Occasione di lavoro

  • Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere nell'ambito dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professional, l'occasione di lavoro ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria dell'assicurato, con il solo limite del rischio elettivo; ne consegue che nell'iter che il lavoratore compie dal luogo di lavoro alla propria abitazione, la rapina della moto quale strumento necessario per percorrere l'iter stesso, nelle condizioni che danno luogo alla tutela dell'infortunio in itinere, costituisce evento protetto e in quanto tale dà diritto all'indennizzo da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che aveva rigettato il ricorso di un lavoratore il quale, rapinato da malviventi con pugni e colpi di arma da fuoco della propria motocicletta utilizzata per fare ritorno dal luogo di lavoro alla propria bitazione in un giorno di sciopero dei mezzi pubblici, aveva chiesto la condanna dell'Inail a corrispondergli una rendita ragguagliata a una riduzione del 50% della sua capacità lavorativa). (Cass. 14/2/2008 n. 3776, Pres. De Luca Est. De Matteis, in D&L 2008, con nota di Alessandro Corrado, 688)
  • Nella nozione di occasione di lavoro, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, n. 2, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, e anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo. (Cass. 17/12/2007 n. 26560, Pres. Mercurio Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 418)
  • In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria e animata da finalità personali, dalle normali attività lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario e arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso). (Cass. 4/7/2007 n. 15047, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 88, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1065)
  • Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, non è sufficiente che l’attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall’attività lavorativa svolta, bensì occorre che essa abbia determinato o un rischio specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda, ovvero da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone tuttavia in ragione di necessario collegamento eziologico con l’attività lavorativa del medesimo (nella specie, la S.C. ha escluso l’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore intervenuto per sedare una lite insorto nell’ambiente lavorativo, trattandosi di una condotta motivata da una scelta arbitraria del lavoratore non giustificata né dai doveri imposti dall’art. 593 c.p., riferiti a un dovere di soccorso e di collaborazione con le forze dell’ordine rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né a doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettandosi, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere a una colluttazione tra due soggetti, la possibilità di essere incriminato per rissa ai sensi dell’art. 588 c.p.). (Cass. 27/1/2006 n. 1718, Pres. Mileo Rel. Capitanio, in Lav. Nella giur. 2006, 598)
  • La nozione di occasione di lavoro di cui all’art. 2, D.P.R. n. 1124 del 1965 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento di attività lavorativa in modo diretto ed indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi della esposizione a rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della predetta attività ivi compresa l’esigenza di recarsi in bagno per lavarsi alla fine del turno ospedaliero. (Cass. 5/1/2005 n. 180, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Dir. e prat. lav. 2005, 1412)
  • Costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazione del lavoratore priva di alcun diretto collegamento con l’attività lavorativa svolta, la scelta di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo proprio durante la pausa pranzo, qualora l’uso del mezzo proprio non sia necessitato dalla durata della pausa pranzo o dalla impossibilità di avvalersi di mezzi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non qualificabile come infortunio verificatosi in occasione di lavoro il sinistro stradale subito dal lavoratore, mentre, con il proprio ciclomotore, si recava a casa, raggiungibile con i mezzi pubblici in soli quindici minuti, per consumarvi il pasto, pur fruendo, in caso di prolungamento dell’attività lavorativa nelle ore antimeridiane, di un intervallo di due ore). (Cass. 1/9/2004 n. 17544, Pres. Sciarelli Rel. Battimiello, in Dir. e prat. lav. 2005, 844)
  • In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell’attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento. (Nella specie, anteriore ratione temporis alla riforma adottata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di corresponsione della rendita Inail proposta ai superstiti di un bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore per errata manovra in fase di parcheggio, in quanto sprovvisto di patente di guida per il mezzo agricolo). (Cass. 18/3/2004 n. 5525, Pres. Ciciretti Rel. De Matteis, in Lav. nella giur. 2004, 991)
  • In tema di infortuni sul lavoro, con riguardo a quelli occorsi nello svolgimento di attività didattica, l’art. 4 n. 5, D.P.R. n. 1124/1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti ed alunni che attendono ad esperienze o ad esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro. Pertanto, la tutela assicurativa, che copre soltanto tale rischio specifico e non anche quello generico, è operante quando l’evento lesivo si sia verificato nel corso o in conseguenza di tali esperienze tecnico-scientifiche o di tali esercitazioni pratiche (ossia nel corso di attività essenzialmente manuali, pur se legate a conoscenze teorico-scientifiche) ovvero quando sia legato con nesso di causalità allo svolgimento di tali attività. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l’operatività della tutela assicurativa con riguardo all’infarto dal quale era stato colpito un insegnante di lingua straniera, ritenendo che tale attività didattica avesse natura essenzialmente teorica, anche se il docente si avvaleva di strumenti audiovisivi). (Cass. 14/2/2004 n. 2887, Pres. Prestipino Rel. Capitanio, in Lav. nella giur. 2004, 703)
  • L'occasione di lavoro, che condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, se pur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e luogo con la medesima (nella specie, la SC ha annullato la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla rendita ai familiari superstiti del titolare di un'azienda agricola, deceduto per le esalazioni di gas in un pozzo nel quale si era calato per soccorrere l'appaltatore dei lavori di costruzione del pozzo stesso, senza accertare se detto infortunio fosse ricollegabile ad un'attività connessa alla sua prestazione lavorativa, verificando la natura del rapporto avente ad oggetto l'affidamento ad un terzo della realizzazione del pozzo, il non totale trasferimento all'assuntore del potere di fatto sull'immobile e la destinazione del pozzo ad attività connesse a quelle agricole). Cass. 28/10/2003 n. 16216, Pres. Mattone Rel. Lamorgese, in D&L 2004, 179)
  • In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricorre l'occasione di lavoro-costituente requisito di indennizzabilità dell'infortunio-solo quando esista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini dell'indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, o anche il rischio insito in attività accessorie, qualora queste siano immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento di quelle mansioni, e quindi funzionalmente collegato all'attività lavorativa. (Cass. 9/11/2002, n. 15765, Pres. Senese, Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2003)
  • L'azione del prestatore di lavoro consistita nel tentare di avvistare un attrezzo caduto ad un collega nel greto di un corrente al fine di permetterne il recupero e conclusasi tragicamente è da considerare comportamento "strumentale" alla prestazione lavorativa e quindi indennizzabile. Perché ricorra il requisito della "vivenza a carico" è sufficiente che gli aiuti economici ricevuti dal de cuius, per la loro costanza e regolarità, abbiano costituito un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza. (Corte d'Appello Firenze 28/9/2001, Pres. Drago Est. Pieri, in D&L 2002, 473, con nota di Filippo Pirelli, "Attività complementari ed occasione di lavoro")
  • Va riconosciuta la sussistenza dell'occasione di lavoro, che rende indennizzabile l'infortunio, e va nel contempo esclusa l'ipotesi di rischio elettivo, la cui ricorrenza invece interromperebbe il nesso causale, nella caduta da una sedia a rotelle utilizzata in una postazione di computer verificatosi mentre il lavoratore si spostava, allontanandosi dal monitor, per avvicinarsi ad un armadietto al fine di prelevarvi delle pratiche (Cass. 8/3/01, n. 3363, pres. Ianniruberto, est. Spanò, in Foro it. 2001, pag. 1531)
  • Ai sensi del d. P.R. 30/6/65, n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio (nella specie, determinato dalle particolari condizioni atmosferiche), atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (Trib. Milano 31/10/00, pres. Gargiulo, est. Sbordone, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1123)
  • Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2.D.P.R. 30/6/65, n, 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una impiegata della P.A. addetta al video - terminale che, spostandosi da un ufficio all'altro della sede di lavoro recando con sé un faldone da utilizzare per la sua attività, era scivolata e caduta in terra riportando una frattura ossea) (Cass. 9/10/00, n. 13447, pres. Ianniruberto, in Lavoro giur. 2001, pag. 556, con nota di Ludovica, La nozione di "occasione di lavoro" nella recente giurisprudenza della Cassazione)
  • Anche una caduta è da considerare infortunio risarcibile qualora il rischio generico connesso al semplice fatto di spostarsi da un luogo all'altro sia aggravato dalla presenza sul pavimento di attrezzi e materiali di lavoro (Cass. 7/4/00, n. 4433, pres. Mercurio, est. Cellerino, in Dir. lav. 2001, pag. 72, con nota di Fontana, La caduta infortunio)
  • Elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile è l'occasione di lavoro, la quale sussiste ogniqualvolta l'evento lesivo risulti ricollegabile, in modo non meramente marginale, all'esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone) costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta; conseguentemente sono indennizzabili tutti quegli eventi che ledono l'integrità fisica del lavoratore per effetto di condotte imprudenti, negligenti o prive di qualsiasi perizia professionale messe in atto da colleghi nello svolgimento delle loro mansioni, e, quindi, anche di quei comportamenti che, seppure sorti per scherzo, hanno cagionato - in ragione della mancanza della necessaria avvedutezza dei loro autori - danni alla persona del lavoratore (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la rendita ai superstiti di un lavoratore, autista di un furgone quotidianamente scortato da una guardia giurata armata, deceduto a seguito della ferita d'arma da fuoco procuratagli dalla condotta colposa del collega nell'uso della medesima) (Cass. 27/11/99 n. 13296, pres. Sciarelli, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 575)
  • Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuti presenti i caratteri originari del sistema e la sua evoluzione, deve ritenersi configurabile l’occasione di lavoro, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito da lavoratore soggetto ad assicurazione perché addetto ad attività protetta a norma dell’art.1 del d.p.r. n. 1124 del 1965, anche con riferimento ad eventi occorsi nello svolgimento di attività prodromica e necessaria rispetto alla prestazione dedotta in contratto, a prescindere da particolari requisiti di specificità del rischio (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile l’infortunio subito da un’addetta alle pulizie presso un ospedale la quale, dopo avere timbrato il cartellino all’ingresso, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa) (Cass. 11/5/99, n. 4676, pres. Lanni, in Dir. Lav. 2000, pag. 323, con nota di Gambacciani, In tema di occasione di lavoro: un nuovo orientamento della giurisprudenza)