Termine dei lavori nei cantieri

  • Con riferimento alle imprese edili, la cessazione dei rapporti per fine lavoro è sottratta dall'art. 24, L. n. 223 del 1991 alla disciplina dei licenziamenti individuali plurimi, con la conseguenza che il datore di lavoro, in ipotesi di contestazione della legittimità dei suddetti licenziamenti, deve provare di non poter utilmente impiegare i lavoratori licenziati in altre attività, senza che tale prova possa ritenersi superflua in relazione all'esistenza della prova concernente la cessazione dal lavoro, dovendosi verificare in concreto, e in relazione all'articolazione delle diverse lavorazioni, la non riassorbibilità delle eccedenze di personale in altri cantieri o attività dell'impresa (Cass. 1/2/00, n. 1117, pres. Lanni, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 383)
  • Deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ipotesi in cui, pur a fronte del completamento dei lavori presso il cantiere al quale era addetto il lavoratore licenziato, del calo delle commesse e della conseguente riduzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro proceda ad assunzioni di lavoratori provenienti da società collegate (Trib. Napoli 28/1/97, pres. Baccari, est. Panariello, in D&L 1997, 647)