In genere

  • La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 19 l. 300/1970 nella parte in cui prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. (Corte Cost. 23/7/2013 n. 231, Pres. Gallo Rel. Morelli, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Elisabetta Bavasso, 899)
  • Tra le associazioni sindacali nell'ambito delle quali, ai sensi dell'art. 19 SL possono essere costituite nell'unità produttiva rappresentanze sindacali aziendali, rientrano anche quelle che, pur non essendo firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, abbiano tuttavia sottoscritto, nella medesima unità, accordi di gestione delle crisi aziendali, giacché tali contratti, pur essendo volti a porre regole dirette a delimitare l'ambito del potere del datore di lavoro, concorrono a disciplinare importanti aspetti del rapporto di lavoro, e costituiscono fonte di diritti per i lavoratori che degli stessi possono pretendere l'attuazione. (Cass. 9/1/2008 n. 212, Pres. Ciciretti Est. Vidiri, in D&L 2008, con nota di Angelo Beretta, "Il requisito di diffusione nazionale nell'art. 28 SL, 97) 
  • L'estensione alle confederazioni maggiormente rappresentative tra i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche del trentino Alto Adige dei diritti e delle prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni m.r. sul piano nazionale - sancita dall'art. 5 bis  del d.l. n. 148/1993, conv. in l. n. 236/1993 - permane dopo l'esito del referendum del 1995 sull'art. 19 SL, con la conseguenza che i diritti riconosciuti da un c.c.n.l. a determinati sindacati vanno estesi alle associazioni sindacali appartenenti alle predette minoranze di cui al d.P.R. n. 58/1978, pur non comprese fra i soggetti stipulanti, indipendentemente dalle ragioni per le quali l'autonomia collettiva si è così determinata e senza per questo sollevare contrasti con l'art. 39 Cost., stante il preminente rilievo dell'art. 6 Cost., principio fondamentale della Repubblica il quale, pur destinato a essere specificato da norme attuative, risulta comunque dotato di un proprio effetto giuridico (nella specie, sulla scorta dei principi richiamati, la Corte ha rigettato il ricorso della s.p.a. Poste Italiane, confermando le pronunzie dei gradi precedenti che avevano ordinato alla società stessa di riconoscere alle associazioni sindacali appartenenti alle richiamate minoranze linguistiche tutti i diritti riconosciuti dal c.c.n.l. 26 novembre 1994 alle associazioni sindacali m.r.). (Cass. 11/5/2006 n. 10848, Pres. senese Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2007, 317)
  • A seguito della adesione all’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (circostanza pacifica), l’associazione sindacale ricorrente ha implicitamente rinunziato a costituire rappresentanze sindacali aziendali, attesa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del suddetto Accordo interconfederale. Né la mancata costituzione di R.S.U. nell’unità produttiva legittima l’attribuzione alle organizzazioni sindacali della facoltà di indizione di assemblee retribuite all’interno dell’orario di lavoro, atteso che l’iniziativa di indizione da parte delle organizzazioni sindacali, presuppone la costituzione già avvenuta di rappresentanze sindacali aziendali (che nella fattispecie non risulta esservi stata e che non è più possibile a norma dell’art. 8 dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993) ovvero di rappresentanze sindacali unitarie (non ancora costituite nell’unità produttive). (Trib. Teramo 18/6/2004, decr., Est. Santini, in Lav. nella giur. 2004)
  • Le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19, l. n. 30/70; hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norma in materia di associazioni non riconosciute), come si evince dalle varie disposizioni dello Statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e facoltà (artt. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non sono organi dei sindacati, né comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Ne consegue che il sindacato, a cui pur, in quest'ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata ("nell'ambito" del quale, secondo la dizione dell'art. 19, essa si astata costituita), non può considerarsi passivamente titolare del diritto fatto valere dal datore di lavoro che lamenti un illegittimo esercizio, da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale (nella specie, il comunicato affisso dava notizia - secondo il datore di lavoro in termini inesatti e per lui pregiudizievoli - dell'esito di una azione promossa dal medesimo sindacato poi convenuto in giudizio ai fini della defissione del comunicato) (Cass. 29/12/99, n. 14686, pres. Mileo, est. Coletti, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 148, con nota di Frontini, Sui rapporti tra Rsa e sindacato)
  • Nell’ambito e i compiti demandati dalla legge alle r.s.a. per assicurare gli interessi individuali e collettivi di questi ultimi, inclusive delle “condizioni di lavoro” ex art. 2087 c.c., rientra anche la fissazione dei ritmi e dei carichi di lavoro: ma ciò deve verificarsi secondo le modalità previste negli accordi aziendali o attraverso il ricorso all’istituto dell’informazione (Cass. 1/12/99, n. 13383, pres. Sommella, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 340, con nota di Papaleoni, Prassi e condotta antisindacale)