Nozione di contratto collettivo ex art. 19 SL

  • Ai fini dell'istituzione di una rappresentanza sindacale aziendale, in applicazione dell'art. 19 St. lav., così come modificato dalla parziale abrogazione conseguita al referendum indetto nel 1995, non è sufficiente che il sindacato sia firmatario del contratto collettivo del settore, ma è necessario che il suddetto contratto sia effettivamente applicato all'interno dell'unità produttiva. A tal fine non è determinante la spontanea applicazione, da parte del datore di lavoro, di alcune soltanto delle clausole contrattuali previste nel contratto collettivo, se ad esse si accompagna l'esclusione di altre o comunque l'esplicitazione della volontà di non prestare adesione all'intero contratto. (Cass. 30/7/2002, n. 11310, Pres. Sciarelli, Est. Cataldi, in Riv. it. dir. lav. 2003, 192).
  • E’ legittimato alla nomina di Rsa il sindacato che, pur non essendo firmatario di accordi nazionali, abbia sottoscritto un contratto collettivo aziendale che regolamenti un aspetto non marginale del rapporto di lavoro (Trib. Milano 30/6/99, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1999, 812)
  • La nuova espressione <>, contenuta nell'art. 19 S.L. a seguito della parziale abrogazione disposta dal DPR 28/7/95 n. 312 in esito alla consultazione referendaria dell'11/6/95, da interpretarsi nel senso più pieno e ampio, concerne ogni espressione dell'autonomia collettiva, con la quale uno o più datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori regolino uno o più aspetti dei rapporti di lavoro, nel loro sorgere, nello svolgimento o nella loro estinzione (Pret. Milano 21/8/96, est. Santosuosso, in D&L 1996, 929. In senso conforme, v. Pret. Milano 4/11/97, est. Porcelli, in D&L 1998, 353; Pret. Milano 30/9/98, est. Porcelli, in D&L 1999, 69)
  • Il sindacato che abbia sottoscritto accordi aziendali regolanti istituti vari di gestione di eccedenze occupazionali (Cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, part-time, piani di riqualificazione) ha titolo alla costituzione di una propria rappresentanza sindacale aziendale ai sensi dell’art. 19 SL nel nuovo testo risultante dal referendum dell’11/6/95, con conseguente antisindacalità del disconoscimento di tale potere di costituzione (Pret. Milano 11/1/97, est. Curcio, in D&L 1997, 259, n. Franceschinis, Accordi aziendali e costituzione di Rsa ex art. 19 SL)
  • Il requisito della sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per nominare Rsa ai sensi dell'art. 19 SL a seguito della parziale abrogazione disposta dal DPR 28/7/95 n. 312 in esito alla consultazione referendaria dell'11/6/95, è integrato solo nell'ipotesi in cui tale sottoscrizione costituisca il momento terminale di una partecipazione effettiva alle trattative sindacali (nella fattispecie è stato escluso che il requisito in questione ricorresse nei confronti del sindacato che si era limitato a proporre di aderire a un contratto sottoscritto da altre organizzazioni) (Pret. Milano 29/1/96, est. Negri della Torre, in D&L 1996, 377)
  • Per configurare l'ipotesi di contratti collettivi, alla stipulazione dei quali l'art. 19 SL subordina la facoltà di costituire Rsa, è necessario e al contempo sufficiente che l'accordo si riferisca alla generalità dei lavoratori appartenenti all'unità produttiva, persegua l'obiettivo di regolamentare le relazioni di lavoro all'interno dell'azienda e non attenga ad aspetti del tutto marginali del rapporto di lavoro o della vita aziendale, potendo in questo senso rilevare anche un accordo esclusivamente obbligatorio (Pret. Monza 5/1/96, est. Dani, in D&L 1996, 368)