Giudizio di rinvio

  • L’eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio va proposta in sede di costituzione prima dell’udienza di discussione ex art. 416 c.p.c., dovendosi interpretare la locuzione “prima di ogni difesa” conformemente alla “ratio” di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (Cass. 12/3/2015 n. 4979, Pres. Vidiri Rel. Maisano, in Lav. nella giur. 2015, 631)
  • In caso di cassazione con rinvio per vizi di motivazione, il principio secondo cui il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purchè trovino giustificazione nella sentenza di annullamento e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate, non opera in ordina ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; conseguentemente, in tal caso è precluso un nuovo e diverso accertamento dei fatti. (Nella fattispecie, relativa al licenziamento di un funzionario di banca, la Corte ha confermato la impugnata sentenza, resistendo la stessa a tutte le censure del ricorrente, le quali o attenevano a circostanze estranee all'ambito del giudizio di rinvio, come segnato dalla sentenza rescindente, o riguardavano questioni ormai già decise nelle precedenti fasi di merito e non suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio). (Cass. 23/6/2006 n. 14635, Pres. Mercurio Est. D'Agostino, in Lav. nella giur. 2006, 1226 e in Dir. e prat. lav. 2007, 437) 
  • La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione concreta denuncia di error in procedendo (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.), per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnato dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente. Questa sentenza, infatti, pur non avendo efficacia di giudicato in senso tecnico (stante la sensibilità allo ius superveniens), al giudicato va però equiparato siccome partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche. (Cass. 25/3/2005 n. 6461, Pres. Sciarelli Est. Picone, in Orient. Giur. Lav. 2005, 210)
  • Il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione non può essere considerato alla stregua dello ius superveniens, che consente alle parti di modificare le conclusioni nel giudizio di rinvio; pertanto, in tale sede non sono ammissibili nuove allegazioni di fatto, nuove deduzioni istruttorie, né la produzione di nuovi documenti, ancorchè tale esigenza derivi proprio dal mutamento di giurisprudenza del SC (nella specie la Corte di legittimità aveva cassato con rinvio la sentenza di secondo grado con la quale si era confermata l'illegittimità del licenziamento effettuato da organizzazione di tendenza, senza indagare se l'attività del datore di lavoro era diretta a fornire un servizio rivolto unicamente agli iscritti, in forma di assistenza o comunque di sostegno professionale della categoria rappresentata, con esclusione di ogni attività, anche analoga, a favore di terzi clienti, questione di fatto su cui nei precedenti gradi di merito nessuna prova era stata dedotta dal lavoratore). (Corte d'Appello Firenze 30/9/2003, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2003, 1034, con nota di Marco Orsenigo, "Inammissibilità dei nova nel giudizio di rinvio")
  • A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/98, in  caso di cassazione con rinvio di sentenza pronunciata in una controversia di lavoro dal tribunale, quale giudice d'appello della sentenza pretorile, il giudice di rinvio deve individuarsi nel tribunale in composizione collegiale, e non nella corte d'appello. (Cass. 13/6/00, n. 8069, pres. Ravagnani, in Foro it. 2000, I, pag. 2477. In senso conforme, v. Cass. 28/2/00, n. 2231, pres. Genghini, in Foro it. 2000, I, pag. 2550; in D&L 2000, 523)