Opposizione al ruolo esattoriale

 

  • In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte – come è consentito – sia l’opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l’opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l’opposizione di merito dall’art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29 comma 2, per l’opposizione agli atti esecutivi. (Cass. 6/9/2012 n. 14963, Pres. Vidiri Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Pietro Capurso, 601)
  • In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 24 comma 3 d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. (Cass. 6/8/2012 n. 14149, Pres. Miani Canevari Est. La Terza, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Pietro Capurso, 604)
  • Nell'ambito del procedimento di opposizione a cartella esattoriale, disciplinato dal D.Lgs. n. 46/99, non sono ammissibili domande diverse rispetto a quelle concernenti la pretesa contributiva iscritta a ruolo e portata dalla cartella di pagamento opposta. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione a cartella esattoriale, previsto dall'art. 24 del suddetto decreto, è perentorio. Pertanto l'opposizione proposta oltre tale termine è inammissibile. Ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto, gli enti che già prima dell'entrata in vigore dello stesso avevano la facoltà di riscuotere le ntrate attraverso i ruoli, possono continuare tutt'oggi a esercitare tale facoltà. (Trib. Milano 16/10/2008, d.ssa Beccarini Crescenzi, in Lav. nella giur. 2009, 308) 
  • Nel giudizio d'opposizione a cartella esattoriale, l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'Ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale: spetta pertanto a quest'ultimo provare la fondatezza del credito azionato. Viceversa, l'opponente, quale attore formale, può solo riservarsi di formulare mezzi di prova in seguito alla costituzione in giudizio del soggetto opposto. (Trib. Bari 7/11/2006 n. 21851, Giud. Saracino, in Lav. nella giur. 2008, con commento di federica Roccato, 76) 
  • E' perentorio il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99 per proporre opposizione al ruolo esattoriale. Non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali. L'eventuale domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva ex art. 24, comma 3, se antecedente alla notifica della cartella, ma successiva all'iscrizione a ruolo del credito, non rende illegittima la cartella di pagamento notificata (Trib. Modena 8/6/01, pres. e est. Cervelli, in Lavoro giur. 2001, pag. 847)