Interrogatorio libero

  • In caso di mandante residente all’estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura ad litem in Italia, può essere desunta da vari elementi (quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia), nonché dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazione, può riconnettere valore di ammissione di fatti dedotti. (Cass. 30/6/2016 n. 13482, Pres. Berrino Rel. Doronzo, in Lav. nella giur. 2016, 921)
  • La natura giuridica non confessoria dell’interrogatorio libero della parte non rileva ai fini della sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dall’interrogatorio stesso una valutazione contraria all’interesse della parte che lo ha reso. Tale valutazione, se congruamente e logicamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. (Cass. 1/10/2014 n. 20736, Pres. Roselli Rel. Maisano, in Lav. nella giur. 2015, 86)
  • Nel rito del lavoro, il libero interrogatorio della parte è diretto a chiarire i termini della controversia in relazione alle circostanze di fatto ritualmente introdotte nel giudizio con il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione, ma non a introdurne di nuove che il giudice sia obbligato a esaminare. (Nella specie, relativa a una domanda di un lavoratore di trasferimento con precedenza in funzione della costituzione di una situazione di assistenza a un portatore di handicap, la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'omessa considerazione delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal procuratore speciale della società datrice di lavoro, secondo il quale il posto vacante era riservato alla mobilità provinciale alla stregua dall'accordo sindacale del 17 aprile 2002, in quanto riferite a un atto mai sottoposto al vaglio del giudice di appello). (Cass. 27/1/2009 n. 1895, Pres. Ianniruberto Est. Picone, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Maria Gallo, 812)
  • Nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado - salva la valutazione della sua indispensabilità da parte del giudice d'appello - non è previsto a pena di nullità in quanto non è preordinato a provocare la confessione della parte ma a chiarire i termini della controversia ed a rendere possibile il tentativo di conciliazione. Ne consegue che la sua omissione nel giudizio di primo grado non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando perciò ininfluente - e come tale non denunciabile in sede di legittimità - la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame. (Cass. 8/3/01, n. 3380, pres. Ghenghini, est. Lamorgese, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 313)