Procedura disciplinare

  • Nel procedimento disciplinare non assume alcuna rilevanza l'eventuale omessa valutazione delle difese del lavoratore da parte del datore di lavor, restando affidato al sindacato giurisdizionale, mediante l'impugnazione del provvedimento, il pieno controllo della sanzione adottata. (Cass. 8/5/2008 n. 11361, Pres. Senese Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2008, 956)
  • L'art. 7 della L. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. (Cass. 30/8/2007 n. 18288, Pres. Sciarelli Est. de Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 188)
  • La violazione dell'art. 7 l. n. 300/70 non dà luogo a nullità del recesso, ma lo rende ingiustificato; la medesima deve essere pertanto ricondotta alla previsione di annullabilità di cui all'art. 18, primo comma legge citata e l'azione di impugnazione è soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 1442, primo comma c.c. (Cass. 23/10/00, n. 13959, pres. Amirante, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1049)
  • E’ nullo il licenziamento intrinsecamente disciplinare inflitto al lavoratore senza il preventivo espletamento della procedura prevista dall’art. 7 SL (Pret. Milano 30/4/99, est. Vitali, in D&L 1999, 716)