Condotta antisindacale

  • Non pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, a seguito della legittima convocazione dell’assemblea ex art. 20 SL da parte dei soggetti al riguardo legittimati, imputi le ore di assemblea al monte ore annuo, senza riservarne una quota a una Rsa che volontariamente decida di non partecipare alla suddetta assemblea (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto priva di rilievo la scelta di una Rsa di non prendere parte all’assemblea legittimamente convocata, ritenendo che il godimento del monte ore debba essere riferito alle Rsa collettivamente intese). (Trib. Milano 6/2/2006, ord., Est. Beccarini, in D&L 2006, con n. Angelo Beretta, “Monte ore annuo ex art. 20 SL”, 417)
  • L’organizzazione sindacale che abbia sottoscritto accordi aziendali regolanti istituti di gestione di eccedenze occupazionali (riguardanti la mobilità, le procedure di Cassa integrazione guadagni e i contratti di solidarietà) è legittimata alla costituzione di una propria rappresentanza sindacale aziendale ai sensi dell’art. 19 SL (nel nuovo testo risultante dal referendum del 11/6/95), con conseguente antisindacalità del disconoscimento di tale potere di costituzione da parte del datore di lavoro. (Cass. 24/9/2004 n. 19271, Pres. Sciarelli Est. Castaldi, in D&L 2005, con nota di Alessandro Riboldi, “Art. 19 SL ed estensione delle tutele statutarie ai sindacati firmatari dei c.d. accordi gestionali"” 126)
  • Stante l'esistenza di un accordo aziendale in punto di verifica congiunta dei carichi di lavoro in nuovi impianti produttivi e l'asserita esistenza di una prassi aziendale che consente ai componenti del Consiglio di fabbrica di accedere liberamente a tutti i locali aziendali, l'antisindacalità del comportamento datoriale che assoggetti a sanzioni disciplinari alcuni delegati del Consiglio che, a fronte di un esplicito divieto, abbiano acceduto ai nuovi impianti per verificare direttamente i cennati carichi di lavoro, deve valutarsi in relazione all'effettiva natura di tale prassi aziendale (valutandosi, cioè, la sua valenza derogatoria rispetto al cennato accordo collettivo) e alla stessa concludenza del reiterato atteggiamento datoriale (Cass. 1/12/99 n. 13383, pres. Sommella, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 627, con nota di Corsinovi, Brevi note in tema di organizzazione produttiva, prassi aziendale e comportamento antisindacale)
  • Costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di riconoscere una Rsa, costituita nell’ambito di una OS firmataria di un Ccnl, ancorché tale Ccnl non sia applicato nell’unità produttiva da parte del datore di lavoro, il quale non applica alcun contratto collettivo (Pret. Milano 11/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 292, n. CAPURRO, Attività sindacale nel rapporto di lavoro in cooperativa. In senso conforme, v. Trib. Milano 14/7/99, pres. Gargiulo, est. Accardo, in D&L 1999, 813)
  • Costituisce comportamento antisindacale il licenziamento disciplinare di un rappresentante sindacale aziendale, che abbia divulgato, nel corso di un’intervista giornalistica, il contenuto di una lettera a lui indirizzata dall’azienda in risposta a una sua segnalazione circa i problemi di organizzazione del lavoro (Pret. Milano 26/1/99 (decr.), est. Marasco, in D&L 1999, 298, n. FRANCESCHINIS, Rappresentante sindacale e diritto di critica)
  • Costituisce comportamento antisindacale l'omessa consultazione della rappresentanza sindacale aziendale di un sindacato non aderente alla rappresentanza sindacale unitaria, qualora l'azienda abbia l'obbligo di consultare tutte le rappresentanze sindacali, in quanto l'avvenuta elezione della Rsu non fa venir meno le prerogative legali delle Rsa legittimamente costituite (Pret. La Spezia 21/11/94, est. Ghinoy, in D&L 1995, 307, con nota di FRANCESCHINIS)
  • E' antisindacale il disconoscimento di una Rsa costituita da un sindacato aderente a una confederazione maggiormente rappresentativa, né il datore di lavoro può sindacare la procedura seguita per la costituzione della Rsa, trattandosi di questioni interne al sindacato che non possono riguarda l'azienda (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni, in D&L 1995, 98)
  • E' antisindacale il licenziamento di un rappresentante sindacale aziendale, quando risulti accertata l'esistenza di indizi obiettivi e concordanti che evidenziano una volontà del datore di lavoro di impedire l'esercizio di attività sindacali in azienda (Pret. Milano 20/6/94, est. Curcio, in D&L 1995, 110)