Rotazione

  • In tema di Cassa integrazione straordinaria, la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 1, 7° e 8° comma, L. 23/7/91 n. 223, delle ragioni che impediscono di ricorrere al meccanismo della rotazione e dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, comporta l’illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale; essendo la materia finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori, ne consegue il diritto di questi ultimi di agire in giudizio per ottenere, previo accertamento incidentale dell’illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione alla Cigs e previa disapplicazione dello stesso, il pagamento della retribuzione piena (la Suprema Corte, in applicazione del su menzionato principio, rilevato che nella fattispecie il datore di lavoro non aveva in alcun modo giustificato la mancata rotazione, ha condannato lo stesso – previa disapplicazione del decreto ministeriale illegittimo – al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte, detratto quanto percepito dal lavoratore per trattamento in Cigs). (Cass. 10/5/2010 n. 11254, Pres. Roselli Est. Nobile, in D&l 2010, con nota di Norma Iurlano, “Cassa integrazione straordinaria: obblighi di comunicazione e diritti dei lavoratori”, 795)

  • La comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei lavoratori interessati alla sospensione e tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n. 223; tale violazione non può ritenersi sanata dall’effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto dei dati da trattare (nella fattispecie, il datore di lavoro aveva indicato nella comunicazione di apertura quali criteri di scelta quelli delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” e “esigenze professionali e funzionali”). (Cass. 10/5/2010 n. 11254, Pres. Roselli Est. Nobile, in D&l 2010, con nota di Norma Iurlano, “Cassa integrazione straordinaria: obblighi di comunicazione e diritti dei lavoratori”, 795)

  • E' illegittima la sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria dei lavoratori nei confronti dei quali non è stata rispettata la rotazione, a fronte di mansioni fungibili con altri lavoratori. Il meccanismo della rotazione, previsto in relazione all'istituto della CIGS (art. 1, comma 7 e 8, L. n. 223/1991), pertanto, deve ritenersi applicabile anche alla materia della CIGO. La mancata adozione di tale criterio comporta a carico del datore di lavoro l'obbligo di risarcire il danno subito dai lavoratori sospesi, da determinarsi in base alle differenze retributive tra normale retribuzione e trattamento di integrazione salariale. (Trib. Milano 13/12/2007, Rel. Bianchini, in Lav. nella giur. 2008, 846)  
  • La sola norma che stabilisce l'obbligo di rotazione dei lavoratori sospesi in cassa integrazione è contenuta nell'art. 1, comma 7 e 8, L. n. 223/1991 che disciplina la CIGS, deve tuttavia ritenersi che tale disciplina sia direttamente applicabile anche in materia di CIGO, trattandosi di fattispecie analoga e in quanto tale regola è espressione del generale principio di buona fede e correttezza. Ne consegue che è illegittima la sospensione di CIGO per mancata rotazione ove il datore di lavoro non assolva l'obbligo di escludere che le ragioni di selezione abbiano mera natura discriminatoria. (Trib. Milano 30/12/2006, Est. Atanasio, in Lav. nella giur. 2007, 833)
  • E' carente di motivazioni ex art. 1, 7° ed 8° comma, L. 23/7/91 n. 223, e dunque illegittima, la collocazione in Cigs operata dall'azienda senza previsione alcuna di rotazione in base al solo richiamo ad "esigenze tecnico-produttive ed organizzative" ed alla contingente appartenenza di tutti i lavoratori sospesi ad un determinato settore aziendale, senza dimostrare né la sostanziale autonomia di detto settore rispetto agli altri non toccati dalla Cigs, né quali siano le mansioni e le professionalità, anche pregresse, dei lavoratori sospesi rispetto a quelle dei colleghi non interessati dal provvedimento. (Trib. Milano 15/9/2001, Est. Mascarello, in D&L 2002, 122)
  • Ai sensi dell'art. 1, 8° comma, L. 23/7/91 n. 223, il datore di lavoro, che non ritenga di adottare il criterio della rotazione, ha l'obbligo di indicare i motivi che ne sono ostativi; pertanto, la violazione di tale obbligo configura un'ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 SL e, incidendo direttamente sul provvedimento finale di concessione del beneficio di sospensione dell'attività lavorativa, può essere impugnato anche dai singoli lavoratori al fine di conseguire, previo accertamento incidentale dell'illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione della Cig e previa disapplicazione dello stesso, il pagamento dell'intera retribuzione per tutto il periodo in cui è durata la sospensione dal lavoro (Cass. sez. un. 11 maggio 2000 n. 302, pres. Vela, est. Prestipino, in D&L 2000, 691, n. Muggia; in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 119, con nota di Muggia e Veraldi, Cassa integrazione e licenziamenti collettivi al vaglio delle Sezioni Unite)
  • Ai sensi dell’art. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n. 223, in ordine alla rotazione del personale sospeso in Cigs, il datore di lavoro è tenuto a informare le Rsa in modo dettagliato ed esauriente circa i meccanismi di rotazione, pena l’illegittimità del provvedimento di sospensione in Cassa (Trib. Busto Arsizio 17 dicembre 1998, pres. Bruni, est. Pattumelli, in D&L 1999, 321, n. Quadrio)
  • Data la sua diretta incidenza sul patrimonio individuale, sussiste l’interesse ad agire dei singoli lavoratori per impugnare il provvedimento di sospensione in Cigs disposto in violazione della procedura ex art. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n. 223 (Trib. Busto Arsizio 17 dicembre 1998, pres. Bruni, est. Pattumelli, in D&L 1999, 321, n. Quadrio)
  • Il lavoratore sospeso dal lavoro e collocato in Cigs in forza del meccanismo della rotazione ha il diritto di essere reinserito nell’attività lavorativa, nonché al risarcimento del danno, rappresentato dal differenziale tra la retribuzione che gli sarebbe spettata e il trattamento di Cigs ricevuto (nella fattispecie, è stato ritenuto che il lavoratore "reinserito" non diventa titolare del diritto alla conservazione del posto di lavoro, così da rimanere escluso dai successivi interventi di Cigs, con la conseguenza che lo stesso lavoratore potrà essere nuovamente sospeso in attuazione di un successivo accordo aziendale (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 6/11/97, est. Perrino, in D&L 1998, 679, n. PANCINI, Il meccanismo della rotazione dei lavoratori negli interventi di CIGS)
  • La disciplina delle sospensioni in Cigs impone, salve ragioni imprenditoriali prevalenti, il criterio della rotazione quale manifestazione dell’obbligo datoriale di gestire con correttezza e buona fede la dinamica del rapporto contrattuale; pertanto, la mancata adozione comporta la condanna al risarcimento del danno, ex artt. 1218 ss. c.c., per inadempimento contrattuale nei confronti del lavoratore, nella misura di una percentuale delle differenze retributive tra quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione, ove avesse avuto la possibilità di ruotare equamente con altri, e quanto invece percepito come integrazione salariale (Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L 1997, 569)
  • La disciplina delle sospensioni in CIGS prevista dall'art. 1, c. 7 e 8 L. 223/91 impone in via di principio il criterio della rotazione, quale dovere del datore di lavoro e diritto dei singoli dipendenti sospesi, salvo vi ostino ragioni di ordine tecnico – organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza dell'impresa (Pret. Milano 20/10/95, inD&L 1996, 406, nota Mazzone. In senso contrario, v. Pret. Milano 14/11/95, ivi 1996, 407)
  • La violazione della regola della rotazione dei lavoratori in CIGS comporta il risarcimento del danno sofferto dal lavoratore in misura pari alla retribuzione perduta a causa dell'illegittima sospensione (nella fattispecie, è stata rigettata la domanda del lavoratore diretta a ottenere anche la reintegrazione sul rilievo che il lavoratore dopo la proposizione del ricorso era stato nuovamente sospeso a seguito di una nuova procedura di CIGS) (Pret. Milano 15/4/95, est,. Atanasio, in D&L 1995, 997)
  • In materia di intervento straordinario di integrazione salariale, il meccanismo della rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, ove non impedito da documentati e dimostrati ostacoli inseriti e specificati nel programma aziendale, ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 223/91, vaex lege riferito a tutto il personale dell'unità produttiva e non già solo a un reparto o settore aziendale che la stessa impresa ha individuato; pertanto va dichiarata illegittima la sospensione in CIGS del lavoratore, con conseguente condanna dell'azienda a riammettere in servizio il lavoratore stesso, ove venga accertata la sua fungibilità con altro personale aziendale con lavoro analogo e professionalità omogenea (Pret. Milano 11/11/94, est. Chiavassa, in D&L 1995, 337) <