Condotta antisindacale

  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che omette di inviare la comunicazione di apertura della procedura di mobilità ex art. 4 L. 23/7/91 n. 223 a un'organizzazione sindacale di categoria aderente a confederazione maggiormente rappresentativa e ciò a prescindere dalla presenza in azienda di una componente la Rsu aderente a quella associazione. Con l'AI 20/12/93 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie tutte le OO.SS. che hanno presentato una lista unitaria costituiscono, alla stregua del disposto dell'art. 4 L: 23/7/91 n. 223, "rispettive associazioni di categoria" delle Rsu elette in quella lista, alle quali, pertanto, deve essere inviata la comunicazione d'inizio procedura prevista da tale disposizione normativa: in assenza la procedura di mobilità deve essere dichiarata illegittima. (Trib. Milano 13/5/2006, decr., Est. Beccarini, in D&L 2006, 758)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che effettui le comunicazioni e l’esame congiunto previsti dall’art. 4, 2° comma, L.23/7/91 n.223 solamente con una parte della rappresentanza sindacale unitaria; la dichiarata antisindacalità di tale comportamento nei confronti del sindacato escluso non comporta l’invalidità e l’annullamento dell’intera procedura di mobilità e dei conseguenti licenziamenti, né dei licenziamenti dei lavoratori iscritti al sindacato escluso (Pret. Milano 28/1/97, est. Peragallo, in D&L 1997, 515)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che effettui le comunicazioni e l'esame congiunto previsti dall'art. 4 c. 2 L. 223/91 solamente con una parte della rappresentanza sindacale unitaria; la dichiarata antisindacalità di tale comportamento nei confronti del sindacato escluso non comporta l'invalidità o l'annullamento dell'intera procedura di mobilità, restando validi gli accordi raggiunti con le altre organizzazioni sindacali e con la parte di Rsu facente capo a queste ultime (Pret. Milano 17/1/96, est. Vitali, in D&L 1996, 626)
  • E' antisindacale la procedura di mobilità disposta in violazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro, ex art. 4 c. 3 L. 223/91, di comunicare preventivamente, e per iscritto, alle rappresentanze sindacali i motivi tecnici, organizzativi e produttivi, che siano ostativi alla adozione di misure alternative alla procedura di mobilità (nella fattispecie il Pretore ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento collettivo intimato) (Pret. Milano 20/11/95, est. Canosa, in D&L 1996, 401. In senso conforme, v. Pret. Lodi 28/7/95, est. Poggioli, in D&L 1995, 863; Pret. Milano 12/11/94, est. Peragallo, in D&L 1995, 323)
  • E' antisindacale, perché lesiva dell'immagine e della credibilità del sindacato, la decisione del datore di lavoro di aprire una procedura di mobilità ex art. 4 L. 223/91 allorché tale comportamento, in contrasto con il principio di buona fede, violi un accordo aziendale stipulato con il sindacato per la salvaguardia dei livelli occupazionali (Pret. Milano 6/7/94, est. Frattin, in D&L 1995, 102)
  • Perché possa parlarsi di antisindacalità della procedura di riduzione del personale, la non veridicità delle informazioni contenuta nella comunicazione ex art. 4 L. 223/91 deve avere, obiettivamente, l'effetto di non consentire alle OO. SS. l'esercizio del diritto di esaminare e controllare in concreto le scelte aziendali (Pret. Milano 20/6/94, est. Curcio, in D&L 1995, 110)