Nullità della sentenza

  • La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l’ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d’ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. (Cass. 9/3/2021 n. 6494, Pres. Balestrieri Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2021, 655)
  • Il vizio di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c. ricorre soltanto allorché la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso che risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Cass. 2/12/2020 n. 27541, Pres. Berrino Rel. Cavallaro, in Lav. nella giur. 2021, 310)
  • L’espressione ‘altro grado del processo’ di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. comprende, con un’interpretazione conforma a Costituzione, anche la fase che si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzato da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario. È quindi nulla la sentenza resa da giudice incompatibile per avere già conosciuto della medesima domanda in altra fase del giudizio, senza che sia necessario investire la Corte Costituzionale della relativa questione, essendo possibile riferire la locuzione di cui all’art. 1, co. 51, l. n. 92/2012, laddove essa individua nel “tribunale che ha emesso il provvedimento opposto”, secondo una lettura rispettosa dei parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., al solo organo giudiziario, ferma l’alterità della persona fisica. (Corte app. Genova 12/3/2014, Pres. e Rel. De Luca, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di A. Vanni, “Ricusazione del giudice e rito Fornero: la questione (mai risolta) dell’alterità del grado del processo”, 164)
  • La nullità della sentenza di primo grado, che ha dichiarato improcedibila la domanda di ammissiona al passivo sulla scorta di un decreto che ha pronunciato la chiusura del fallimento, a seguito di un successivo provvedimento che abbia dichiarato la nullità del decreto di chiusura, non rientra fra le ipotesi di rimessione previste dall'art. 354 c.p.c. (Artt. 161 e 354 c.p.c.; artt. 101 e 119 legge fall.) (Cass. 3/11/2006 n. 23539, Pres. Sciarelli Est. Celentano, in Dir. e prat. lav. 2007, 1311)
  • L’incoerenza tra dispositivo e motivazione in relazione alla data di raggiungimento del livello di invalidità indennizzabile – data da determinare in maniera certa onde valutare il decorrere della prescrizione e la portata degli atti interrottivi – non configura un mero errore materiale e non può essere sanato né facendo applicazione del principio dell’integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, né con il procedimento di correzione degli errori materiali. Ne consegue la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156, comme secondo, c.p.c., difettando tale atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato. (Cass. 27/1/2006 n. 2726, Pres. Mercurio rel. Vidimi, in Lav. Nella giur. 2006, 706)
  • Nel rito del lavoro, la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non si verifica allorché il contrasto tra di essi è solo apparente, perché può essere risolto solo attraverso l'interpretazione del dispositivo, a prescindere dalle improprietà terminologiche utilizzate, ed alla luce della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto solo apparente il contrasto, in quanto, benché nel dispositivo fosse stato dato atto del "rigetto" dell'appello, era stato altresì anche ridotto l'importo del credito riconosciuto dalla sentenza di primo grado, in coerenza con la motivazione, che dava conto del parziale accoglimento dell'appello stesso). (Cass. 6/11/2002, n. 15586, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli, in Lav. nella giur. 2003, 281)
  • Nel caso in cui vi sia contrasto tra dispositivo della sentenza e motivazione della stessa (ed in più tra dispositivo letto in udienza e quello contenuto nella sentenza depositata), con conformità però della motivazione al dispositivo letto in udienza, non vi è nullità della sentenza ma mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione. (Trib. Milano 7/11/2001, ord., Est. Cincotti, in D&L 2002, 224)