Impugnazioni incidentali

  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione relativo al ricorso principale, conseguente all’atto di rinuncia del ricorrente, non determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo. (Cass. Sez. Un. 19/4/2011 n. 8925, Pres. Proto Rel. Piccininni, in Lav. nella giur. 2011, 626)
  • L'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale, e non invece se alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione principale si pervenga attraverso l'esame di una condizione dell'azione (legittimazione ad causam e interesse all'impugnazione) e di una questione che - in ragione di un litisconsorzio necessario originario di natura sostanziale o processuale o in ipotesi di cause tra loro dipendenti -sia suscettibile di provocare effetti e di avere ricadute sull'appellante accidentale tardivo. (Cass. 11/6/2010 n. 14084, Pres. Vidiri Rel. Zappia, in Lav. nella giur. 2010, 835)
  • L'art. 334 secondo comma c.p.c., che ricollega all'inammissibilità dell'impugnazione principale l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione principale sia dichiarata improcedibile. (Corte app. Roma 1/10/2007, Pres. Marasco Rel. Poscia, in Lav. nella giur. 2008, 317) 
  • Nel caso in cui in primo grado una questione di giurisdizione sia stata espressamente risolta in senso sfavorevole alla parte rimasta, sia pure parzialmente, soccombente nel merito, quest’ultima, ove la controparte abbia proposto appello (in relazione alle parti della sentenza che l’hanno vista soccombente), deve proporre appello incidentale ove intenda impugnare la decisione relativa alla giurisdizione, rispetto alla quale si è verificata nei suoi confronti una soccombenza “pratica” e non “teorica”, non essendo sufficiente, pertanto, la mera riproposizione della medesima questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass. 2/7/2004 n. 12138, Pres. Carbone Rel. Evangelista, in Dir. e prat. lav. 2004, 3024)
  • Nel caso in cui in primo grado una questione di giurisdizione sia stata espressamente risolta in senso sfavorevole alla parte rimasta, sia pure parzialmente, soccombente nel merito, quest’ultima, ove la controparte abbia proposto appello (in relazione alle parti della sentenza che l’hanno vista soccombente), deve proporre appello incidentale ove intenda impugnare la decisione relativa alla giurisdizione, rispetto alla quale si è verificata nei suoi confronti una soccombenza “pratica” e non “teorica”, non essendo sufficiente, pertanto, la mera riproposizione della medesima questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass. 2/7/2004 n. 12138, Pres. Carbone Rel. Evangelista, in Lav. nella giur. 2004, 1298)
  • Nelle cause scindibili è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva quando essa sia proposta contro parte diversa dall'impugnante principale. Tale regola subisce tuttavia eccezione nel caso che la causa nella quale sia proposta l'impugnazione tardiva sia collegata in rapporto di dipendenza con la causa in cui sia stata proposta l'impugnazione principale. In questo caso, poiché l'interesse ad impugnare sorge dalla impugnazione principale, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva. (Cass. 9/9/2003 n. 13189, Pres. Ciciretti Rel. Lupi, in Dir. e prat. lav. 2004, 553)