Affissione del codice disciplinare

  • Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare, e anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall’articolo 7, commi 2 e 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300. (Cass. 7/10/2013 n. 22791, Pres. Stile Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2014, 82, e in Lav. nella giur. 2014, con commento di Carmela Garofalo, 367)
  • Posto che l’appropriazione di denaro dal portafogli di un collega di lavoro integra l’ipotesi di furto, non appare necessaria la previa affissione di una regola aziendale di comportamento che vieti siffatte condotte, posto che chiunque è in grado di cogliere il disvalore sociale, prima ancora che giuridico, dell’appropriazione di beni altrui anche non aziendali, sia pur di modico valore, in considerazione della violazione di doveri fondamentali del dipendente inerenti al contenuto e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. (Trib. Napoli 6/2/2013, Giud. Pellecchia, in Lav. nella giur. 2013, 529)
  • In presenza di regolare affissione del codice disciplinare è pienamente legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al direttore della filiale di un istituto di credito il quale tenga un comportamento idoneo a ledere gravemente e irreparabilmente il vincolo fiduciario, in ragione della concessione di elevate disponibilità di conto corrente e nell’apertura di linee di credito senza adeguate informazioni e a favore di soggetti non in grado di fornire sufficienti garanzie di rientro. (Cass. 26/1/2012 n. 1087, Pres. Vidiri Rel. Stile, in Lav. nella giur. 2012, 406)
  • L’affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale per la validità del licenziamento (o comunque della applicazione della sanzione disciplinare) soltanto quando questo costituisca la sanzione per l’infrazione a una disposizione corrispondente a una esigenza peculiare dell’azienda, non quando l’infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta, ovvero dei doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato. Ne discende che da tale forma di pubblicità si può prescindere allorché il lavoratore si sia reso autore di comportamenti rispetto ai quali la fonte del recesso datoriale è direttamente reperibile nella legge, ovvero allorché l’illiceità della violazione, per l’evidente contrasto con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, possa essere conosciuta e apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso. (Cass. 10/5/2010 n. 11250, Pres. Sciarelli Est. Stile, in Orient. Giur. Lav. 2010, 498)
  • La previa affissione del codice disciplinare non è necessaria ai fini della validità del licenziamento, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Il fatto che la condotta contestata sia o meno associabile a una ipotesi tipica contrattualmente prevista è irrilevante, non venendo per ciò stesso meno l'immediata e generale percettibilità del suo disvalore. (Corte app. Milano 27/9/2007, Pres. Ruiz Est. Sbordone, in Lav. nella giur. 2008, 320)
  • In tema di sanzioni disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro, ove l'impresa sia articolata in più unità produttive, l'onere di affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti implica che l'affissione sia effettuata in ciascuna sede, stabilimento e reparto autonomo e che altrettanto avvenga qualora l'impresa operi presso terzi, utilizzando locali di altri per tenervi materiali o persone. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento intimato a un pilota elicotterista che si era rifiutato di esibire il libretto di volo al datore di lavoro, ha rilevato che la sanzione avrebbe dovuto essere applicata nel rispetto delle norme procedimentali perchè la norma disciplinare, oltre a circoscrivere il campo di inadempimento sanzionabile, determina il collegamento della sanzione al fatto). (Cass. 10/1/2007 n. 247, Pres. Ciciretti Est. Celentano, in Lav. nella giur. 2007, 826)
  • L'affissione del codice disciplinare non è presupposto di legittimità del licenziamento quando i fatti addebitati costituiscono grave violazione dei doveri che, a norma di legge e di contratto, incombono sul lavoratore subordinato. L'affissione è, invece, indispensabile ad assicurare il diritto di difesa del lavoratore solo quando gli obblighi allo stesso imposti derivino da disposizioni specifiche impartite dal datore di lavoro per l'esecuzione e la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c., 2° comma, c.c.). (Trib. Milano 28/12/2006, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2007, 836)
  • Nel caso di licenziamento disciplinare, l’omessa affissione del codice disciplinare a norma del comma 1 dell’art. 7 SL comporta la nullità del licenziamento, mentre l’affissione non è necessaria solo in ipotesi di condotte criminose del lavoratore o, quantomeno, lesive di regolare e civile convivenza ovvero di doveri imposti al prestatore da disposizioni di carattere generale, quali la violazione dell’obbligo di fedeltà e del rispetto del patrimonio e della sicurezza del datore di lavoro. (Trib. Milano 31/10/2005, Est. Vitali, in Lav. Nella giur. 2006, 616)
  • In materia di licenziamento disciplinare, il primo comma dell'art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300 impone al datore di lavoro l'onere di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare aziendale solo se quest'ultimo preveda particolari comportamenti, oggetti di specifica contestazione nei confronti del lavoratore, che ne determinano il recesso, ma non quando la violazione attiene ai doveri fondamentali del rapporto di lavoro, riconoscibili e contestabili al di fuori di una loro specifica previsione nel menzionato codice disciplinare. (Cass. 13/1/2005 n. 488, Pres. Mercurio Est. Miani Canevari, in Riv. it. dir. lav. 2006, 134)
  • La garanzia, prevista dall'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la condotta del lavoratore, il quale, in relazione ad un incidente stradale occorso nello svolgimento delle proprie mansioni di autista alla guida di un autoveicolo aziendale, aveva attestato nel verbale di constatazione amichevole modalità del sinistro diverse da quelle reali, rivestisse carattere indiscutibilmente antigiuridico, a prescindere dalla sua gravità o rilevanza penale). (Cass. 9/3/2004 n. 4778, Pres. Capitanio Rel. Celentano, in Dir. e prat. lav. 2004, 2066)
  • Ad eccezione di ipotesi marginali, nelle quali le mancanze commesse dal lavoratore costituiscono delitti o violazioni di specifiche norme di legge, è sempre necessaria l'esistenza e l'affissione del codice disciplinare, in mancanza del quale il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo (nella fattispecie è stata sanzionata la mancanza del codice disciplinare nel caso di un lavoratore che aveva accreditato i punti derivanti da una serie di acquisti effettuati in volo su di una tessera "mille miglia" intestata ad un nominativo che non risultava presente tra i passeggeri del volo). (Trib. Milano 30/5/2003, Est. Ianniello, in D&L 2003, 772, con nota di Lorenzo Franceschinis, "Sul codice disciplinare: vuote formule e casi concreti")
  • E' legittimo il licenziamento intimato al dipendente, pur mancando l'affissione del codice disciplinare, non essendo necessaria questa in presenza di violazione, oltre che di norme di legge, di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, com'è nell'ipotesi di un giornalista, inviato speciale, che abbia violato l'obbligo contrattuale di esclusiva e si sia dato presente al lavoro quando invece non lo era. (Corte d'Appello Milano 10/7/2002, Pres. De Angelis, in Lav. nella giur. 2003, 88)
  • A differenza delle sanzioni conservative, il mancato inserimento del licenziamento con preavviso nel codice disciplinare non rileva ai fini della natura disciplinare del recesso, e non limita il potere di licenziamento del datore di lavoro (Cass. 27/9/00, n. 12769, pres. Trezza, est. Coletti, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 446, con nota di Nadalet, Sull'obbligo di diligenza e i cd. compiti accessori: verso un'estensione della sfera di imputabilità)
  • La garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 7, l. 20/5/70, n. 300 di pubblicità del c.d. codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste unicamente e direttamente dalla legge ( Cass. 30/8/00, n. 11430, pres. Mileo, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 757)
  • La garanzia, prevista dal comma 1 dell'art.7 L. 300/70, di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge trattandosi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale minimum etico (Cass. 8/2/00 n. 1412, pres. Lanni, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 479)
  • In materia di licenziamento disciplinare, l’onere della predisposizione e preventiva affissione del codice disciplinare ai sensi dell’art. 7, 1° comma, SL non sussiste con riguardo a fatti che si configurino come illeciti penali o siano contrari all’etica comune (Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, est. Ferrari da Passano, in D&L 1998, 1094)