Maturazione delle ferie

  • L’art. 7, par. 1, della direttiva 03/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento. (Corte di Giustizia CE, Grande Sez., 24/1/2012, C-282/10, Pres. Skouris, Rel. Levits, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di A. Riccardi, “La Corte di Giustizia interviene nuovamente sul diritto alle ferie e sul rapporto tra ferie e malattia”, 551)
  • L’art. 7, par. 1, della direttiva 03/88/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva. (Corte di Giustizia CE, Grande Sez., 24/1/2012, C-282/10, Pres. Skouris, Rel. Levits, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di A. Riccardi, “La Corte di Giustizia interviene nuovamente sul diritto alle ferie e sul rapporto tra ferie e malattia”, 551)
  • Le ferie maturano durante il periodo di aspettativa per infermità e di malattia, atteso che il diritto del lavoratore alle ferie annuali tutelato dall’art. 36 Cost., è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore; in particolare il diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie – a prescindere dall’effettività della prestazione lavorativa – consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendosi in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell’interesse dello stesso datore di lavoro. (Cons. St. Sez. VI 23/3/2010 n. 2663, Pres. Marrone Est. Contessa, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Sulla maturazione del diritto alle ferie durante il periodo di assenza per malattia del lavoratore”, 821)
  • I permessi ex art. 33, comma 6, L. n. 104/92 usufruiti dai ricorrenti sopra indicati debbono ritenersi utili ai fini della maturazione delle ferie, delle ex festività e delle mesilità aggiuntive, e ciò in quanto il comma 6 dell'art. 33 cit., nell'attribuire al maggiorenne portatore di handicap il diritto di usufruire dei permessi, giornalieri e mensili, previsti dai precedenti commi 2 e 3 per i genitori di portatore di handicap, non richiama il quarto comma, il quale per i permessi che si cumulano a quelli previsti dall'art. 7, L. n. 1204/71 in materia di tutela delle lavoratrici madri (legge peraltro abrogata dall'art. 86, D.Lvo n. 151/2001) disponeva l'applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 7, norma che a sua volta escludeva l'incidenza dei permessi sulle ferie nonché sulle mesnilità aggiuntive. (Trib. Milano 27/2/2008, D.ssa Scudieri, in Lav. nella giur. 2008, 1063)
  • Il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 Cost., è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616/87 e n. 158/01 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dall'effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. SU 12/11/01, n. 14020, pres. Vela, est. Roselli, in Lavoro giur. 2002, pag. 152, con nota di Cavalloni, La maturazione del diritto alle ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore)
  • Poiché il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volontà dell’interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessità, va ritenuta la maturazione del diritto alle ferie anche per i periodi di assenza per malattia. Non così in ipotesi di preavviso sostituito dalla corrispondente indennità, poiché, in tale caso, l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva, accettata dal lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (Pret. Milano 23/7/99, est. Anastasio, in D&L 1999, 881)
  • E' illegittima la riduzione delle ferie in misura proporzionale alle assenze per malattia intervenute nel periodo della loro maturazione (Pret. Milano 28/2/96, est. Porcelli, in D&L 1996, 686)