Condotta antisindacale

  • In base al disposto dell'art. 1, 7° e 8° comma, L. 23/07/91 n. 223 che impone la massima trasparenza della procedura di sospensione in Cigs, è antisindacale la condotta del datore di lavoro che, senza preventiva consultazione delle OO.SS. e senza preventiva comunicazione dei criteri di scelta, disponga l'anticipato rientro in servizio solo di alcuni lavoratori precedentemente sospesi in Cigs (nella fattispecie, il datore di lavoro aveva disposto unilateralmente l'invio in trasferta di alcuni lavoratori precedentemente collocati in Cigs). (Trib. Milano 3/4/2007, Est. Di eo, in D&L 2007, 702)
  • Costituisce comportamento antisindacale la limitazione del contenuto dell’informazione sindacale preventiva prevista dall’art. 6 Ccnl Industria metalmeccanica privata alle esigenze temporanee relative alla Cassa integrazione ordinaria, laddove l’impresa sia intenzionata ad avviare (tramite la Cassa integrazione ordinaria, la Cassa integrazione straordinaria e poi la mobilità), un processo di dismissione della produzione (nel caso di specie l’impresa aveva un unico cliente, facente parte del medesimo gruppo aziendale, del quale non poteva pertanto non conoscere i piani aziendali). (Trib. Milano 23/1/2006, Est. Chiavassa, in D&L 2006, con n. Alberto Vescovili, “Cig ordinaria e comportamento antisindacale: insufficiente comunicazione e violazione dei criteri di scelta”, 425)
  • Costituisce comportamento antisindacale reiterare – in violazione dei criteri di rotazione – la sospensione di un gruppo di lavoratori fungibili nell’ambito di una procedura di Cig, laddove l’impresa abbia intenzione di intraprendere una successiva procedura di Cigs e mobilità, in quanto impedisce al sindacato di svolgere attività sindacale in relazione a detti lavoratori e comporta una lesione del ruolo e dell’immagine del sindacato. (Trib. Milano 23/1/2006, Est. Chiavassa, in D&L 2006, con n. Alberto Vescovili, “Cig ordinaria e comportamento antisindacale: insufficiente comunicazione e violazione dei criteri di scelta”, 425)
  • Costituisce condotta antisindacale la mancata attivazione della procedura di informazione e consultazione, prevista dall’art. 5 L.20/5/75 n.164 per il caso di Cig, nei confronti dell’organizzazione sindacale che, pur non avendo costituito la Rsa per mancanza dei requisiti ex art. 19 SL, aderisca a una confederazione sindacale maggiormente rappresentativa (nella fattispecie, è stata ritenuta non ostativa alla dichiarazione di antisindacalità la circostanza che il datore di lavoro avesse attivato quella procedura nei confronti delle Rsa e dei sindacati che le avevano costituite) (Pret. Milano 10/2/97, est. Chiavassa, in D&L 1997, 520. In senso conforme, v. Pretura Milano 4/11/97, est.Salmeri, in D&L 1998, 346)
  • Costituisce condotta antisindacale l'omessa consultazione della Rsa e della corrispondente organizzazione sindacale territoriale in sede di avvio della procedura di CIG ai sensi dell'art. 5 L. 164/75 e dell'art. 1 L. 223/91; gli effetti della accertata antisindacalità non possono peraltro essere quelli della reintegrazione dei lavoratori posti in CIG, in quanto non vi è prova che la convocazione dell'organizzazione esclusa avrebbe prodotto accordi diversi (Pret. Milano 24/5/96, est. Salmeri, in D&L 1997, 65)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale, tale da comportare l'illegittimità del successivo provvedimento di sospensione in CIGS, il datore di lavoro che, in violazione dell'art. 1 c. 7 L. 223/91, ometta di comunicare alle Rsa e alle OO. SS. maggiormente rappresentative i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi di ordine tecnico – organizzativo che impediscono l'adozione di meccanismi di rotazione tra lavoratori che espletano le medesime mansioni (Pret. Milano 6/4/96, est. Mascarello, inD&L 1996, 947) <