Onere della prova

  • In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi, dello stato familiare, dell’anzianità e delle mansioni, incombe, invece, sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o legittimamente realizzata. (Cass. 24/8/2017, n. 20335, Pres. Mammone Est. Calafiore, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2018, con nota di A. Ingrao, “Criteri di scelta e onus probandi ‘ripartito’: la sezione lavoro contraddice le Sezioni unite del 2001?”, 69)
  • In ogni caso, ai fini della legittimità del licenziamento collettivo, deve escludersi che il datore di lavoro debba dimostrare (non solo di avere seguito la procedura di legge e che esistesse un nesso di causalità tra il ridimensionamento e il licenziamento stesso, ma) anche che non vi fosse in concreto alcuna possibilità di collocamento dei lavoratori in altre mansioni compatibili in azienda (Cass. 29/11/99, n. 13346, pres. De Tommaso, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 791, con nota di Vallauri, Ambito aziendale interessato dalla riduzione del personale, individuazione dei criteri di scelta applicabili e obbligo di repechage)
  • Sebbene licenziato nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, il lavoratore conserva un diritto individuale alla verifica, in sede giudiziale, delle ragioni che hanno determinato il suo licenziamento, non essendo sufficienti ad assolvere l’onere della prova, sussistente in capo al datore di lavoro, le notizie contenute nella lettera di apertura della procedura, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento, il licenziamento dovrà ritenersi illegittimo (Pret. Milano 4/7/97, est. Mascarello, in D&L 1998, 95, n. QUADRIO, Licenziamento collettivo e onere della prova)