Dipendenti di società privatizzate

  • Le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate, incluse quelle esercenti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica del rapporto stesso con tali aziende, che integrano strutture con connotati di impresa, autonome rispetto all'organizzazione pubblicistica del Comune. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario anche la cognizione della domanda con cui un soggetto faccia valere (come nella specie) il suo diritto all'assunzione alle dipendenze di un'azienda municipalizzata, in virtù proprio della natura privatistica dell'attività svolta, anche con riferimento all'espletamento delle procedure concorsuali. (Cass. 28/6/2006 n. 14852, Pres. Carbone Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2006, 1129)
  • Le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni-privatizzato a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico ex art. 1, D.L. n. 487/1993, convertito con modificazioni nella L. n. 71/1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993-sono devolute alla cognizione della autorità giudiziaria ordinaria, in considerazione della natura privatistica di detto rapporto (art. 6, comma secondo, D.L. n. 487, cit.), che non è esclusa dalla disposizione del sesto comma dell'art. 6, ult. cit., la quale, disponendo che, sino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della normativa sostanziale. Inoltre, sull'attribuzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria derivante da dette norme, e sulla data dalla quale si é verificata detta devoluzione, non hanno inciso né ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (art. 1, comma secondo, D.L. n. 487/1993, modificato dall'art. 2, comma ventisettesimo, L. n. 662/1996), in quanto al tempo in cui questa è stata perfezionata il rapporto di lavoro era stato già privatizzato, né l'art. 1, D.L. n. 269/1994, il quale, in riferimento agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, prevede che continuino ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione, poiché detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla sua entrata in vigore e, conseguentemente, non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati. (Cass. 3/3/2003, n. 3152, ordinanza, Pres. Carbone, Rel. Evangelista, in Lav. nella giur. 2003, 683)
  • Nelle controversie riguardanti i soggetti privatizzati a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 509/1994-tra cui la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti-non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario il relazione alle domande azionate per il riconoscimento di spettanze sorte nel periodo anteriore al 1996. (Trib. Roma 4/2/2002, Est. Mormile, in Lav. nella giur. 2003, 84)
  • Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del giudice ordinario, la controversia sulla restaurazione del rapporto con le Ferrovie dello Stato a seguito di preteso annullamento di una procedura di mobilità attuata nel Ministero delle Finanze in base alla l. 29/12/88, n. 554 e al D.P.C.M. 5/8/88, n. 325 (ormai abrogati) , che richiederebbe non una valutazione incidentale della validità dell'atto amministrativo ma una dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo e la successiva condanna alla restaurazione del rapporto, per cui vi è carenza di giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Trieste 19/9/00, est. Muntari, in Lavoro giur. 2001, pag. 663, con nota di Miscione, Mobilità fra P.A: effetti indiretti di sentenza di accertamento)
  • Poiché il DL 6/5/94 n. 269, convertito in L. 4/7/94 n. 432, è entrato in vigore successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, nei confronti di tale Ente il Giudice ordinario ha giurisdizione anche relativamente alle controversie attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente a detta trasformazione (Pret. Milano 5/2/99, est. Peragallo, in D&L 1999, 433)