Riforma della sentenza di reintegrazione

  • A seguito della modifica dell'art. 18 St. Lav. recata dalla l. n. 108/1990, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento od ordinato la reintegrazione del lavoratore costituiscono (in assenza di ottemperanza alla sentenza stessa) non più retribuzione ma risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto; onde, con la riforma in appello della sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità di detto licenziamento, viene a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste più obbligo di risarcimento a suo carico. Le somme percepite dal lavoratore perdono dunque il loro titolo legittimante e debbono essere restituite fin dal momento della pronuncia della sentenza di appello, atteso che, per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza stessa. (Cass. 11/12/2006 n. 26340, Pres. Sciarelli Est. Celentano, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Micaela Vitaletti, "Licenziamenti individuali e disciplina del risarcimento: orientamenti giurisprudenziali", 973) 
  • Le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto per effetto della L. 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l’illegittimo licenziamento, di modo che con la riforma della sentenza che dichiara la legittimità dell’impugnato licenziamento viene a cadere l’illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste più l’obbligo del risarcimento a suo carico. Pertanto, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e devono essere, conseguentemente, restituite al datore di lavoro fin dal momento della riforma della sentenza, atteso che, per il nuovo testo dell’art. 336, secondo comma. C.p.c., non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. (Cass. 30/3/2006 n. 7453, Pres. Lupi Rel. Figurelli, in Lav. Nella giur. 2006, 916, e in Dir. e prat. lav. 2006, 2682)
  • Nel caso di riforma in appello della sentenza di reintegrazioe in servizio emessa ex art. 18 St. Lav., qualora tale sentenza non sia stata eseguita dal datore di lavoro, il dipendente ha diritto di trattenere soltanto le somme pari alla retribuzione per i periodi effettivamente lavorati, esclusi gli aumenti contrattuali e gli scatti di anzianità, che presuppongono una continuità del rapporto di lavoro, la quale è invece stata interrotta da un licenziamento (ormai riconosciuto) legittimo ed efficace. (Trib. Genova 22/9/2005, Giud. Barenghi, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Michele Mariani, "Gli effetti della riforma in appello della sentenza di reintegrazione ex art. 18 St. Lav.: una storia infinita", 149)
  • Le somme corrisposte dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono risarcimento del danno; in caso di riforma della sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento, pertanto, venendo conseguentemente meno l'obbligo di risarcimento a suo carico, esse devono essere restituite fin dal momento della riforma della sentenza. Solo quando all'ordine di di reintegrazione abbia fatto seguito l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa resta preclusa, a norma dell'art. 2126 c.c., la ripetibilità delle somme versate al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività stessa. (Cass. 13/1/2005 n. 482, Pres. Senese Est. Lamorgese, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Domenico Mosca, Riforma della sentenza di reintegrazione e ripetibilità delle somme versate medio tempore al lavoratore", 142)
  • Nel caso di riforma, da parte del giudice d' appello, della sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore è tenuto a restituire le somme (di natura risarcitoria) corrisposte dal datore di lavoro, in esecuzione della sentenza di primo grado, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla sentenza che ha disposto la reintegrazione e, se corrisposta, l'indennità sostitutiva della reintegrazione per la quale il lavoratore abbia eventualmente optato; non è invece tenuto a restituire quanto corrispostogli tra la sentenza di primo grado e quella d'appello. (Cass. 30/10/2002, n. 15366, Pres. Senese, Est. Stile, in Foro it. 2003 parte prima, 142)
  • Le somme corrisposte dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegra nel posto di lavoro costituiscono, ex art. 18, l. n. 300/70 (nel testo nuovo introdotto dalla l. 11/5/90, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento; pertanto, in caso di riforma della sentenza che dichiara l'illegittimità, venendo a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussistendo più obbligo di risarcimento a suo carico, le somme percepite dal lavoratore perdono il titolo legittimante e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che per il nuovo testo dell'art. 336, 2° comma, c.p.c. non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado ( Cass. 17/6/00, n. 8263, pres. Prestipino, in Orient. giur. lav.2000, pag. 767)
  • In caso di annullamento del licenziamento con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della sentenza di primo grado, qualora, in sede di appello avverso detta sentenza sia confermata l'illegittimità del licenziamento, ma rimosso l'ordine di reintegra per l'inapplicabilità della tutela reale ex art 18, L. n. 300/70 e applicabilità della tutela obbligatoria ex art. 8, L. n. 604/66, le somme erogate al lavoratore per il periodo intercorso dal licenziamento alla sentenza di primo grado sono ripetibili, in quanto aventi natura risarcitoria e in considerazione del carattere autonomo della tutela risarcitoria rispetto a quella ripristinatoria, che riguarda le somme erogate dal datore di lavoro per il periodo intercorso dalla sentenza di primo grado a quella di riforma (Cass. 10/12/99, n. 13854, pres. Lanni, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 489, con nota di Zaccherini, Sulla ripetibilità delle somme erogate al lavoratore a seguito della riforma della sentenza di primo grado che ordina il reintegro)
  • In caso di riforma della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e del conseguente ordine di reintegrazione contenuti nella sentenza di primo grado, il datore di lavoro è comunque obbligato a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate medio tempore derivanti dalla dichiarazione di illegittimità della collocazione in Cigs successiva alla reintegrazione (Trib. Milano 12/7/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 862)