Conseguenze parziale abrogazione art. 19 SL

  • In base all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dopo la parziale abrogazione derivante dall’esito del referendum popolare, le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva soltanto nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, e quindi legittimate ad acquisire le prerogative sindacali stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva sono soltanto quelle organizzazioni sindacali che rispondano al nuovo criterio selettivo, come fissato dalla disposizione ora citata, dalla partecipazione alla contrattazione collettiva vigente in azienda. Ad integrare tale requisito non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altre organizzazioni sindacali, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto e deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o istituto importante della loro disciplina anche in via integrativa a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva. (Cass. 21/7/2005 n. 15296, Pres. Senese Rel. Lamorgese, in Lav. e prev. oggi 2005, 1455)
  • Il criterio della rappresentatività del sindacato, da verificarsi con riferimento al livello aziendale a seguito della nuova disciplina dettata dall'art. 19 nella formulazione risultante dopo la sua parziale abrogazione, concernendo soltanto l'accesso ai diritti di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, riguarda l'attività delle rappresentanze sindacali aziendali e non la loro costituzione. Con la conseguenza che le rappresentanze sindacali costituite in precedenza alla riforma continuano a sussistere, essendo la loro esistenza, così come quella di altre strutture che all'interno dell'azienda siano riferibili al sindacato e come rappresentanza di questo, garantita dagli artt. 1 e 14 dello Statuto dei lavoratori, ma non hanno l'accesso ai diritti di cui al richiamato titolo III se non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 19 come modificato, cioè a dire se non appartengono a sindacato firmatario di contratto collettivo, anche aziendale, applicato nell'unità produttiva (Cass. 16/3/01, n. 3813, pres. Amirante, est. Lamorgese, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1215; Cass. 16/3/01, n. 3813, pres. Amirante, est. Lamorgese, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 227, con nota di Marando, La contribuzione sindacale tramite ritenuta sul salario dopo l'abrogazione dell'art. 26 S.L.: una nuova pronuncia della Corte di Cassazione)
  • La parziale abrogazione dell’art. 19 SL, disposta dal DPR 28/7/95 n. 312 in esito alla consultazione referendaria dell’11/6/95, comporta la caducazione delle preesistenti Rsa costituite da sindacati che non abbiano sottoscritto contratti collettivi applicati nell’unità produttiva (Trib. Milano 20/12/97, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 347, n. CHIUSOLO, Il rappresentante per la sicurezza tra rappresentanza sindacale aziendale e rappresentanza sindacale in azienda)