Art. 17 L. 223/91

  • Nel caso in cui il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà ex art. 17 L. 23/7/91 n. 223, e abbia quindi collocato in mobilità un numero di lavoratori corrispondenti a quello reintegrato per ordine del giudice, è illegittima la messa in mobilità, nuovamente disposta a seguito della riforma della sentenza di reintegrazione dei lavoratori sostituiti, qualora il datore di lavoro non abbia nemmeno comunicato ai predetti l'intervenuta pronuncia di legittimità dei precedenti licenziamenti, con ciò superando i limiti numerici del licenziamento collettivo concordati nell'accordo sindacale (Trib. Milano 29 febbraio 2000, est. Cecconi, in D&L 2000, 713)
  • E’ illegittimo il licenziamento effettuato ex art 17 L. 23/7/91 n. 223, in sostituzione di altri lavoratori precedentemente collocati in mobilità e poi reintegrati a seguito di sentenza del Pretore, nel caso in cui tale sentenza di reintegrazione venga riformata in sede di gravame (Trib. Milano 8/5/99, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1999, 531)
  • Nel caso in cui il datore di lavoro, dopo essersi avvalso della facoltà ex art. 17 L. 23/7/91 n. 223 di collocare in mobilità un numero i lavoratori corrispondenti a quello reintegrato per ordine pretorile, metta nuovamente in mobilità i lavoratori originariamente reintegrati e ciò a seguito della riforma della sentenza di reintegrazione, è inammissibile la domanda di tali lavoratori volta a ottenere una nuova reintegrazione nel posto di lavoro (nella fattispecie, l'inammissibilità della domanda è stata affermata in quanto, nel giudizio di appello contro la sentenza che aveva disposto la reintegrazione, era stata respinta l’eccezione di acquiescenza, da parte del datore di lavoro, nei confronti di quella sentenza, fondata appunto sul ricorso alla sostituzione ex art. 17 citato) (Trib. Milano 21/4/99 (ord.), pres. ed est. Mannacio, in D&L 1999, 531)
  • Nel caso in cui il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà ex art. 17 L. 23/7/91 n. 223, e abbia quindi collocato in mobilità un numero di lavoratori corrispondenti a quello reintegrato per ordine pretorile, è illegittima la messa in mobilità, nuovamente disposta a seguito della riforma della sentenza di reintegrazione, nei confronti dei lavoratori sostituiti (nella fattispecie, i lavoratori collocati in mobilità ex art. 17 citato avevano per lo più presentato acquiescenza al licenziamento e il datore di lavoro, nel momento in cui erano stati nuovamente messi in mobilità i lavoratori sostituiti, non aveva neppure richiamato in servizio i sostituti, con la conseguenza di aver superato il numero di messe in mobilità concordato con le OO.SS.) (Pret. Milano 11/3/99 (ord.), est. Atanasio, in D&L 1999, 315. In senso conforme, v. Pret. Milano 25/3/99 (ord.), est. Vitali, in D&L 1999, 315)
  • L’art. 17 L. 23/7/91 n. 223, che consente al datore di lavoro di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quelli reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, è inapplicabile nel caso in cui il licenziamento dei lavoratori sostituiti sia stato dichiarato illegittimo per un vizio della procedura di mobilità (Pret. Milano 31/12/97, est. Santosuosso, in D&L 1998, 383, n. SUMMA, Art. 17 L. 223/91. Questioni applicative)