Mobilità ex art. 4 L. 223/91

  • In materia di licenziamento per cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 24 l. 23 luglio 1991, n. 223, il dipendente che sia stato licenziato oltre il termine di centoventi giorni dalla conclusione della procedura di mobilità può egualmente chiedere direttamente all’ufficio del lavoro competente l’iscrizione nelle liste di mobilità, non essendo l’esercizio di tale facoltà impedito dalla mancata previsione, per fatto imputabile al datore di lavoro, dello slittamento del termine nell’accordo conclusivo della procedura. (Cass. 27/5/2013 n. 13112, Pres. Roselli Est. Ianniello, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Franco Balbi e Roberto Livatino, 913)
  • In materia di licenziamento per cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 24 l. 23 luglio 1991, n. 223, il termine di sessanta giorni dal licenziamento, che l’art. 4 comma 1 d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. In l. 19 luglio 1993, n. 236, stabilisce per l’esercizio, da parte del dipendente licenziato, del potere di chiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità, ha carattere ordinario e può, pertanto, essere prorogato anche dopo la scadenza dello stesso, in presenza di adeguate giustificazioni del ritardo. (Cass. 27/5/2013 n. 13112, Pres. Roselli Est. Ianniello, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Franco Balbi e Roberto Livatino, 913)
  • La procedura di mobilità regolata dagli artt. 4 e 5 della l. n. 223/1991 si applica anche nell'ipotesi in cui l'impresa ammessa all'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni non possa utilmente ricollocare in tutto o in parte i lavoratori sospesi al termine del trattamento, indipendentemente dal numero dei licenziamenti che per tale motivo vengano posti in essere, configurandosi in tal caso una fattispecie di licenziamento collettivo diversa da quella definita dall'art. 24 della stessa legge. (Cass. 17/10/2002, n. 14736, Pres. Senese, Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2003, 133, con nota di Pietro Ichino, Due questioni in materia d'estensione del campo di applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi).
  • Nel caso in cui il datore di lavoro, al termine del periodo di Cigs, non possa reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, è tenuto ad avviare la procedura di mobilità di cui all’art. 4, L.23/7/91 n. 223, indipendentemente dal numero dei lavoratori da collocare in mobilità (Pret. Trieste 8/8/98, est. Sonego, in D&L 1998, 937)