D.L. 132/2023 (Proroga smart working per "super fragili" sino al 31.12.23)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in àmbito comunitario»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto l'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 [2], recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina»;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini legislativi, di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutelare i lavoratori dipendenti cosiddetti «fragili», nonché al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Note:
[2]NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «legge 24 febbraio 2023».
Art. 1. Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.
Art. 2. Rideterminazione del valore delle cripto-attività
In vigore dal 30 settembre 2023
1. All'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «al 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 novembre 2023».
Art. 3. Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi
In vigore dal 30 settembre 2023
1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.
Art. 4. Assegnazione agevolata ai soci
In vigore dal 30 settembre 2023
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Art. 5. Fondo indennizzi risparmiatori
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.
Art. 6. Proroga termini finanziari
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
Art. 7. Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
In vigore dal 30 settembre 2023
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.
Art. 8. Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili
In vigore dal 30 settembre 2023
1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 9. Proroga di termini in materia sanitaria
In vigore dal 30 settembre 2023
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2023».
Art. 10. Proroga di termini in materia di università e di istruzione
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».
2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 11. Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.
Art. 12. Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024.
Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
Art. 14. Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato
In vigore dal 30 settembre 2023
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.
Art. 15. Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.
Art. 16. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 17. Entrata in vigore
In vigore dal 30 settembre 2023
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.