Notifiche

  • La previsione di cui all’art. 417 bis c.p.c., secondo cui le P.A., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella di cui all’art. 2 del R.D. n. 1611 del 1933, che consente all’Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell’Amministrazione un funzionario o procuratore, in quanto in un caso l’amministrazione assume direttamente la difesa, nell’altro la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l’attività defensionale affidata all’ufficio dell’Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che nel primo caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre nel secondo la notifica della sentenza al delegato è radicalmente nulla, dovendosi effettuare presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933. (Cass. 5/9/2016 n. 17596, Pres. Macioce Rel. Boghetic, in Lav. nella giur. 2017, 91)
  • L'art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, L. n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo. (Nella specie, la S.C., premesso che la disposizione invocata non assumeva comunque rilievo, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione risaliva al 2004, ha escluso, in applicazione del principio enunciato in massima, la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (Cass. 7/5/2008 n. 11163, Pres. Mattone Est. Mammone, in Lav. nella giur. 2008, 1058) 
  • Nelle controversie di lavoro, quando l'amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi del proprio dipendente secondo lo schema dell'art. 417-bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve di impugnazione va effettuata presso lo stesso dipendente a norma dell'art. 285 c.p.c., che rinvia a tal fine all'art. 170, primo e terzo comma, c.p.c. e non presso "l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto pende la causa o che ha pronunciato la sentenza" a norma dell'art. 11, secondo comma, del r.d. n. 1611/1933. (Cass. 22/2/2008 n. 4690, Pres. Ianniruberto Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 407)
  • Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale, nella specie disposta con sanzione disciplinare, si determina la cessazione dell'avvocato  dallo "ius postulandi" e perciò di ogni collegamento con la parte. Ne consegue che la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore è affetta da inesistenza, rilevabile a prescindere dalla "denuntiatio" o dalla certificazione contenuta nella relata della notificazione. Tuttavia l'evento da cui scaturisce tale inesistenza deve essere dimostrato dalla parte interessata, eventualmente anche mediante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 c.p.c. della notifica. (Cass. 4/8/2006 n. 17763, Pres. Mercurio Est. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2007, 205) 
  • Nel prevedere che, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali, il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione e che la denuncia di reato deve essere trasmessa dopo il versamento tardivo o dopo l’inutile decorso dei tre mesi, l’art. 2, legge 11 novembre 1983, n. 638, commi 1-bis e 1-ter, non richiede particolari formalità di notifica, né la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, bensì solo una comunicazione che può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. (Cass. sez. III pen. 10/3/2005 n. 9528, Pres. Vitalone Est. Grillo, in Dir. e prat. lav. 2005, 1122)
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello ex art. 434, 2° comma, c.p.c., la notificazione della sentenza a un’amministrazione centrale dello Stato deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, a nulla rilevando il fatto che nel giudizio di primo grado l’Amministrazione avesse delegato un funzionario per la rappresentanza e difesa processuale. (Corte d’appello Milano 25/2/2005, Pres. Castellini Est. Accardo, in D&L 2005, 303)
  • Poiché nel rito del lavoro la tempestività dell’appello va riscontrata con riguardo alla data di deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice, quando il suddetto deposito sia avvenuto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione, benchè eseguita oltre l’anno del deposito della sentenza, va fatta al procuratore costituito e non alla parte personalmente. (Cass. 29/9/2004 n. 19576, Pres. Mattone Rel. Di Iasi, in Lav. nella giur. 2005, 288)
  • Nelle controversie soggette al rito del lavoro e proposte in opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d’appello che rilevi l’inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e sia già stata perfezionata la fase dell’editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il contraddittorio per mancata attuazione della vocatio in ius e, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, da eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall’art. 354 c.p.c., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l’inesistenza della notificazione, dal momento che l’iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in ius che si verifica nei procedimenti, come quelle del lavoro, introdotti con ricorso. (Cass. 8/9/2004 n. 1808, Pres. Mercurio Rel. Mercurio, in Lav. nella giur. 2005, 287)
  • La notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l’impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell’art. 291 c.p.c., con la consegna  di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. (Cass. 17/4/2004 n. 7347, Pres. Sciarelli Rel. Amoroso, in Lav. e prev. oggi 2004, 922)
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 c.p.c. -sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.- nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di compimento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto ufficiale giudiziario poiché deve ritenersi esistente nell'ordinamento processuale civile -per effetto delle sentenze della Corte Cost. 358/96, 69/94 e 477/02- un principio di scissione del momento di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario in applicazione del quale la notifica si perfeziona- per il notificante- al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. (Corte Cost. 23/1/2004 n. 28, Pres. Zagrebelsky, Rel. Bile, in D&L 2004, con nota di Silvia Balestro "La doppia personalità della qualifica", 43)
  • È incostituzionale l’art. 8, 2° comma, L.20/11/82 n. 890, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego (Corte Costituzionale 23/9/98 n. 346, pres. Granata, rel. Marini, in D&L 1998, 883, n. Guariso, Anche per le notifiche, il postino suona sempre due volte)
  • È incostituzionale l’art. 8, 3° comma, L.20/11/82 n.890, nella parte in cui prevede che, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il piego sia restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale (Corte Costituzionale 23/9/98 n. 346, pres. Granata, rel. Marini, in D&L 1998, 883, n. Guariso, Anche per le notifiche, il postino suona sempre due volte)
  • In caso di notificazione a mezzo posta del ricorso introduttivo di una causa di lavoro, la restituzione al mittente da parte dell’ufficiale postale del plico contenente l’atto "per compiuta giacenza" non è sufficiente a fondare la conoscenza legale di quest’ultimo da parte del destinatario ove l’avviso di ricevimento che costituisce la documentazione della notificazione non rechi, ai sensi dell’art. 8 della L. 20/11/82 n. 890, l’indicazione del deposito del piego presso l’ufficio postale e l’avviso di tale giacenza al destinatario (Trib. Milano 30/12/97, pres. Mannacio, est. Sbordone, in D&L 1998, 498)