Indennità di maneggio denaro

  • L'indennità di maneggio denaro, prevista dalla contrattazione collettiva, spetta nel solo caso in cui le mansioni normalmente svolte dal lavoratore comportino un continuo maneggio di denaro ed espongano il medesimo dipendente al rischio di errori contabili o finanziari nell'incasso (Trib. Milano 5/10/96, pres. Gargiulo, est. Ruiz, in D&L 1997, 137, nota BALLI, Maneggio denaro e reperibilità: una interessante pronuncia)
  • Al lavoratore che, in qualità di responsabile della cassa del reparto, svolga regolare e continuativa (anche se non assorbente) attività di maneggio di denaro, effettuando pagamenti e redigendo rendiconti necessari alla reintegrazione del fondo cassa, compete l'indennità di maneggio denaro prevista dall'art. 10 D.S. parte III CCNL 18/1/87 per i lavoratori metalmeccanici, dovendosi la responsabilità per eventuali ammanchi ritenere esistente in virtù del generale disposto dell'art. 1218 c.c., in mancanza di prova contraria a fornirsi dalla società datrice di lavoro (Pret. Milano, sez. Rho, 7/11/95, est. Maupoil, in D&L 1996, 481)
  • Non compete l'indennità di maneggio denaro prevista dall'art. 19 CCNL 1/10/91 dipendenti aziende municipalizzate al fattorino che, nello svolgimento delle proprie mansioni, riceve, trasporta e restituisce somme di denaro per conto dell'azienda, difettando nella fattispecie il necessario requisito del normale svolgimento di una vera e propria attività contabile, implicante obbligo di rendiconto e responsabilità finanziaria inerente alla gestione (Pret. Prato 4/7/95, est. Rizzo, in D&L 1995, 1016)