Factum principis

  • L'inidoneità di insegnante della religione cattolica in scuola pubblica, per revoca del nulla osta da parte della competente autorità ecclesiastica, nella specie disposta in quanto l'insegnante era lavoratrice nubile in stato di gravidanza, determina la risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. art. 1463 c.c., pur con lavoratrice in tale stato, per impossibilità assoluta e definitiva della prestazione (nella specie si è trattato di mancata riconferma di incarico annuale) . (Cass. 24/2/2003 n. 2803, Pres. Mileo Est. Picone, in Foro it. 2003, parte prima, 2762)
  • Costituisce giustificato motivo di licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione il ritiro, da parte dell'aviazione civile, della tessera di accesso alle piste ad un dipendente sottoposto a procedimento penale. (Trib. Roma 22/11/2002, Est. Coco, in Lav. nella giur. 2003, 388)
  • Il pilota di aeromobile addetto alle funzioni di primo o secondo pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d' età non ha diritto, se ha maturato i requisiti pensionistici, alla prosecuzione del rapporto di lavoro in quanto la licenza di abilitazione non consente di svolgere tali mansioni a chi abbia raggiunto l' età indicata; ha invece diritto (se abbia optato in tal senso) alla prosecuzione fino al sessantacinquesimo anno d' età nei casi in cui fosse, in precedenza, addetto a mansioni di terzo pilota o di istruttore o nel caso in cui non abbia raggiunto i requisiti pensionistici (in quest' ultimo caso il datore di lavoro è tenuto a rinvenire, nell' organizzazione aziendale, mansioni compatibili con la sua ridotta abilitazione). (Cass. 30/10/2002, n. 15366, Pres. Senese, Est. Stile, in Foro it. 2003 parte prima, 142)
  • La scadenza del permesso di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, 10° comma, D. Lgs. 25/7/88 n. 286), divieto che non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude l'esecuzione. Detta impossibilità non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e può costituire giustificato motivo il licenziamento, restano in tal caso escluso il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione. (Cass. 11/7/2001 n. 9407, Pres. Trezza Est. Toffoli, in D&L 2002, 181, con nota di Livio Neri, "Sulla perenne precarietà del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario")
  • Il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore svolgente mansioni di guardia particolare giurata, può autorizzare il datore di lavoro al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ove dimostri che la prestazione è diventata totalmente impossibile, occupando egli solo lavoratori addetti all'attività di guardia particolare giurata, oppure, ove lo stesso datore occupi anche personale addetto a mansioni diverse, non richiedenti alcun titolo di polizia, che egli non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto, intendendosi tale "apprezzamento", ai sensi dell'art. 3, l. n. 604/66, alla stregua delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (Cass. 24/10/00, n. 13986, pres. Spanò, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1064)
  • Nell'ipotesi di temporaneo ritiro - da parte della competente autorità - del tesserino di accesso alle aree aeroportuali a un dipendente aeroportuale, la legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, delle ragioni tecniche che, in considerazione della imprevedibilità della durata della sospensione, di per sé oggettivamente impediscano, con giudizio ex ante, la regolare funzionalità dell'azienda (Cass. 21/7/00, n. 9620, pres. Grieco, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 366, con nota di Agostini, Ancora sull'impossibilità temporanea della prestazione e licenziamento)
  • Affinché l’impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del dipendente possa dar luogo a un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il datore di lavoro deve provare di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni, nel rispetto dell’art. 2103 c.c. (nel caso di specie, il giudice ha ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dipendente guardia giurata motivato dalla revoca da parte dell’autorità prefettizia del relativo decreto di nomina, senza alcuna valutazione delle possibilità di un diverso impiego del lavoratore in un settore operativo aziendale diverso dall’attività di vigilanza) (Pret. Milano 28/6/99, est. Martello, in D&L 1999, 924)
  • Il mancato rinnovo, da parte della guardia di finanza, del nullaosta per il tesserino aeroportuale, indispensabile per l'esecuzione delle prestazioni lavorative del dipendente di una società aeroportuale, motivato dal fatto che lo stesso aveva subito un periodo di carcerazione preventiva, si configura come un factum principis caratterizzato dai requisiti della temporaneità e dell'imprevedibilità dell'esito e quindi come un fatto oggettivo, determinante la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del lavoratore ai sensi dell'art. 1464 c.c., in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore forzatamente assente deve essere ispirata al principio, espresso nell'art. 27 c. 2 Cost., del minimo danno che può derivare dalla pendenza del procedimento penale, che deve essere valutato, nell'ambito di un giudizio riservato al giudice di merito, in base alla durata prevedibile nel momento in cui fu intimato il licenziamento e non in base alla durata effettiva della revoca dell'autorizzazione (nel caso di specie, è stata confermata la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dopo solo 9 giorni dalla carcerazione preventiva, che è in seguito cessata subito dopo l'interrogatorio del lavoratore) (Cass. 28/7/94 n. 7048, pres. Benanti, est. Roselli, in D&L 1995, 416, nota MUGGIA, Brevi osservazioni sul licenziamento per ritiro del tesserino aeroportuale e sulla quantificazione del risarcimento del danno)