Precedenza nell'assunzione

  • Il diritto di precedenza nell’assunzione per i lavoratori licenziati nell’ambito della procedura di mobilità, di cui all’art. 8, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223, non può essere validamente rinunziato all’atto della risoluzione del rapporto, in quanto non ancora attuale (Trib. Milano 30/5/97, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1997, 776, n. Borali, Il diritto di precedenza nell'assunzione per i lavoratori collocati in mobilità)