Reclamo

  • L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’art. 445 bis c.p.c. non ha natura cautelare ma costituisce mera condizione di procedibilità finalizzata all’accertamento del requisito sanitario che la parte deve esperire prima di dare corso al giudizio di merito sicché, attraverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è proponibile il reclamo. (Trib. Roma 17/12/2012, Pres. Sordi Rel. Capaccioli, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Agostino Di Feo, 1104)
  • Benché la decisione cautelare non acquisti mai la stabilità del giudicato, ciò nondimeno l'ordinamento non può consentire situazioni in cui nessun giudice risulti obbligato a conoscere della domanda cautelare. Ne segue che in ipotesi in cui entrambi i giudici aditi in via cautelare si ritengano incompetenti, il secondo giudice adito deve sollevare regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. (Trib. Roma 12/1/2010, ord., pres. Sorace Est. Palladini, in D&L 2010, con nota di Alberto Guariso e Daniele Bergonzi, "Sulla competenza per il reclamo nell'azione antidiscriminatoria, la parola passa alla Cassazione", 671)
  • Nelle controversie in materia di lavoro pubblico, il tribunale in composizione collegiale è competente all'esame del reclamo avverso i provvedimenti cautelari dello stesso tribunale in composizione monocratica (Trib. Venezia 8/6/00 ordinanza, pres. Santoro, est. Blatti, in Foro it. 2001, pag. 719, con nota di Nicosia, I nuovi meccanismi di responsabilizzazione della dirigenza pubblica: gli incarichi di funzione dirigenziale)
  • I reclami ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso le ordinanze emesse in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., anche successivi al 1 gennaio 2000, vanno proposti non in Corte D’appello ma davanti al Tribunale del lavoro, in composizione collegiale, nonostante sia venuta meno la competenza del Tribunale a decidere in composizione collegiale sulle impugnazioni contro le sentenze di primo grado emesse nelle controversie di lavoro: pertanto sarà necessario mantenere un assetto organizzativo all’interno del Tribunale che garantisca la presenza di un apposito collegio, destinato a decidere sui reclami ex art. 669-terdecies c.p.c. (Trib. Udine 26/5/00, pres. Formaio, in Lavoro giur. 2000, pag.1063, con nota di Menghini, La competenza sul reclamo contro il provvedimento cautelare del giudice unico del lavoro)
  • A seguito della riforma degli uffici giudiziari prevista dal d.lgs. 19/2/98, n. 51, con cui si è disposta la soppressione del pretore e l'istituzione del giudice monocratico presso i tribunali, e la modifica dell'art. 669-terdecies, prevista dall'art. 108 dello stesso d.lgs., i reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza emessi dal giudice monocratico in materia di lavoro e in precedenza ascritti alla competenza del pretore, sono decisi dal tribunale in composizione collegiale (Trib. Brindisi, 26/5/00, ord., pres. Sinisi, est. Brocca, in Lavoro nelle p.a. 2001, 240, con nota di Di Rollo, Sull'assegnazione della sede ai dirigenti di prima nomina: problemi di competenza territoriale del giudice e diritti sindacali)
  • Nelle controversie in materia di lavoro pubblico, spetta al tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica, salva l'esclusione, dalla sede collegiale, del giudice che abbia emesso il provvedimento reclamato (Trib. Brindisi 26/5/00 ordinanza, pres. Sinisi, est. Brocca, in Foro it. 2001, pag. 719, con nota di Nicosia, I nuovi meccanismi di responsabilizzazione della dirigenza pubblica: gli incarichi di funzione dirigenziale)
  • In materia di procedimento cautelare, la parte rimasta soccombente avanti il primo giudice non può, in sede di reclamo, produrre documentazione o allegare prospettazioni nuove; il giudice del reclamo è infatti strettamente vincolato al riesame della congruità del provvedimento impugnato sulla base degli elementi acquisiti nella prima fase del procedimento (Trib. Verbania 8/4/99 (ord.), pres. ed est. Laub, in D&L 1999, 709)
  • In materia di provvedimenti cautelari, il termine di dieci giorni di cui all’art. 669 terdecies e 739, 2° comma, c.p.c. per la proposizione del reclamo decorre dalla data della notifica del provvedimento impugnato, a iniziativa di parte, al procuratore costituito e non dalla data della comunicazione di cancelleria effettuata ai sensi dell’art. 134 c.p.c. (Trib. Milano 12/2/99 (ord.), pres. ed est. Gargiulo, in D&L 1999, 709)