D. Lgs. 175/2023 (Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che ha disposto la proroga del termine di esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234;

Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;

Acquisiti i pareri, interlocutorio e definitivo, resi dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 26 settembre 2023 e del 7 novembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 2. Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Art. 3. Misura e durata dell'indennità di discontinuità
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
2. La misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.
3. L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
4. L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'indennità di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4. Contribuzione figurativa
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.
2. Le giornate riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.
Art. 5. Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. I lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. I contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.
Art. 6. Incumulabilità con altre indennità
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. L'indennità di discontinuità non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 7. Contribuzione
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.
Art. 8. Disposizioni transitorie
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.
2. Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3.
3. L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
4. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'indennità ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 9. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. Le prestazioni per l'indennità di discontinuità di cui al presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennità di discontinuità, l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la quota dell'indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 8, comma 3, nonché alle minori entrate derivanti dall'articolo 7 valutate in 4,8 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2 milioni di euro per l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, per un importo complessivo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 45,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per l'anno 2025, 49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno 2027, 51,5 milioni di euro per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro per l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030, 54,7 milioni di euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 56,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 si provvede: a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,9 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2028, 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, 13,7 milioni di euro per l'anno 2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante le complessive maggiori entrate contributive derivanti dall'articolo 7; b) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026- 2028, 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 2; c) quanto a 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5 milioni di euro per l'anno 2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro per l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030, 38,3 milioni di euro per l'anno 2031, 39 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 29,6 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Entrata in vigore
In vigore dal 3 dicembre 2023
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.