Rapporto con ricorso per decreto ingiuntivo

  • Non costituisce condizione di procedibilità della domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. (Trib. Milano 6 maggio 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 805)
  • Non è applicabile all'ipotesi del diritto azionato con ricorso per decreto ingiuntivo il regime stabilito dagli artt. 410 e ss. c.p.c. che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione. (Trib. Milano 6/5/00, est. Ianniello, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 875)
  • Va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 410 c.p.c. come modificato dall’art. 36 D. Lgs. 31/3/98 n. 80, il ricorso per decreto ingiuntivo non preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione, non essendo il procedimento di ingiunzione ricompreso fra i procedimenti esclusi dall’applicabilità della normativa, ai sensi dell’art. 39 D. Lgs. 31/3/98 n. 80 (Pret. Milano 5/2/99 (decr.), est. Peragallo, in D&L 1999, 365, n. TAGLIAGAMBE, A mali estremi, rimedi d'urgenza. In senso conforme, v. Trib. Parma 17 gennaio 2000, pres. Federico, est. Brusati, in D&L 2000, 525, n. Manassero, Ricorso per decreto ingiuntivo e tentativo obbligatorio di conciliazione)
  • Il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 412 bis, c.p.c., è incompatibile con la domanda di concessione di decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c., presupponendo l'instaurazione del contraddittorio; nel procedimento di opposizione, la verifica della condizione di procedibilità della domanda, di cui al citato art. 421 bis, c.p.c., deve essere effettuata, nel caso di eccezione sollevata dall'opponente, non oltre l'udienza di discussione (Trib. Busto Arsizio 29/10/99, est. Guadagnino, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 585, con nota di De Carlo, Tentativo obbligatorio di conciliazione e procedimento monitorio)
  • Ove il ricorso per decreto ingiuntivo non possa assicurare una rapida tutela del credito retributivo, essendone stata dichiarata l’improcedibilità per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, può ordinarsi al datore di lavoro il pagamento in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c. sussistendo il periculum in mora nell’irreparabilità del danno che al lavoratore deriverebbe, in relazione ai propri obblighi alimentari, da un tardivo incasso del proprio credito retributivo (Pret. Milano 11/3/99 (ord.), est. Sala, in D&L 1999, 365, n. TAGLIAGAMBE, A mali estremi, rimedi d'urgenza)