In genere

  • Costituisce ius receptum quello secondo cui il periculum in mora, quale autonomo presupposto dal fumus boni iuris per la concessione del rimedio cautelare d’urgenza, non possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma debba fondarsi su elementi concreti che incombe alla parte ricorrente allegare e provare. Ne discende la necessità di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l’onere di allegazione, parimenti graverà sull’istante in cautelare l’onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti reclamanti un indifferibile provvedimento d’urgenza. (Trib. Mantova 26/6/2020, Giud. Pavoni, in Lav. nella giur. 2021, con nota di I. C. Maggio, L’accesso alla tutela d’urgenza in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 per lo svolgimento della mansione in smart working, 294)

    Il pregiudizio imminente e irreparabile alla propria salute, all’assistenza e alla cura dei familiari disabili deve essere puntualmente e specificamente allegato dal ricorrente. (Trib. Roma 20/6/2020, Giud. De Ioris, in Lav. nella giur. 2021, con nota di I. C. Maggio, L’accesso alla tutela d’urgenza in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 per lo svolgimento della mansione in smart working, 297)

    Il ricorso alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. è in linea generale compatibile con il ricorso ex art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92 del 2012. Pur tuttavia, deve ritenersi che il lamentato rischio di pregiudizio grave e irreparabile dovuto ai tempi occorrenti per far valere in via ordinaria si è fortemente attenuato con l’introduzione del rito c.d. Fornero, applicabile nel caso dei licenziamenti rientranti nell’ambito della tutela reale. Il legislatore, infatti, in quest’ultimo caso, ha previsto e imposto tempi di trattazione piuttosto brevi per poter pervenire il più rapidamente possibile a una pronuncia sull’impugnativa di licenziamento. Ne consegue che tale rapidità, propria del nuovo rito, riduce lo spazio di operatività della tutela di cui all’art. 700 c.p.c., ai casi nel quale il periculum in mora presenti i caratteri di un pregiudizio irreparabile e imminente da non poter essere evitato dal provvedimento emesso all’esito del procedimento di cui alla legge n. 92 del 2012. (Trib. Catania 3/5/2014, Giud. Cupri, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Simone Caponetti, 1102)

  • Anche a non voler negare in senso assoluto la tutela cautelare ai crediti pecuniari, ancorché di regola l’estremo dell’irreparabilità della lesione non ricorra con riferimento ai diritti derivanti da rapporti obbligatori, in considerazione della fungibilità del denaro, essa deve ritenersi pur sempre subordinata alla prova rigorosa di un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla mancata percezione di somme dovute nelle more del giudizio di merito; questo può verificarsi nel caso in cui la privazione di elementi retributivi, quali mezzi di sostentamento del lavoratore, volti ad assicurare il diritto garantito dall’art. 36 Cost., è talmente rilevante da determinare una “lesione alimentare” ovvero a beni di rilevanza costituzionale. (Trib. Messina 28/5/2012, Giud. Romeo, in Lav. nella giur. 2012, 728)
  • Perché si giustifichi la tutela cautelare è necessario che sussistano elementi tali da cui risultino già almeno atti preparatori, che oggettivamente conducano, sia pure in termini di probabilità, a un evento idoneo a determinare entro un termine ragionevolmente breve un pregiudizio irreparabile. (Trib. Firenze 31/10/2011, ord., Giud. Rizzo, in Lav. nella giur. 2012, 198)
  • Qualora vi sia piena evidenza dell'illegittimità del licenziamento, la lesione di diritti sia patrimoniali che extrapatrimoniali del lavoratore giustifica di per sé l'emanazione di un provvedimento d'urgenza, non essendovi ragioni per differire nel tempo una reintegrazione nel posto comunque dovuta. (Trib. Busto Arsizio 29/10/2010, Est. Molinari, in D&L 2010, 1203)
  • Sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mini la professionalità del lavoratore e il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante l'attività lavorativa. (Trib. Milano 14/6/2010, Pres. Atanasio Est. Colosimo, in D&L 2010, 1148)
  • Nell'ambito del procedimento cautelare non è proponibile la questione di legittimità costituzionale (nella specie il Giudice ha comunque ritenuto che la stessa sarebbe stata infondata, potendosi operare un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma contestata). (Trib. Roma 5/1/2010, ord., Est. Capaccioli, in D&L 2009, 1108) 
  • La privazione della retribuzione (peraltro parziale in caso di sospensione cautelare dal servizio) non è sufficiente di per sé a integrare l'irreparabilità del pregiudizio nelle more della tutela ordinaria, salvo che il lavoratore alleghi e provi che il venir meno di una parte del trattamento retributivo determina una situazione economica complessiva particolarmente pregiudizievole o così precaria da risultare inadeguata a fronteggiare i bisogni suoi e della sua famiglia per il tempo necessario a ottenere un giudizio di merito. (Trib. Rimini 12/12/2008, ord., Est. Cetro, in Lav. nelle P.A. 2008, 1131) 
  • Vi è incompatibilità fra la speciale procedura prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2003, che si conclude con ordinanza reclamabile e non postula alcuna successiva fase di merito, e l'ordinario rito del lavoro (anche ove eventualmente introdotto contestaulmente a ricorso ex art. 700 c.p.c. in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora). Trib. Roma 14/11/2008, ord., Giud. Trementozzi, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Elena Pasqualetto, 269) 
  • Ai fini dell'irreparabilità del pregiudizio di carattere economico, quale requisito per l'esperimento della procedura ex art. 700 c.p.c. in sede di impugnazione di licenziamento, il lavoratore deve dimostrare il proprio stato di bisogno in relazione a sé e alla sua famiglia. (Trib. di S. Maria Capua Vetere 14/4/2008, Est. Gaudiano, in Lav. nella giur. 2008, 849)
  • Nel particolare ambito del pregiudizio derivante dal licenziamento del lavoratore non possono ravvisarsi deroghe all'impianto tecnico della tutela ai sensi dell'art. 700 c.p.c. come normativamente tipizzata, nel senso che, nonostante per legge costituisca onere del datore di lavoro dimostrare la giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. è il lavoratore che intende ottenere la tutela anticipata e urgente a dovere fornire elementi di fumus in ordine, appunto alla legittimità della condotta datoriale, oltre che in ordine al periculum in mora. (Trib. Forlì 13/2/2008, Est. Allegra, in Lav. nella giur. 2008, 740) 
  • E' inammissibile il ricorso cautelare proposto nelle forme dell'art. 700 c.p.c. per far valere una pretesa violazione dell'art. 2 del d.lgs. 216 del 2003: tale decreto prevede infatti (attraverso il rinvio al procedimento previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998) una cautela tipica dei diritti del lavoratore, che non consente il ricorso alla tutela residuale prevista dall'art. 700 c.p.c. (Trib. Modena 18/1/2008, ord., Est. Bisi, in Lav. nelle P.A. 2008, 409)
  • Ai fini dell'art. 669 septies c.p.c. non costituisce circostanza nuova la produzione di ulteriore certificazione medica che nulla aggiunge allo stato patologico già posto a base del primo ricorso ex art. 700 c.p.c. (accolto con ordinanza annullata in sede di reclamo) nè sotto il profilo delle patologie lamentate nè sotto il profilo della gravità delle stesse. (Trib. Roma 12/12/2007, Est. D.ssa Pangia, in Lav. nella giur. 2007, 530)
  • Le caratteristiche del procedimento cautelare, singolare per tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio e sommarietà degli accertamenti, sono incompatibili con approfondite indagini circa una concreta valutazione dei comportamenti, i quali possono essere valutati solo in tale sede solo in astratto. (Trib. Milano 5/11/2007, ord., Est. Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Emanuele Menegatti, 406) 
  • La perdita improvvisa delle retribuzioni e dell'attività lavoratva conseguente al licenziamento comminato sono fatti idonei a recare pregiudizio non solo economico, con ripercussioni negative nella sfera personale e familiare del lavoratore e come tali giustificano una tutela immediata. (Trib. Milano 29/10/2007, ord., Est. Scudieri, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Emanuele Menegatti, 405)
  • Rispetto al licenziamento del lavoratore, ai fini della sussistenza dell'indefettibile requisito del periculum in mora, vengono in rilievo valori extrapatrimoniali, come quello fondamentale della personalità e della salute del lavoratore, il cui pregiudizio non è ristorabile per equivalente (nel caso di specie si è ritenuto sussistente il requisito a fronte del licenziamento di un soggetto invalido affetto da un grave deficit visivo e in cura per problemi di carattere psichico). (Trib. Milano 15/10/2007, ord., Est. Cincotti, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Emanuele Menegatti, 404)
  • In tema di esecuzione di provvedimenti cautelari, quando la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva del provvedimento esiga per l'esecuzione il contributo dell'obbligato, il rifiuto di ottemperare a detti provvedimenti costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante ai sensi dell'art. 388, 2° comma, c.p. Infatti l'interesse tutelato dalla predetta norma non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (Cass. sez. un. pe. 5/10/2007 n. 36692 Pres. Lupo Est. Nappi, in D&L 2008, con nota di Luigi Zezza, "Inottemperanza a provvedimento giudiziale incoercibile: è reato secondo le Sezioni Unite penali", 767)
  • Il periculum in mora non deve ritenersi in re ipsa neppure di fronte a vicende tanto rilevanti quale è un licenziamento (nel caso di specie si è ritenuto il requisito sussistente nel caso del licenziamento del lavoratore unico sostegno della famiglia, il quale ha altresì contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa). (Trib. Milano 25/9/2007, ord., Est. Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Emanuele Menegatti, 403)
     
  • Ai sensi dell'art. 669 octies, 6° e 7° comma, c.p.c. (così come modificati in ultimo dal DL 30/12/05 n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23/02/2006 n. 51) non è previsto un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito dopo l'emissione dell'ordinanza di accoglimento ex art. 700 c.p.c. e pertanto tale ordinanza sopravvive nella sua efficacia all'eventuale estinzione del giudizio stesso. (Trib. Genova 11/5/2007, ord., Est. Basilico, in D&L 2007, con nota di Alvise Moro, "Brevi note in materia di part-time e tutela della maternità", 806)
  • In base all'art. 669-duodecies c.p.c. è competente per l'attuazione delle misure cautelari il giudice che ha emanato il provvedimento e non il giudice del reclamo, con unità della giurisdizione cautelare intesa come concentrazione della cognizione e dell'esecuzione in capo allo stesso giudice (fattispecie di ricorso al giudice per dare piena esecuzione a un provvedimento cautelare, non ottemperato, di nullità di licenziamento con reintegrazione). (Trib. Ravenna 25/7/2006, ord., Est. riverso, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 998)
  • Nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non è ammessa la pronuncia sulle spese legali, ammessa solo in caso di incompetenza e di rigetto prima del merito. (Trib. Ravenna 21/7/2006, ord., Pres. G.G. Lacentra, Est. M. Parisi, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 996)
  • In caso di licenziamento sussiste il pericolo di danno grave e irreparabile, che legittima un provvedimento d'urgenza in base all'art. 700 c.p.c., in quanto il licenziamento lede il diritto al lavoro, che ha natura costituzionale e connotati non solo patrimoniali, ma anzitutto di natura personalistica (sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità), morale (in relazione all'offesa della dignità) e sociale (in relazione all'impoverimento nell'insieme di relazioni umane). (Trib. Ravenna 12/6/2006, ord., Est. R. Riverso, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 993)
  • L’interesse ad agire in attuazione dell’ottenuto provvedimento cautelare di reintegrazione nelle mansioni contrattualmente previste ed in precedenza svolte, si identifica tout court con l’interesse ad agire in sede cautelare. (Trib. Parma 2/4/2005, Est. Brusati, in Lav. nella giur. 2005, 589)
  • Qualora nel corso della fase cautelare del giudizio emerga una questione interpretativa di accordo collettivo sottoscritto dall'Aran, il Giudice, ove ritenga sussistente il requisito del fumus, può comunque adottare il provvedimento cautelare richiesto, rinviando alla fase di merito la rimessione all'Aran ai sensi dell'art. 64 D. Lgs. 30/3/01 n. 165. (Trib. Pavia 17/11/2003, ord., Est. Trogni, in D&L 2003, 925)
  • Anche nel quadro del processo civile riformato dalla novella 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, il provvedimento d'urgenza, adottato secondo il rito cautelare uniforme previsto dagli artt. 669 ss. c.p.c. continua ad essere caratterizzato, oltre che dalla sua strumentalità, dalla provvisorietà e dal difetto di decisorietà, essendo destinato, data la sua natura interinale, ad essere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possano essere adottati nel corso del giudizio, essendo inidoneo a produrre effetti sostanziali o processuali sulla vicenda sottoposta all'esame del giudice (in applicazione di tale principio di diritto , la Suprema Corte ha ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva tratto, dal rigetto di un ricorso ex art. 700 non reclamato, chiesto dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro che aveva unilateralmente modificato l'orario di lavoro concordato, la conseguenza dell'implicita valutazione di legittimità dell'operato dell'azienda e della malafede del comportamento della lavoratrice, che aveva rifiutato di adeguarsi al nuovo orario lavorativo). (Cass. 17/3/2003, n. 3898, Pres. Dell'Anno, Rel. Cellerino, in Lav. nella giur. 2003, 684)
  • Il giudice investito del procedimento cautelare, ove ritenga non manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale di una norma, non può rimettere gli atti alla Corte Costituzionale-essendo tale remissione incompatibile con i requisiti d'urgenza del procedimento cautelare-ma può decidere sull'istanza cautelare disapplicando la norma sospettata di incostituzionalità. (Trib. Milano 3/3/2003, ord., Est. Ianniello, in D&L 2003, 807)
  • Il Giudice del lavoro-adito in via cautelare dal socio lavoratore che sia stato oggetto di esclusione dalla cooperativa e di contestuale licenziamento fondato su un unico motivo-è competente a decidere anche in ordine al provvedimento di esclusione ed alla domanda di sospensione dello stesso ai sensi degli artt. 2527 e 2287 c.c.(Trib. Milano 12/12/2002, Est. Salmeri, in D&L 2003, 198)
  • L'onere di indicare, in sede di ricorso cautelare ante causam, le domande che si intendono azionare nel merito, deve ritenersi soddisfatto anche qualora, pur mancando l'indicazione specifica delle conclusioni di merito, sia possibile ricavare dal contenuto complessivo del ricorso l'ambito dell'azione di merito alla quale si ricollega l'azione cautelare. (Trib. Milano 28/1/2002, ord., Est. Marasco, in D&L 2002, 365)
  • Ai fini della concessione di una tutela cautelare atipica ex art. 700, in funzione anticipatoria rispetto ad una futura sentenza di mero accertamento, è pur sempre necessario che ricorrano, in primo luogo, i presupposti generali di ammissibilità della tutela di mero accertamento, ed in secondo luogo, come in ogni altro caso gli indispensabili requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Gorizia 25/6/2001 ordinanza, pres. e est. Masiello, in Lavoro giur. 2002, pag. 67, con nota di Navilli, I provvedimenti cautelari d'urgenza e la tutela meramente dichiarativa nel pubblico impiego privatizzato)
  • Il regime della riproponibilità della domanda cautelare posto dall'art. 669 septies c.p.c. non preclude la riproposizione della domanda che sia fondata non soltanto su prove nuove ovvero su fatti nuovi, ma anche su diverse argomentazioni o prospettive giuridiche (Trib. Roma 7/12/00, est. Lostorto, in Lavoro giur. 2001, pag. 774, con nota di Menegatti, I provvedimenti d'urgenza nel processo del lavoro: limiti, contenuto e presupposti)
  • Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale poste al giudice investito della domanda cautelare ante causam (Trib. Milano 31/7/00, est. Marasco, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 887)
  • Sussiste il fumus boni iuris, ravvisabile nella stessa affermazione del Comune, che ha basato la valutazione comparativa, sulla circostanza che il comandante dei vigili urbani è l'unica persona capace di valutare "lo spessore culturale, la capacità di comando, la prontezza nella predisposizione ai problemi contingenti e, da ultimo, la capacità progettuale dei comandanti nominati". Tale affermazione è la riprova che la scelta da parte del comandante si è basata su di un criterio del tutto soggettivo. Alla sussistenza del fumus si accompagna la sussistenza del periculum in mora, giacché il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria determinerebbe un irreparabile pregiudizio del diritto medesimo, atteso che è imminente il pensionamento del ricorrente (Pret. Roma 9/4/00, Sannite, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 107, con nota di Guerra, Natura, funzioni e limiti della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nel processo del lavoro)
  • Le misure cautelari urgenti sono, in particolare in materia di lavoro, per la maggior parte "anticipatorie" degli effetti della sentenza di merito, potendo, così, essere utilizzate per assicurare gli effetti di una sentenza di accertamento (Trib. Roma 2/3/00, est. Delle Donne, in Lavoro giur. 2001, pag. 773, con nota di Menegatti, I provvedimenti d'urgenza nel processo del lavoro: limiti, contenuto e presupposti)
  • E’ ammissibile, in sede cautelare, l’ordine di pagamento al datore di lavoro di somme di denaro (nella specie, indennità di maternità) che questi debba pagare solo come "delegato di pagamento" da parte dell’Inps (Trib. Milano 12/2/99 (ord.), pres. ed est. Gargiulo, in D&L 1999, 709)
  • La tutela cautelare in forma di provvedimento anticipatorio d’urgenza è ammissibile anche rispetto a una pretesa risarcitoria, ogni qual volta questa attenga a un danno futuro dipendente dalla violazione di diritti a contenuto patrimoniale, ma finalizzati, come la retribuzione, a soddisfare esigenze non patrimoniali (Pret. Milano 9/4/98, est. Marasco, in D&L 1998, 669)
  • Ai fini di quanto dispone l’art. 669 quater c.p.c., perché possa parlarsi di causa pendente per il merito e, quindi, di competenza del giudice della stessa a pronunciare sulla domanda di provvedimento d’urgenza, occorre che sussista un rapporto di inerenza attuale tra tale domanda e la lite in corso, nel senso che questa deve comprendere l’accertamento del diritto per la cui tutela pende, in via provvisoria, il provvedimento d’urgenza. Tale rapporto è ravvisabile tra la causa avente per oggetto la legittimità di un precedente trasferimento del lavoratore e la richiesta del lavoratore stesso rivolta a ottenere la sospensione del nuovo trasferimento disposto dal datore di lavoro (Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva, in D&L 1998, 718)