato insiste per la giurisdizione amministrativa sui concorsi", 949) 
  • Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale, invocato dal soggetto qualificatosi come idoneo ai fini dell'immissione nelle funzioni di dirigente, non appartiene alla fase della procedura concorsuale, che deve ritenersi conclusa con l'approvazione della relativa graduatoria, bensì a quella successiva connessa agli atti di gestione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, in applicazione dei criteri di riparto di giurisdizione di cui all'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, la controversia appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo, senza rilevanza del fatto che la selezione attenesse al passaggio ad area diversa e superiore rispetto a quella posseduta dal partecipante alla selezione medesima. (Cass. 14/5/2007 n. 10940, Pres. Carbone Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Francesca Limena, 1103)
  • Il giudice del lavoro, come giudice competente a conoscere del rapporto di lavoro con le P.A., deve essere considerato un giudice a carattere (tendenzialmente) omnicomprensivo ed esclusivo; capace cioè di conoscere ogni sorta di controversia rientrante nel perimetro dei rapporti a esso devoluti. La legge, utilizzando la formula "tutte le controversie", impiega una previsione atta a ricomprendere qualsiasi domanda, non solo quelle vertenti su un diritto ma anche quelle vertenti su un interesse legittimo (di natura pubblica e/o privata); e ciò non solo in relazione a un rapporto di lavoro in atto oppure già estinto, ma anche in relazione a rapporti futuri, da costituire (con la sola eccezione prevista dalla legge della materia delle procedure concorsuali). Quando un lavoratore lamenti di non aver potuto esplicare il proprio diritto al lavoro a cagione di un provvedimento amministrativo di cancellazione dall'albo, egli non chiede la mera iscrizione negli elenchi, fine a se stessa; chiede invece che venga dichiarata incidentalmente l'illegittimità della cancellazione e (soprattutto e conseguentemente) affermato il proprio diritto al lavoro presso la sede nella quale, in difetto di quel provvedimento (reputato illegittimo) egli sarebbe già stato chiamato al lavoro e non lo è stato. Trattasi di un'ipotesi paradigmatica in cui l'atto amministrativo rileva incidentalmente nel quadro di una valutazione più ampia demandata al giudice ordinario secondo i tipici poteri d'intervento sull'atto amministrativo puntualmente ribaditi dal T.U. sul pubblico impiego. (Trib. Ferrara 14/5/2007, ord., Est. R. Riverso, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Federico Martelloni, 281) 
  • Ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale, ancorchè atipica. (Cons. di Giustizia amministrativa 12/4/2007 n. 324, Pres. Barbagallo Est. Teresi, in Lav. nelle P.A. 2007, con commento di Benedetto Cimino, 536)
  • Con riferimento alle controversie in tema di lavoro pubblico privatizzato, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in virtù dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la devoluzione all'a.g.o. della controversia concernente impugnativa di licenziamento, demansionamento o risarcimento dei danni non è esclusa dalla eventualità che la decisione possa richiedere l'esame e la valutazione, incidenter tantum, di provvedimenti amministrativi e la disapplicazione da parte del giudice ordinario. (Trib. Camerino 2/4/2007, Giud. Basilli, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Fabio Massimo Gallo, 11123) 
  • Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal partecipante, risultato primo tra gli idonei non vincitori in un concorso di selezione per una progressione verticale del personale della Regione Basilicata, il quale, a seguito dell'indizione di altro concorso per la copertura di posti dello stesso profilo professionale, lamenti la violazione della disposizione del bando che prevedeva la durata della graduatoria per dodici mesi per la copertura di eventuali ulteriori posti resisi vacanti. Infatti, il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata e il possesso dei requisiti del bando per il c.d. scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali. (Cass. Sez. Un. 9/3/2007 n. 5397, in Lav. nelle P.A. 2007, 555, e in Lav. nella giur. 2007, 1147, e in Dir. e prat. lav. 2008, 65)
  • Le giurisdizione deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del cd. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio e individuata dal giudice stesso; inoltre, non rileva che la pretesa sostanziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, poichè l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia. (Trib. Camerino 1/3/2007, Est. Basilli, in Lav. nelle P.A. 2007, con nota di Mario Maria Nanni, 725)
  • In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini del riparto della giurisdizione, per procedure concorsuali di assunzione (ascritte all'attività autoritativa dell'Amministrazione, con devoluzione delle relative controversie ai giudici amministrativi) si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Restano, viceversa, devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alle progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, dato che la relativa procedura, estranea all'ambito delle attività amministrative autoritative, è retta dal diritto privato. (Corte app. Milano 12/2/2007, Pres. Castellini rel. De Angelis, in Lav. nella giur. 2007, 1150)
  • In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, "per procedure concorsuali di assunzioni" ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto a una fascia o area funzionale superiore e cioè a una progressione verticale che consiste nel passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso. Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicchè in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione delle controversie resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria) sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. (Cass. 10/1/2007 n. 220, Pres. Prestipino Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2007, 828)
  • Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie che riguardano procedure concorsuali riservate esclusivamente ai soggetti già dipendenti che non comportino un passaggio di area (nella specie si trattava di graduatoria per l'attribuzione di posizioni organizzative). (Trib. Napoli 10/1/2007, Est. Simeoli, in D&L 2007, 829)
  • Il conferimento da parte di un Ente pubblico di un incarico a un professionista, ancorchè preordinato alla instaurazione di un rapporto di collaborazione avente carattere continuativo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di autonomia privata. Le relative controversie sono pertanto di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. (Cass. 3/1/2007 n.4, Pres. carbone Est. Vidiri, in D&L 2007, con nota di Davide Pollastro, "Stipulazione di un rapporto Co. co. co. con la PA: i problemi di giurisdizione", 300)
  • La disapplicazione nel giudizio ordinario di atti amministrativi non conformi a legge, che costituisce strumento processuale apprestato a tutela del diritto soggettivo, è totalmente insensibile rispetto all'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo, che è pertinente al solo giudizio amministrativo di impugnazione di atti autoritativi e preclude una decisione nel merito della controversia; di conseguenza, gli atti amministrativi divenuti inoppugnabili possono essere disapplicati dal giudice ordinario (fattispecie in tema di lavoro alle dipendenze di pubblica amministrazione). (Cass. 9/5/2006 n. 10628, Pres. Senese Est. Picone, in Giust. civ. 2007, 730)
  • Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti concorsi interni presso le pubbliche amministrazioni che comportino passaggio del dipendente da un'area a un'altra, mentre rimangono attratte alla generale giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi interni che comportino il passaggio da una qualifica a un'altra, ma nell'ambito della medesima area, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro. (Cass. 20/4/2006 n. 9168, ord., Pres. Carbone Est. Amoroso, in Giust. civ. 2006, 1619)
  • Nel lavoro con la pubblica amministrazione, allo stesso modo dei concorsi c.d. "misti", ossia aperti all'esterno, sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo i concorsi interno c.d. "misti", che riguardano sia la progressione nell'ambito della stessa area, che tra aree diverse, in ragione di un generale principio di economicità processuale che fa escludere che delle medesime operazioni concorsuali possano conoscere contemporaneamente il giudice ordinario e il giudice amministrativo (fattispecie in tema di progressione di personale della polizia municipale dall'area C all'area D, alla quale potevano partecipare sottufficiali già inquadrati nell'area D per la progressione alla qualifica di ufficiali. (Cass. 20/4/2006 n. 9168, ord., Pres. Carbone Est. Amoroso, in Giust. civ. 2006, 1619)
  • Nel nuovi sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) - nel quale, per espressa previsione normativa, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'assunzione del lavoratore, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti - l'accertamento del diritto all'assunzione del candidato utilmente classificato nelle procedure selettive compete al giudice ordinario, al quale spetta emanare l'eventuale pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che la decisione di tale controversia coinvolga la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso. Inoltre il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria va ancorato, quando la causa petendi dell'azione giudiziaria si fondi su una situazione di fatto permanente, al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Pertanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa per ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione presso un comune a seguito dell'espletamento di un concorso pubblico, con richiesta di risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento, ove l'illegittimo comportamento dell'amministrazione comunale si sia protratto oltre il 30 giugno 1998. (Nella specie l'ente, con lettera dell'agosto 1998, aveva comunicato che la situazione era ancora all'esame degli organi competenti). (Cass. 11/4/2006 n. 8375, Pres. Carbone Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2006, 1021)
  • Nel pubblico impiego privatizzato l'Amministrazione pubblica conserva il potere discrezionale nella scelta delle posizioni organizzative e il controllo del giudice non può spingersi oltre l'accertamento della non manifesta inadeguatezza o irragionevolezza della regola selettiva e del rapporto tra regola e finalità. (Trib. Pistoia 31/3/2006 Est. De Marzo, in D&L 2006, con nota di Filippo Pirelli, "Poteri del datore di lavoro nel pubblico impiego provatizzato", 792)
  • Poichè il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del corpo dei vigili del fuoco - esclusi il personale volontario e quello di leva - è disciplinato in regime di diritto pubblico, le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Cons. St. 14/3/2006 n. 1349, Pres. Giovannini Est. Cafini, in Giust. civ. 2006, 1623)
  • Nel lavoro con le pubbliche amministrazioni, l'accertamento del diritto all'assunzione dei candidati in un concorso pubblico coinvolge la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso stesso e, quindi, attiene alla fase antecedente a quella costitutiva del rapporto di impiego, con conseguente attrazione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (fattispecie in tema di diniego di stipulazione del contratto individuale di lavoro per asserita mancanza di un requisito per l'assunzione). (Cons. St. 14/3/2006 n. 1349, Pres. Giovannini Est. Cafini, in Giust. civ. 2006, 1623)
  • L'autodichia deve ritenersi sussistente in relazione a tutto il personale - di ruolo e non di ruolo, con rapporto a tempo indeterminato ovvero temporaneo - in servizio a presidio dell'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta a ciascun ramo del Parlamento e, in quanto tale, in alcun modo sindacabile in sede di giurisdizione ordinaria secondo ricevuti principi. (Trib. Roma 15/2/2006, Dott. Mucci, in Lav. nella giur. 2007, 319)
  • La soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto a una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell’art. 2087 c.c., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all’una o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; mentre, ove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tale da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti a essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l’ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alla controversia promossa da un’infermiera nei confronti della Gestione Liquidatoria di una USL per i danni, patrimoniali, biologici e morali, subiti a seguito delle lesioni cagionate da una degente dell’ospedale psichiatrico presso il quale la lavoratrice prestava servizio, sull’assunto che questa avesse indicato a sostegno della propria domanda elementi oggettivi integranti la violazione dell’obbligo contrattuale di garantire ai dipendenti una sicurezza relazionata allo specifico ambiente lavorativo). (Cass. 7/2/2006 n. 2507, Pres. Carbone Rel. Miani canevari, in Lav. Nella giur. 2006, 707)
  • In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al giudice ordinario vanno attribuite tutte le controversie inerenti a ogni fase del rapporto, ivi compresa quella iniziale dell’assunzione al lavoro, mentre al giudice amministrativo devono essere devolute, a norma del quarto comma del medesimo articolo, quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal privato nei confronti di un’azienda ospedaliera, in relazione a un procedimento concorsuale volto alla copertura con pubblico concorso di alcuni posti di infermiere professionale, allorché il privato (dipendente dell’azienda in quanto in precedenza assunto con contratto a tempo determinato per ricoprire un posto di eguale qualifica), abbia impugnato tutti gli atti della procedura concorsuale asserendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento per l’erroneità dei presupposti di fatto sui quali i medesimi si fondavano, ovvero l’esistenza di un certo numero di posti di lavoro come infermiere professionale disponibili in conseguenza dell’automatica cessazione, alla scadenza, degli effetti dei contratti a tempo determinato già conclusi. (Cass. 13/12/2005 n. 27399, Pres. Carbone Rel. Coletti De Cesare, in Lav. Nella giur. 2006, 608)
  • Poiché il contratto stipulato tra il direttore generale dell’azienda sanitaria e la regione – dal quale discende l’obbligo di eseguire la prestazione in favore dell’azienda di destinazione, con onere economico a carico delle medesima azienda – costituisce un rapporto di lavoro privato, di natura autonoma, è devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente l’adeguamento del trattamento economico del direttore generale alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza di ruolo, medica e amministrativa. (Cass. 3/11/2005 n. 21286, Pres. Carbone Est. La Terza, in Giust. Civ. 2006, 673)
  • Ai sensi dell’art. 63, comma 1 e 4, D.Lgs. 165/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente nei confronti della pubblica amministrazione in materia di procedure selettive riservate ai dipendenti di esclusiva fonte contrattuale, non apparendo persuasivo il collegamento che la giurisprudenza di legittimità fa tra la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di concorsi interni e la sussistenza, su tutte le relative controversie, della giurisdizione del giudice amministrativo. (Corte app. Milano 8/11/2005, Pres. E rel. Ruiz, in Lav. Nella giur. 2006, 715)
  • È devoluta alla giurisdizione amministrativa la controversia concernente la cessazione dell’incarico di direttore generale di un’azienda sanitaria della regione Lazio a seguito di rinnovo del consiglio regionale, venendo in rilievo posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere straordinario attribuito alla regione in ordine all’organizzazione degli enti da essa dipendenti, sulla base di una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge. (Cons. Stato 19/10/2005, n. 5836, ord., Pres ed est. Allegretta, in Giust. Civ. 2006, 676)
  • In materia di rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, l'art. 45, comma 7, d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001), che ha trasferito al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego "privatizzato" e ha dettato la relative disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria a elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, e deve essere interpretato nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Cass. 18/10/2005 n. 20107, Pres. Carbone Est. Picone, in Giust. Civ. 2006, 1619)
  • In tema di selezioni preordinate al conferimento di inquadramenti superiori ai lavoratori pubblici, l'area della giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie è di carattere residuale, circoscritta agli inquadramenti che non comportano variazioni di area o di categoria, siccome concernenti semplici passaggi di livello nell'ambito della medesima area funzionale. (Cass. 18/10/2005 n. 20107, Pres. Carbone Est. Picone, in Giust. Civ. 2006, 1619)
  • L'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 assume a presupposto l'opzione di lasciare, nella materia delle procedure concorsuali, inalterato l'assetto normativo che colloca il concorso per l'assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli attie e dei procedimenti amministrativi e, dunque, dell'attività autoritativa; la scelta di diritto sostanziale trova il suo necessario riflesso processuale nella devoluzione alla giurisdizione amministrativa di legittimità delle controversie attinenti al procedimento amministrativo in questione. (Cass. 18/10/2005 n. 20107, Pres. Carbone Est. Picone, in Giust. Civ. 2006, 1619)
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici si estende a tutte le controversie che comunque investano fasi del procedimento e il provvedimento di approvazione della graduatoria, senza che sia consentito operare distinzioni tra attività rigidamente vincolate dell'amministrazione e attività discrezionali, atteso che tutti i partecipanti restano assoggettati al potere di selezione che si esercita mediante un procedimento che prende l'avvio da un atto ampiamente discrezionale (il bando) e si svolge mediante attività tutte vincolate e preordinate all'atto terminale, il quale soltanto determina la nascita di diritti soggettivi, siccome individua il soggetto ammesso alla stipulazione del contratto di lavoro. (Cass. 18/10/2005 n. 20107, Pres. Carbone Est. Picone, in Giust. Civ. 2006, 1619)
  • La pretesa allo "scorrimento" della graduatoria si colloca di per sè fuori dell'ambito della procedura concorsuale ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al diritto all'assunzione; tuttavia, quando viene contestata la conformità a legge del potere di indizione di nuovo concorso in presenza della graduatoria di una precedente non ancora efficace, l'interessato chiede tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, con la conseguenza che la tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario, atteso che il potere di disapplicazione presuppone proprio che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione incidenter tantum. (Cass. 18/10/2005 n. 20107, Pres. Carbone Est. Picone, in Giust. Civ. 2006, 1619)
  • È devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente la decadenza automatica dalla carica di direttore generale di un’azienda sanitaria della regione Lazio a seguito di rinnovo del consiglio regionale, atteso che non si controverte della legittimità dell’esercizio di una potestà pubblica, ma della verificazione di un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto di prestazione d’opera. (TAR Lazio 24/9/2005 n. 613, ord., Pres. Bianchi Est. Soricelli, in Giust. Civ. 2006, 676)
  • Nell'ipotesi in cui il vincitore di un pubblico concorso, successivamente giudicato inidoneo all'assunzione a seguito di visita medica negativa, chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto all'assunzione sulla base della graduatoria approvata, il giudizio non deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti al concorso, atteso che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c., poichè la domanda non implica la riformulazione della graduatoria o contestazioni relative alla validità del concorso, che avrebbero invece determinato la necessità dell'estensione del contraddittorio agli altri candidati. (Cass. 25/8/2005 n. 17324, Pres. Mileo Est. Figurelli, in Giust. Civ. 2006, 1621)
  • Nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni di un accertamento medico-legale, affinchè gli errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con onere della parte interessata di indicarne le fonri, non potendosi il ricorrente per cassazione limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducano in un'inammissibile critica del convincimento del giudice di merito (fondato sulla consulenza). (Cass. 25/8/2005 n. 17324, Pres. Mileo Est. Figurelli, in Giust. Civ. 2006, 1621)
  • In tema di riparto di giurisdizione, la domanda che presupponga l’avvenuto svolgimento di prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico non economico (nella specie, un Comune) con continuità, con vincolo di subordinazione e dietro retribuzione, integra la deduzione di un rapporto di pubblico impiego, e non di un rapporto di tipo privato con l’ente, per il quale (a parte i casi di diretta qualificazione in tal senso disposta dalla legge) si richiede, invece, che venga prospettato l’inserimento del lavoratore in una organizzazione separata ed autonoma rispetto alla struttura dell’ente, gestita con criteri di imprenditorialità. (Cass. 3/5/2005 n. 9100, Pres. Carbone Rel. Evangelista, in Dir. e prat. lav. 2005, 2152)
  • La domanda del professore universitario rivolta ad ottenere la condanna della P.A. al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni perdute nonché al pregiudizio di avere ottenuto una sede lontana e disagiata, derivante dal ritardo nell’immissione in ruolo, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l’attinenza della controversia ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, atteso che gli artt. 3 e 63, quarto comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 escludono dalla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di impiego di professori universitari, conservato al regime pubblicistico. (Cass. 5/4/2005 n. 7000, Pres. Olla Rel. La Terza , in Lav. nella giur. 2005, 795)
  • Ove una P.A. (a ciò autorizzata dalla legge) scelga di richiedere al Comune la notificazione di propri atti e si avvalga, a tal fine, dei messi comunali (personale dipendente del Comune), l’attività notificatoria esplicata da costoro non è riconducibile alla nozione di pubblico servizio recepita nell’art. 33, secondo comma, lett. f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dovendo escludersi da tale nozione le prestazioni che rivestono un rilievo soltanto strumentale all’erogazione del servizio e che restano, comunque, interne alla struttura organizzativa del gestore del medesimo. All’opposto, i messi comunali agiscono nell’adempimento degli obblighi di prestazione che derivano dal rapporto d’impiego pubblico che li lega all’ente territoriale, nella cui struttura sono inseriti, e in questo stesso rapporto trova titolo e giuridico fondamento ogni loro pretesa – comprese quelle di carattere patrimoniale – connessa con l’esercizio dell’attività notificatoria, ancorchè svolta nell’interesse e per conto d’altra Amministrazione. Ne consegue che, considerato che il rapporto di cui trattasi rientra tra quelli cosiddetti contrattualizzati, la questione di giurisdizione, in relazione a controversia avente ad oggetto il pagamento di somme reclamate come corrispettivo dell’attività di notificazione di certificati elettorali richiesto al Comune di appartenenza dal Ministero dell’interno in occasione delle lezioni del 1995, va risolta alla stregua della disciplina transitoria di cui all’art. 69, settimo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, diciassettesimo comma, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), il quale , nel richiamare il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in tale materia (art. 63 D.Lgs. n. 165/2001; già art. 68 D.Lgs. n. 29/1993, come novellato dall’art. 29 D.Lgs. n. 80/1998), conserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che, sebbene introdotte successivamente al 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data. (Cass. 25/3/2005 n. 6409, Pres. Carbone Rel. Coletti, in Lav. nella giur. 2005, 794)
  • Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia concernente la pretesa risarcitoria del pubblico dipendente per il ritardo nell’espletamento di una procedura concorsuale per l’accesso alla dirigenza, trattandosi di questione consequenziale a quelle inerenti all’espletamento del concorso. (Trib. Aquila 3/3/2005, Giud. Mostarda, in Giust. Civ. 2006, 675)
  • In materia di impiego pubblico privatizzato, la controversia avente ad oggetto una procedura selettiva riservata ai dipendenti e di esclusiva fonte contrattuale (nella specie, procedura di selezione interna per il passaggio dalle posizioni B1, B2 e B3 alla posizione C1) rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, anche qualora comporti il passaggio del dipendente a un’area contrattuale diversa e superiore, trattandosi di atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro. (Corte d’appello Milano 25/2/2005, Pres. Castellini Est. Accardo, in D&L 2005, 303)
  • Qualora l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro pubblico di fatto svoltosi antecedentemente al 30/6/98, venga richiesto solo in via strumentale al fine di ottenere i versamenti contributivi e il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per quanto riguarda i periodi contributivi non prescritti, poiché il mancato versamento dei contributi si configura come illecito permanente, che si consuma al momento della realizzazione del fatto dannoso e pertanto al momento in cui interviene la prescrizione del diritto dell’ente previdenziale ad agire per la riscossione dei singoli ratei. Ne segue che, per contro, la domanda relativa ai periodi contributivi antecedenti al 30/6/98 e caduti in prescrizione ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo. (Trib. Vigevano 16/2/2005, Est. Scarzella, in D&L 2005, 312)
  • Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (già art. 45 del D.Lgs. n. 80 del 1998), nella controversia tra il Coni ed un suo dipendente la giurisdizione amministrativa sussiste in relazione alla domanda avente ad oggetto retribuzioni arretrate sino al 30 giugno 1998, mentre invece sussiste la giurisdizione ordinaria per la domanda relativa alle retribuzioni successive a tale data e per l’intera domanda di risarcimento di danni che si affermino dovuti ad un comportamento del datore di lavoro iniziatosi prima, ma protrattosi anche dopo il 30 giugno 1998. (Cass. 27/1/2005, ord., n. 1622, Pres. Carbone Rel. Vidiri, in Dir. e prat. lav. 2005, 1521)
  • L’entrata in vigore del nuovo regime di privatizzazione del pubblico impiego ha determinato l’abrogazione implicita dell’art. 58 del RD 8/1/31 n. 148, allegato A) nella parte in cui attribuisce al Giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative all’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio di trasporto in concessione. (Cass. 13/1/2005 n. 460, Pres. Carbone Est. Foglia, in D&L 2005, con nota di Valentina Civitelli, “Fine di un’anomalia: le sanzioni disciplinari degli autoferrotranviari al giudice ordinario”, 293)
  • La giurisdizione sulle controversie di lavoro pubblico appartiene al giudice ordinario. Tale giurisdizione permane anche nel caso di controversie relative ai c.d. concorsi interni, vale a dire quelli che si attuano nei confronti di personale già alle dipendenze dell’ente pubblico e che attribuiscono a detti dipendenti, attraverso meccanismi di selezione previsti e regolati dalla contrattazione collettiva, una progressione di carriera nell’ambito della stessa area professionale. (Corte d’appello Milano 13/12/2004, Pres. Castellini Rel. Togni, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Giorgio Mannacio, 455)
  • Ai sensi dell’art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, appartengono alla giurisdizione ordinaria del lavoro le controversie di cui all’art. 63 del medesimo decreto relativo a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre rimangono alla giurisdizione amministrativa quelle attinenti al periodo anteriore. Il chiaro contenuto della disposizione non può essere rimesso in discussione dalla parte finale della norma citata che va esaminata in collegamento con la precedente formulazione della stessa contenuta nell’art. 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. (Trib. Milano 21/7/2004, Est. Ianniello, in Lav. nella giur. 2005, 393)
  • Una controversia avente ad oggetto il giudizio circa la legittimità di un concorso interno, ossia riservato a personale già in servizio (nella specie presso il Ministero delle Finanze) rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo alla luce della più recente interpretazione fornita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. 165/2001 in tema di giurisdizione del giudice amministrativo nei concorsi per l’assunzione nel rapporto di impiego alle dipendenze con la pubblica amministrazione. L’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 deve essere infatti interpretato nel senso che, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materie di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore: il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale. (Tar Campania Napoli 23/12/2003 n. 15553, Pres. Monteleone Est. Ianigro, in Lav. nelle P.A. 2004, 474) Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere anche delle vicende del rapporto di lavoro iniziate in epoca anteriore al 30 giugno 1998, dovendosi avere riguardo, ai fini della discriminazione temporale imposta dal d.lgs. n. 80/1998, al momento in cui i singoli fatti si sono verificati nel loro intero svolgimento, nonché a quello degli atti amministrativi che sono stati messi in relazione a tale situazione. (Corte d’Appello di Milano 24/5/2004, Est. Castellini, in Lav. nelle P.A. 2004, 725)
  • Solo ove il legislatore abbia scelto di equiparare l’esercizio del potere pubblicistico a quello datoriale l’interesse al rispetto delle norme d’azione può essere tutelato, per il tramite della disapplicazione, dal giudice ordinario, resistendo, in caso contrario, la sua natura di interesse legittimo che in quanto tale è di competenza del giudice amministrativo (nella specie il giudice ha ritenuto rientrasse fra gli atti di organizzazione generale, e come tali, conoscibili ai fini di un’adeguata tutela solo dal giudice amministrativo, la soppressione di un servizio che aveva contestualmente determinato la mancata conferma nel relativo incarico del dirigente di un ente locale). (Trib. Pistoia 10/5/2004, Est. De Marzo, in Lav. nelle P.A. 2005, con commento di Gabriella Nicosia, “L’incerto confine tra la macro e la micro organizzazione del datore di lavoro pubblico nell’incarico di funzione dirigenziale”, 327)
  • Il termine del 15 settembre 2000 – relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego anteriore al 30 giugno 1998 – non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma è indicato quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. Per evitare la decadenza della proposizione del ricorso relativo ad una controversia di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 69, 7° comma, D.Lgs. n. 167/2001, non è sufficiente la sola procedura di notificazione del ricorso in quanto nel processo amministrativo il rapporto giuridico processuale viene instaurato solo con il deposito presso la segreteria del giudice amministrativo. (TAR Calabria 26/3/2004 n. 241, ord., Pres. Passanisi Est. Criscenti, in Giur. It. 2004, 1974)
  • Il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti; nel caso di specie detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista di un’opera pubblica, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall’amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un’ipotesi non di inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’amministrazione, ma di contratto d’opera professionale; ne deriva che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all’amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. (Cass. 23/3/2004 n. 5781, Pres. Corona Rel. Varrone, in Giur. It. 2004, 1943)
  • In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Pertanto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale  per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al S.S.N., e soggetti che, seppure medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura. Ed infatti, nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico del secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorchè atipica, atteso che la commissione si limita –dopo le modifiche apportate all’art. 15, D.Lgs. n. 502/1992 dal D.Lgs. n. 517/1993- alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula, senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire, elenco che viene sottoposto al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3, comma primo quater, D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche). Né può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento della natura concorsuale della procedura di cui si tratta, la circostanza che del conferimento dell’incarico debba essere dato preventivo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, avendo detto avviso la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra i quali il Direttore Sanitario deve operare la sua scelta. (Cass. 27/1/2004 n. 1478 Cass. 13/2/2004 n. 2851, Pres Sciarelli Rel. Curcuruto, in Lav. nella giur. 2004, 803)
  • Con riferimento alla disciplina del pubblico impiego antecedente alla privatizzazione di cui al D. Lgs. N. 29 del 1993 (che, ad eccezione di alcune carriere statali nominativamente indicate, per le quali continua a sussistere il rapporto di pubblico impiego e la giurisdizione del giudice amministrativo, ha privatizzato il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, delle Università e di tutti gli enti pubblici non economici , attribuendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario per questioni incidenti su periodi dei rapporti in contestazione che si collochino in epoca successiva al 30 giugno 1998) caratterizzata dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussistente per tutti i rapporti comportanti l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente, e non in una organizzazione separata ed autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità, la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato non in base alla mera prospettazione compiutane dall'interessato, ma alla stregua del petitum sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione, in relazione alla domanda di accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica, con corresponsione della correlativa differenza di stipendio, proposta da un docente a contratto presso la scuola diretta a fini speciali di scienze ed arti del Politecnico di Torino; il difetto di giurisdizione era desunto dalla circostanza dello svolgimento di attività configurata dallo stesso ricorrente come esattamente corrispondente a quella di un docente dipendente di ruolo, inserita stabilmente nell'organizzazione dell'ente, e, quindi, riconducibile alla nozione di rapporto di lavoro subordinato configurabile come impiego pubblico, in ragione della qualità del datore di lavoro). (Cass. 23/1/2004 n. 1233, Pres. Carbone Rel. Ravagnani, in Dir. e prat. lav. 2004, 1315)
  • Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte quelle controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro delle P.A. e, in particolare, la revoca dell’incarico in precedenza conferito al pubblico dipendente, in considerazione normativa che ha attribuito a suddetta autorità la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. (Trib. Caltanisetta 27/12/2003, Est. Porracciolo, in Lav. nella giur. 2004, 806)
  • Le controversie relative al rapporto di lavoro dei segretari comunali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, giacchè gli atti di gestione di detto rapporto- sia quando vengano posti in essere dall'Amministrazione locale presso la quale il segretario opera, sia quando vengano posti in essere dall'Agenzia autonoma per la gestione dei servizi comunali e provinciali- rappresentano manifestazione dei poteri propri del privato datore di lavoro. (Trib. Voghera 15/1/2004, Est. Dossi, in D&L 2004, 98)
  • Nel pubblico impiego privatizzato deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto una procedura selettiva interna che non comporta novazione del rapporto di lavoro (nella specie trattavasi di un concorso per il semplice passaggio di livello senza variazione di area o categoria). (Cass. 10/12/2003, Pres. Grieco Est. Roselli, in D&L 2004, 193)
  • Il 4° comma dell’art. 63 del D. Lgs. N. 165/2001, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni”, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia od area superiore; tuttavia, quando si discute dell’applicazione di un contratto collettivo che prevede la divisione del personale in aree o fasce, ma di semplice passaggio di livello, senza variazioni di area o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vi è giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. (Cass. 10/12/2003 n. 18886, Pres. Greco Est. Morelli, in Giur. It. 2004, 1064)
  • Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione di cui all’art.68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall’art. 299 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (ora trasfuso nell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001), sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni incluse le assunzioni, ancorchè vengano in considerazione atti presupposti”, e a quella del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione”, con la conseguenza che la vicenda modificativa del rapporto di lavoro con un’amministrazione pubblica, quale quella attinente allo svolgimento di un concorso interno, è attribuita all’Ago, non inerendo ad una procedura concorsuale, in considerazione del fatto che il bando di concorso riservato al personale interno ed il conseguente svolgimento della procedura selettiva rappresentano atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro (“ex”  articolo 4 del decreto legislativo n. 29 del 1993, sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo n. 80 del 1998; ora articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 165/2001). (Nella specie, la Suprema Corte ha rilevato che non vi era alcuna motivazione oggettiva del rapporto di lavoro, trattandosi di semplice passaggio di livello,k senza variazione di area o di categoria). (Cass. 10/12/2003 n. 18886, ord., Pres. Greco Rel. Roselli, in Lav. e prev. oggi 2004, 1070)
  • Così come affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite 15 ottobre 2003, n. 15403), deve ritenersi che una controversia riguardante un concorso interno al quale possono partecipare pubblici dipendenti rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo; va pertanto annullata con rinvio la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in materia. (Cons. Stato 10/12/2003 n. 8143, Pres. Quaranta Est. Marchitiello, in Lav. nelle P.A. 2004, 472)
  • I cosiddetti “concorsi interni” non possono essere assimilati “alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e, conseguentemente, per le controversie riguardanti tali procedure non può ritenersi operante l’eccezione alla giurisdizione del Giudice ordinario regolata dall’art. 68 d.lgs. 29/1993, come novellato dal d.lgs. 80/1998; deve pertanto dichiararsi inammissibile un ricorso riguardante una procedura selettiva interna proposto innanzi al Giudice amministrativo, rientrando tale ricorso nell’ambito di competenza del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 29/1993, come novellato dal d.lgs. 80/1998. (Tar Sicilia Palermo 11/12/2003 n. 3890, Pres. Giallombardo Est. Maisano, in Lav. nelle P.A. 2004, 473)
  • Nel pubblico impiego privatizzato sussiste, ai sensi dell'art. 63, 1° comma, D. Lgs. 30/3/01 n. 165, la giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversia concernente procedure concorsuali per il passaggio di livello all'interno di una medesima qualifica, finalizzata ad un mero miglioramento economico. (Trib. Milano 20/11/2003, Est. Ianniello, in D&L 2004, 193)
  • Il 4° comma dell’art. 63 del D. Lgs. N. 165/2001, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni”, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia od area superiore; il termine “assunzione” deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. (Cass. 15/10/2003 n. 15403, Pres. Carbone Est. Prestipino, in Giur. It. 2004, 652)
  • Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al rapporto di impiego con la Banca d’Italia, in considerazione della posizione a sé stante che l’istituto assume nel panorama degli enti pubblici non economici, e della espressa eccezione contenuta nell’art. 3, 1° comma, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che include tra le categorie dei dipendenti il cui rapporto di impiego non è soggetto a privatizzazione “i dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691”, e cioè in materia valutaria, di tutela del risparmio e di esercizio della funzione creditizia. Ai fini del riparto della giurisdizione non assume rilievo la mera deduzione ad opera dell’attore, di una responsabilità extracontrattuale della p.a., atteso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego trova applicazione anche per pretese risarcitorie di carattere patrimoniale e non, quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento generico diretto e immediato dei diritti che si pretende essere stati lesi dall’ente pubblico in pregiudizio del dipendente, a nulla rilevando la prospettazione soggettiva della domanda, bensì il “petitum sostanziale”, ossia la situazione giuridica obiettiva denunciata con la domanda stessa. (Cass. 1/10/2003 n. 14667, Pres. Giustiniani Rel. Vidiri, in Giur. 2004, 864)
  • Il significato dell'art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80/98, ripreso, sia pure con formulazione parzialmente diversa, dall'art. 69, D.Lgs. n. 165/01, al fine di evitare un eccessivo frazionamento del diritto azionato, con dispersione della relativa tutela processuale tra giurisdizioni diverse, deve essere inteso nel senso che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre valorizzare il momento in cui si sono verificati i fatti materiali in relazione alla cui rilevanza sia insorta la controversia. Per cui se la lamentata lesione di un diritto soggettivo trovi la propria origine in un atto ad effetto immediato della pubblica amministrazione, occorre avere riguardo ai fini indicati, unicamente al momento della sua produzione. Quando invece la pretesa nasca da un comportamento illecito permanente, si deve avere riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e, più precisamente, al momento della cessazione della permanenza. (Trib. Milano 19/7/2003, Est. Ianniello, in Lav. nella giur. 2004, 190)
  • È competente il giudice ordinario a conoscere di una controversia contro la Pubblica Amministrazione (promossa prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 31/3/98 n. 80) avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., a prescindere dal fatto che la posizione soggettiva fatta valere riguardi un diritto soggettivo o un interesse legittimo. (Cass. 16/5/2003 n. 7630, Pres. Duva Est. Mazza, in D&L 2003, 743, con nota di Giovanni Paganuzzi, "In tema di medici specializzati ed omessa attuazione delle direttive comunitarie")
  • In materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario istituita dall'art. 68 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, non può estendersi agli atti amministrativi riguardanti le linee ed i principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono. (Cass. 17/4/2003 n. 6220, ord., Pres. Delli Priscoli, Rel. Napoletano, in Giur. It. 2003, 2164)
  • Ai sensi dell'art. 7, 2° comma, lett. e), L. 21/7/2000 n. 205, che ha sostituito l'art. 33 del D. Lgs. 31/3/88 n. 80, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie di natura meramente risarcitoria riguardanti il danno a persone e cose relativamente ad attività ed a prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi anche per quanto concerne l'assistenza offerta alle persone fisiche dalle strutture pubbliche e non solo quella offerta da strutture private. (Trib. Milano 31/3/2003, Est. Frattin, in D&L 2003, 812)
  • Poiché le peculiarità che connotano la disciplina del rapporto di lavoro pubblico "contrattualizzato" sono tali da collocare lo stesso a metà tra il modello pubblicistico e quello privatistico, è devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto un rapporto di lavoro contrattualizzato-ex art. 2, secondo e terzo comma del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-ovvero non compreso tra quelli che l'art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 riserva ancora al regime di diritto pubblico; opera infatti quanto disposto dall'art. 63, primo comma, d. lgs. n. 165 del 2001, ossia la regola inerente la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di tutte le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. (Cass. 6/2/2003, n. 1807, Pres. Corona, Est.Evangelista, in Giur. italiana 2003, 1244)
  • Tutte le volte che la domanda introduttiva del giudizio-proposto da un pubblico dipendente-esibisca un petitum sostanziale che si identifichi con il rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; non rileva in contrario che la prospettazione della parte si estenda all'impugnativa di un atto prodromico. (Cass. 6/2/2003, n. 1807, Pres. Corona, Est.Evangelista, in Giur. italiana 2003, 1244)
  • Alle società concessionarie di pubblici servizi di trasporto locale si applica il R.D. n. 148/1931 e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie derivanti da impugnazione dei licenziamenti o sanzioni disciplinari conservative. (Corte d’appello Salerno 20/1/2003, Est. Nocca, in Lav. nella giur. 2004, 1206)
  • A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 69, 7° comma, D. Lgs. 30/3/01 n. 165, sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30/6/98 qualora non siano state promosse avanti il Giudice amministrativo entro il 15/9/2000. (Trib. Parma 18/12/2002, Est. Vezzosi, in D&L 2003, 477)
  • Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la mancata assegnazione, nell'ambito dell'amministrazione statale, di un incarico di funzioni dirigenziali generali ad un dirigente di prima fascia, contestualmente collocato a disposizione del ruolo unico dei dirigenti costituito presso la presidenza del consiglio dei ministri. (Cass. 24/1/2003, n.1128, Pres. Corona, Rel. Evangelista, in Foro it. 2003 parte prima, 1478)
  • Il discrimine temporale del 30/6/98 tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa non si riferisce all'atto giuridico od al giorno di instaurazione della controversia, bensì al verificarsi del fatto storico posto a base della domanda giudiziale; conseguentemente se il lavoratore lamenta la lesione derivante da condotta illecita permanente del datore di lavoro deve aversi riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della condotta (nella specie il Consiglio, alla luce del principio di unicità ed infrazionabilità del rapporto di lavoro, ha ritenuto la competenza del giudice ordinario in ordine ad una domanda di riconoscimento di rapporto di pubblico impiego-e conseguentemente pagamento di corrispettivi-iniziato prima del 30/6/98 e cessato successivamente). (Consiglio di Stato 20/9/2002 n. 4781, Pres. Giovannini Est. Montedoro, in D&L 2003, 187)
  • In base al nuovo criterio di ripartizione della giurisdizione si deve ritenere che la controversia relativa alla legittimità del conferimento dell'incarico di dirigente medico di secondo livello, oggi dirigente di struttura complessa, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Difatti l'art. 63 del decreto legislativo 30/3/01, n. 165 dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (Cass. S.U. 27/2/02, n. 2954, pres. Panzaroni, est. Giannntonio, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 575)
  • A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 69, 7° comma, D. Lgs. 30/3/01 n. 165, sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30/6/98 qualora non siano state promosse avanti il Giudice amministrativo entro il 15/9/2000. (Trib. Catanzaro 26/2/2002, Est. Santoemma, in D&L 2002, 794, con nota di Ilaria Zanesi, "Ancora in tema di passaggio di giurisdizione nel pubblico impiego")
  • Deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione a controversia attinente un rapporto di pubblico impiego conclusosi in epoca anteriore alla data 30 giugno 1998 ed in caso di introduzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario entro il termine di decadenza del 15 settembre 2000. (Cass. 4/6/2002, n. 8089, Pres. Carbone, Est. Miani Canevari, in Foro it. 2003 parte prima, 46)
  • Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa alla mancata assegnazione, nell'ambito dell'amministrazione statale, di un incarico di funzioni dirigenziali generali ad un dirigente di prima fascia, contestualmente collocato a disposizione del ruolo unico dei dirigenti costituito presso la presidenza del consiglio dei ministri.(Cass. 24/4/2002, n.6041 , Pres. Vessia, Rel.Prestipino, (ord), in Foro it. 2003, parte prima, 316) Spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa alla controversia promossa da un dirigente regionale per far valere il proprio diritto al conferimento di un incarico di funzioni dirigenziali attribuito ad altro dipendente. (Cass. 18/7/2002, n.9771, Pres. Vela, Est. Prestipino, in Foro it. 2003, parte prima, 317)
  • Nelle controversie attinenti a periodi del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998 non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nei giudizi instaurati decorso il termine del 15 settembre 2000, stabilito a pena di decadenza dall' art. 45, 17° comma, d. leg. 80/98, sostituito dall' art. 69, 7° comma, d.leg. 165/01. (Corte d' Appello 14/3/2002, Pres. Finucci, Est. Sordi, in Foro it. 2003 parte prima, 46)
  • Ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo con riguardo ad una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente pubblico nei confronti dell'amministrazione non assoggettata alla nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 80/1998, assume essenziale rilevanza l'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione resarcitoria in concreto proposta. Devesi ritenere, infatti, che l'azione contrattuale, fondata sulla inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi inerenti al rapporto di impiego è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo; mentre l'azione di natura extracontrattuale fondata sul risarcimento del danno alla salute è devoluta al giudice ordinario. (Cass. 29/1/2002, n. 1147, Pres. Amirante, Rel. Varrone, in Lav. nella giur. 2003, 42, con commento di Giovanni Ferraù)
  • Rientra tra le controversie che l'art. 68, 1° comma, d.lgs. 29/93, nel testo risultante dall'art. 29 d.leg. 80/98 e dall'art. 18, 1° comma, d.leg. 387/98, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, quella in cui un dirigente rivendichi il diritto ad essere confermato nell'incarico che ricopriva alla data, successiva alla scadenza dell'incarico, del 30/6/98 e, cioè, alla data stabilita dall'art. 45, 17° comma, d.leg. 80/98 per l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie inerenti ai rapporti di lavoro pubblico (Cass. S.U. 15/12/00, n. 1267/SU, pres. Vessia, est. Vittoria, in Foro it. 2001, pag. 1630, con nota di D'Auria)
  • Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il diritto di un dirigente, in sede di prima applicazione della l. 127/97,a d essere confermato nell'incarico - attribuito, invece, ad altro soggetto - di direttore amministrativo di una università (Cass. S.U. 15/12/00, n. 1267/SU, pres. Vessia, est. Vittoria, in Foro it. 2001, pag. 1630, con nota di D'Auria)
  • Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del giudice ordinario, la controversia su una procedura di mobilità fra pubbliche amministrazioni, disposta in base alla l. n. 554/88 e al D.P.C.M. del 5/8/88, n. 325 (ormai abrogati), che comporta la costituzione del rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione di destinazione e in cui l'assenso delle amministrazioni interessate costituisce non un atto di diritto privato ma un provvedimento amministrativo, conclusivo di un subprocedimento, facendo sorgere posizioni di mero interesse legittimo (Trib. Trieste 19/9/00, est. Muntari, in Lavoro giur. 2001, pag. 663, con nota di Miscione, Mobilità fra P.A: effetti indiretti di sentenza di accertamento)
  • Sugli atti di conferimento degli incarichi che hanno natura privatistica sussiste la giurisdizione per materia del giudice ordinario, senza potersi distinguere se sia possibile far valere diritti o interessi legittimi (Trib. Gorizia 2/8/00 ordinanza, est. Masiello, in Lavoro giur. 2001, pag. 565, con nota di Pizzonia, Incarichi dirigenziali e tutela giurisdizionale)
  • A seguito della riforma di cui al d.lgs. 29/93, come modificato dai d.lgs. 80/98 e 387/98, che ha attribuito a tutti gli atti dell'amministrazione direttamente o indirettamente connessi alla gestione del rapporto di lavoro natura privatistica, rientrano nella competenza del giudice ordinario le controversie in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, ancorché vengano in considerazione atti amministrativi presupposti (Trib. S. Angelo dei Lombardi 4/7/00, ord., est. Ciafaldini, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 244, con nota di Navilli, Incarichi dirigenziali negli enti locali, motivazione dell'atto e tutela cautelare)
  • In tema di controversie concernenti gli incarichi dirigenziali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario del lavoro l'azione con la quale un dirigente chiede la conservazione dell'incarico dal quale è stato rimosso illegittimamente, vantando il diritto al mantenimento del suddetto incarico (Trib. Venezia 8/6/00, ordinanza, pres. Santoro, est. Marra, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 248, con nota di Montanari, Modifica unilaterale dell'incarico dirigenziale e requisiti di forma)
  • L'art. 68, 4° comma, D. Lgs. 3/2/93 n. 29 - che sottrae alla giurisdizione ordinaria le controversie relative al rapporto di impiego degli Avvocati dello Stato, in quanto norma di carattere eccezionale - non è suscettibile di applicazione - né in via analogica, né in via estensiva - alle controversie inerenti i rapporti d'impiego degli avvocati municipali, che dunque, a norma della legge stessa, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Milano 12 maggio 2000, est. Salmeri, in D&L 2000, 771)
  • Sussiste la giurisdizione del giudice unico de lavoro in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del d.lgs. n. 29/93 che sottrae alla giurisdizione dell'AGO solo le procedure concorsuali per l'assunzione: tale circostanza non ricorre in relazione a tutte le forme latu sensu contrattuali, come i concorsi interni ed il conferimento di incarichi dirigenziali, che si svolgono in costanza di rapporto di lavoro (Trib. Napoli 10/12/99, ordinanza, pres. e est. Papa, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 254, con nota di Talamo, Onere di motivazione e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali: il controllo del giudice ordinario)
  • Spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la giurisdizione sulle controversie in materia di procedure negoziali nel pubblico impiego, incluse quelle riguardanti gli accordi collettivi, essendo questi ultimi chiamati a concludere la procedura, sì da costituirne parte integrante (Trib. Roma 5/11/99, est Cannella, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 321, con nota di Campanella, Rappresentanza e rappresentatività sindacale nel lavoro pubblico: primi interrogativi sulla costituzionalità delle nuove regole)
  • Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia di lavoro con una Ipab, la cui natura privata, pur non formalmente riconosciuta dall'amministrazione regionale, sia stata accertata dal giudice sulla base di indici di riconoscimento quali la costituzione dell'ente per esclusiva iniziativa di privati, l'origine prevalentemente privata degli apporti finanziari al suo bilancio e la sua gestione ad opera di organismi nei quali non sono rappresentati soggetti pubblici, a nulla rilevando l'esistenza di controlli pubblicistici e la successiva modificazione statutaria che ha attribuito la gestione dell'ente ad un organismo composto in prevalenza da soggetti nominati dalla regione (Cass. S.U. 25/10/99, n. 751/SU, pres. Bile, est. Ianniruberto, in Foro it. 2001, pag. 1712, con nota di Stabile)
  • Anche dopo l’intervenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e il conseguente passaggio delle relative controversie al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, deve ritenersi che per l’esecuzione delle sentenze di condanna emesse da quest’ultimo nei confronti della pubblica amministrazione, che abbiano ad oggetto un obbligo incoercibile e una prestazione infungibile, il dipendente possa adire il giudice amministrativo dell’ottemperanza, essendo, invece, dubbio il ricorso all’esecuzione forzata di fronte al giudice civile, ai sensi degli artt. 612 e ss. Del c.p.c. (T.A.R. Marche 19/9/2003 n. 997, Pres. Amoroso Est. Giambartolomei, in Lav. nelle P.A. 2004, 246, con nota di Francesca Maria Macioce)