Questioni di legittimità costituzionale

  • E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 bis, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, con riferimento, all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, dal Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso, con ordinanza del 27 aprile 2006.(Corte Cost. 26/10/2007 n. 355, Pres. Bile Rel. Napolitano, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Guerino Guarnieri, 265)  
  • E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 bis c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui consente di ritenere espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione anche nel caso di omessa partecipazione della parte promotrice convocata dalla Direzione Provinciale del Lavoro dopo il decorso dei 60 giorni dall'invio della relativa richiesta, poichè le condizioni all'esercizio del diritto di azione poste dal legislatore ordinario sono legittime solamente se il ritardo che da queste derivi all'interessato sia limitato. (Cost. 6/12/2006 n. 436, ord., Pres. Bile Rel. Vaccarella, in D&L 2007, con nota di Carmen Schettini, "Tentativo di conciliazione: legittimo non presentarsi alla convocazione tardiva", 363)
  • E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37, 39 d.leg. 31/3/98 n. 80, e dall'art. 19 d.leg. 29/10/98 n. 387, per essere, la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., rispettosa della delega di cui all' art. 11, 4° comma, lett. g), L. 15/3/97 n. 59, in riferimento all'art. 76 Cost.; parimenti, è infondata la medesima questione, sollevata in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. limita il diritto d'azione e ne ritarda l'esercizio facendo sorgere questioni processuali inutili e contrarie alla finalità deflativa perseguita dal legislatore, in riferimento all'art. 24 Cost. (Corte Cost. 13/7/00, n. 276, pres. Mirabelli, in Foro it. 2000, I, pag. 2752, con nota di De Angelis; in D&L 2000, 884, n. Paganuzzi;in Orient. giur. lav. 2000, pag. 864)
  • E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37, 39 d.leg. 31/3/98 n. 80, e dall'art. 19 d.leg. 29/10/98 n. 387, per non avere il giudice rimettente verificato la possibilità di interpretare l'art. 410 considerando in esso implicita la previsione che la richiesta del tentativo di conciliazione relativo alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. debba indicare i termini della controversia in modo non dissimile da quanto previsto nell'art. 69 bis d.leg. 3/2/93 n. 29, nel testo inserito dall'art.32 d.leg. 80/98, e modificato dall'art. 19 d.leg. 387/98, in riferimento all art. 3 Cost. (Corte Cost. 13/7/00, n. 276, pres. Mirabelli, in Foro it. 2000, I, pag. 2754, con nota di De Angelis; in D&L 2000, 884, n. Paganuzzi)
  • E' infondata, per erroneità dell'assunto presupposto interpretativo per il quale il procedimento monitorio non sarebbe inserito nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 bis, ultimo comma, c.p.c., introdotto dall'art. 39 d.leg. 80/98, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (Corte Cost. 13/7/00, n. 276, pres. Mirabelli, in Foro it. 2000, I, pag. 2753, con nota di De Angelis; in D&L 2000, 884, n. Paganuzzi)
  • E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37, 39 d.leg. 31/3/98 n. 80, e dall'art. 19 d.leg. 29/10/98 n. 387, per essere inapplicabile al tentativo di conciliazione l'istituto del patrocinio legale a spesse dello Stato, non avendo il lavoratore giustificato nel giudizio a quo l'omesso espletamento del tentativo con l'argomento di non avere potuto beneficiare del patrocinio gratuito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (Corte Cost. 13/7/00, n. 276, pres. Mirabelli, in Foro it. 2000, I, pag. 2754, con nota di De Angelis; in D&L 2000, 884, n. Paganuzzi)
  • Non è manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale degli artt. 36, 37 e 39 D. Lgs. 31/3/98 n. 80 che hanno modificato rispettivamente gli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c. sotto il profilo: a) della violazione dell’art. 76 Cost., non avendo la legge delega (art. 11, 4° comma, L. 15/3/97 n. 59) previsto alcuna forma di tentativo obbligatorio di conciliazione; b) della violazione dell’art. 24 Cost. perché dette norme incidono sul diritto sostanziale d’azione; c) dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento con l’analoga procedura prevista per il pubblico impiego (Trib. Parma 23/7/99 (ord.), est. Ferraù, in D&L 1999, 800)
  • E’ manifestamente infondata la questione di incostituzionalità degli artt. da 410 a 412 bis c.p.c., nella parte in cui stabiliscono l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, prescrivendo, in mancanza, l’improcedibilità della domanda, poiché non sono eccessivi i sacrifici al diritto alla tutela giurisdizionale e alla libertà di non voler percorrere la via della conciliazione (Trib. Milano 20/7/99 (ord.), est. Ianniello, in D&L 1999, 948)
  • Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 36, 37 e 39 del D. Lgs. 31/3/98 n. 80, che impongono il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo fondato su credito di lavoro, per contrasto con l’art. 76 Cost., che impone a ogni legge delega la predeterminazione di principi e criteri direttivi univoci, mentre, nel caso di specie, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione non era prevista dall’art. 11, 4° comma, della legge di delega (L. 15/3/97 n. 58) (Pret. Lecce 25/11/98 (ord.), est. Cavuoto, in D&L 1999, 275)