Giudizio costituzionale sulle leggi

  • E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alle parole: "incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile". La disposizione censurata, la quale prevede che in caso di connessione tra una causa compresa nell'ambito applicativo della norma richiamata e uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti al rito di cui al d.lgs. n. 5/2003 esorbita, infatti, dai limiti della norma delegante (art. 12, l. n. 366/2001), che ha delimitato l'oggetto della delega al diritto societario, alle materie disciplinate dal t.u. n. 58/1998 in tema di intermediazione finanziaria, nonché a quelle previste dal t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia n. 385/1993. Pertanto, accertato che la legge di delega non autorizzava il Governo a intervenire in tema di connessione tra procedimenti aventi oggetti diversi, il thema decidendum dal giudice a quo deve essere esteso all'intera disposizione concernente il rito applicabile alle controversie connesse; onde, nei vari molteplici casi di connessione, oltre a quello di cui al giudizio a quo, il rito da applicarsi andrà individuato secondo il regime generale previsto dall'art. 40 c.p.c. (Corte Cost. 28/3/2008 n. 71, Pres. Bile Rel. Amirante, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Francesco Alvaro, "Il rito del lavoro prevale su quello societario", 772, e in Lav. nella giur. 2008, con commento di Stefano Vallone, 793)
  • E' inammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale sulle leggi attivato in via incidentale di soggetti i quali non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus e sono portatori di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum (nella specie, sono stati dichiarati inammissibili l'intervento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e quello ad adiuvandum di un avvocato di ente pubblico) (Corte Cost. 20/2/01 ordinanza, allegata a sent. 11/6/01, n. 189, pres. e est. Ruperto, in Foro it. 2001, pag. 2122)