Impugnazione del licenziamento

  • Il termine di sessanta giorni ex art. 5, 3° comma, L.23/7/91 n. 223 per l’impugnazione del licenziamento collettivo non ha natura decadenziale e può decorrere anche da un giorno successivo a quello della comunicazione del recesso, qualora solo successivamente venga scoperta una situazione di fatto diversa da quella posta a base del licenziamento (nella fattispecie si trattava di un licenziamento collettivo che prevedeva come criterio di scelta l’essere in possesso dei requisiti per la pensione; la lavoratrice solo tre anni dopo la comunicazione aveva potuto avere conoscenza di non essere in possesso di tali requisiti) (Pret. Milano 28/7/98, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 944. In senso conforme, v. Trib. Milano 18 settembre 1999, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 2000, 135)