Art. 4 c. 9 L. 223/91

  • In caso di licenziamento collettivo, il vizio procedurale relativo alla genericità della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991, determina una sanzione meramente indennitaria, mentre la violazione dei criteri di scelta di cui al comma 1 dell’art. 4, cit., comporta l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, c. 1, St. lav. (Cass. 19/9/2016 n. 19320, Pres. Nobile Est. Ghinoy, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2017, II, con nota di F. Lamberti, “In tema di incompletezza formale della comunicazione di cui all’art. 4, c. 9, n. 223/1991”, 41)
  • In tema di mobilità, il datore di lavoro nella comunicazione finale ex art. 4 comma 9 l. 223/91 deve indicare puntualmente le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori, evidenziando tutti gli elementi che hanno portato all’identificazione dei dipendenti prescelti per la mobilità; in caso di applicazione in concorso dei tre criteri di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative), il datore deve anche specificare le modalità con cui gli stessi sono stati fatti interagire. (Cass. 14/4/2015 n. 7490, Pres. Macioce Est. Amendola, in Riv. it. dir. lav. 2016, con nota di Azzurra de Salvia, “I vizi formali della procedura di licenziamento collettivo tra interpretazioni giurisprudenziali e interventi legislativi sostanzialistici”, 29)
  • La comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991 deve fornire una puntuale indicazione dell’applicazione dei criteri di scelta con l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare una specifica graduatoria contenente l’indicazione dei punteggi dei lavoratori licenziati e dei lavoratori mantenuti in servizio. Quindi la comunicazione contenente la graduatoria senza l’indicazione dei relativi punteggi deve ritenersi viziata. Tuttavia si tratta di una violazione essenzialmente formale che non impedisce il raggiungimento dello scopo dell’atto, cioè mettere in condizioni il lavoratore di sapere perché lui, e non altri dipendenti, è destinatario del provvedimento di recesso; non può, pertanto, parlarsi di una violazione dei criteri di scelta e non può trovare applicazione la tutela reintegratoria e indennitaria di cui all’art. 5, comma 3, L. n. 223/1991. (Corte app. Bologna 3-15/9/2014, Pres. Rel. Brusati, in Lav. nella giur. 2015, con commento di Enrico Gragnoli, 280)
  • In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, l. 23 luglio 1991, n. 223, nella quale sono indicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ha la funzione di consentire il controllo del corretto esercizio del potere datoriale e mira a tutelare, oltre agli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto. Ne consegue che detta comunicazione non ha carattere integrativo ma attiene al nucleo essenziale della decisione, per cui è onere del datore di lavoro produrla con la costituzione in giudizio, senza che sia possibile una tardiva produzione in appello o una attivazione dei poteri istruttori d’ufficio, che non possono essere esercitati in presenza di una colpevole inerzia della parte interessata o per supplire a una carenza probatoria di quest’ultima. (Cass. 31/7/2013 n. 18366, Pres. Stile Est. Venuti, in Lav. nella giur. 2013, 1041)
  • La proroga di cui all’art. 66 d.lgs. n. 276 del 2003 della durata del rapporto in caso di gravidanza deve e può giustificarsi purché permanga l’interesse delle parti alla prosecuzione del progetto e/o del programma e ancora purché tale progetto sia ancora perseguibile, non potendo in caso contrario la proroga medesima avere alcuna efficacia. (Trib. Milano 11/2/2013, Giud. Lualdi, in Lav. nella giur. 2013, 621)
  • In tema di procedura di mobilità, la previsione di cui all’art. 4, co. 9, l. n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con la quale dà inizio alla procedura, deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato il destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’illegittimità della procedura sulla base del mero rilievo formale che la comunicazione conteneva l’elenco dei soli lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo e non di tutti i dipendenti fra i quali era stata operata la scelta, senza considerare che la comunicazione indicava specificatamente il criterio di scelta, individuato in sede di accordo sindacale, del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia, la cui natura oggettiva rendeva superflua la comparazione con i lavoratori privi del requisito stesso). (Cass. 6/6/2011 n. 12196, Pres. Miani Canevari Est. Di Cerbo, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di R. Galardi, “Comunicazioni finali nei licenziamenti collettivi: un’ottima sentenza con una cattiva massima”, 323)
  • Il requisito della contestualità della comunicazione prevista dall’art. 4, comma 9, della l n. 223/1991 alle associazioni di categoria e agli uffici del lavoro rispetto alla comunicazione del recesso ai dipendenti collocati in mobilità, comunicazioni richieste a pena di inefficacia del licenziamento, deve essere valutato in relazione alla finalità complessiva cui risponde tale requisito legale nell’ambito di una procedure le cui sequenze risultano cadenzate, anche dal punto di vista temporale, in modo rigido e predeterminato, nel senso di una necessaria contemporaneità, la cui mancanza vale a escludere la sanzione dell’inefficacia solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovarsi del datore di lavoro. (Cass. 1/12/2010 n. 24341, Pres. Vidiri Est. Meliadò, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Giorgio Mannacio, 373
  • Il contenuto delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 4, l. 23 luglio 1991, n. 223, deve fare riferimento alle condizioni in cui versa l'impresa, da valutarsi al momento in cui questa decide di instaurare la procedura, e non invece a pregresse situazioni o a processi di riorganizzazione produttiva risalenti nel tempo. Solo un riferimento alla situazione attuale consente, infatti, da un lato un documentato esame congiunto delle parti sociali al fine di valutare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di persoanle dell'impresa e la possibilità di diversa utilizzazione del persoanle stesso, come voluto dal quinto comma del citato art. 4; e, dall'altro, permette, nella piena osservanza del dictum del nono comma dello stesso art. 4, un compiuto controllo pure da parte dei dipendenti sui criteri di scelta (legali o convenzionali) di quanti vanno collocati in mobilità. (Cass. 13/7/2006 n. 15943, Pres. Mercurio Est. Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Raffaele Galardi, "Sull'obbligo di comunicazione nei licenziamenti collettivi", 432)
  • Il tenore letterale, nonchè la ratio dell'art. 4, comma nove, l. n. 223/1991 conducono a ritenere che la prima comunicazione (al singolo lavoratore) e la seconda (agli Uffici del lavoro e alle associazioni di categoria) hanno contenuto e finalità differenti. In particolare, la prima comunicazione - da redigersi in forma scritta - deve contenere solo la notizia del recesso, senza la necessità di alcuna motivazione; la "contestuale" comunicazione all'Ufficio del lavoro, invece, deve includere anche i dati relativi all'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nome, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. Conseguentemente, deve escludersi che la "contestualità" richiesta dalla menzionata norma sia prevista in funzione della conoscibilità della motivazione da parte del lavoratore, dovendosi, altresì, intendere non come contemporaneità bensì "come obbligo di immediatezza", rilevando, oltrettutto, in proposito, non tanto il momento della spedizione quanto quello della ricezione (quale causa di formale conoscenza del contenuto) dell'atto. (Cass. 8/3/2006 n. 4970, Pres. Ciciretti Est. Cuoco, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Tiziana Vettor, "Licenziamento collettivo: ambito della comparazione dei criteri di scelta e requisiti di legittimità delle comunicazioni finali", 163)
  • L'omessa puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta previsti dall'art. 5 L. 23/7/91 n. 223 nella comunicazione di cui al 9° comma dell'art. 4, comporta l'inefficacia dei provvedimenti di recesso impugnati. Tale comunicazione ha una sua autonomia rispetto al verbale di accordo sindacale, il quale comunque non può determinare i soggetti destinatari del provvedimento di recesso, ma solo, eventualmente, stabilire, anche in deroga a quelli legali, i criteri da applicare in relazione alla scelta del personale da licenziare, criteri che devono comunque rientrare nei parametri di generalità, obiettività e ragionevolezza. (Trib. Novara 23/4/2004, Est. Mariani, in D&L 2004, 419, con nota di Enrico U. M. Cafiero, "Ancora sulle violazioni formali della procedura di mobilità")
  • Nella materia dei licenziamenti collettivi regolati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, ai sensi del comma 3 dell'art. 5, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento ricorre anche in caso di violazione del comma 9 dell'art. 4, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e delle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; tale sanzione si applica anche nel caso in cui, in considerazione della inidoneità del criterio adottato e comunicato, non sia possibile individuare le ragioni che hanno indotto al licenziamento dell'uno o dell'altro lavoratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto violato il dovere di comunicazione da parte del datore di lavoro il criterio della prossimità al pensionamento, individuato con le organizzazioni sindacali come unico criterio di scelta dei lavoratori, non consentiva in concreto, stante la pluralità di dipendenti prossimi al pensionamento, di comprendere le ragioni per le quali era stato licenziato un lavoratore piuttosto che un altro). (Cass. 2/9/2003 n. 12781, Pres. Mileo, Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2004, 121, con commento di Giorgio Mannacio)
  • La corretta ottemperanza al disposto di cui al nono comma dell'art. 4, l. n. 223/91, richiede che la comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell'ambito di una procedura di mobilità sia effettuata contestualmente all'intimazione dei licenziamenti stessi. Tale contestualità non può dirsi soddisfatta se la comunicazione avviene con un ritardo di circa due mesi, con la conseguenza che i licenziamenti devono ritenersi inefficaci. (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. Mannaccio, est. Accardo, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 135)
  • La corretta ottemperanza al disposto di cui al nono comma dell'art. 4, l. n. 223/91, che impone la comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell'ambito di una procedura di mobilità, comporta che la suddetta comunicazione, se non deve necessariamente risolversi in una graduatoria tra i dipendenti, deve però essere in concreto idonea a dar conto delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri selettivi. La violazione di tale prescrizione normativa comporta, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, della stessa l. n. 223/91, l'inefficacia dei licenziamenti intimati (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. e est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 130)
  • La violazione del disposto del 9° comma dell'art. 4 L. 223/91, che impone la comunicazione agli uffici competenti ed alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, comporta, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, stessa legge, l'inefficacia dei licenziamenti irrogati (Cass. S.U. 11/5/00 n. 302, in Foro it. 2000, pag. 2156; in D&L 2000, 691, n. Muggia; in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 140, con nota di Ogriseg, Violazione di obblighi procedimentali e illegittimità della Cigs e del licenziamento collettivo; in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 543; in senso conforme, v. Cass. 1/8/01, n. 10507, pres. Spanò, est. Filadoro, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 1604)
  • Sono illegittimi i licenziamenti collettivi, nel caso in cui la comunicazione inviata all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di cui all'art. 4, 9° comma, L. 23/7/91 n. 223 contenga l'indicazione di criteri differenti da quelli concordati con accordo sindacale (Trib. Milano 15 maggio 2000, est. Atanasio, in D&L 2000, 715)
  • L'inosservanza degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 4, 9° comma, L. 23/7/91 n. 223, relativamente alle concrete modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta del personale da espellere nell'ambito di un licenziamento collettivo, comporta l'inefficacia del relativo recesso (Trib. Catania 28 aprile 2000, pres. Branciforti, est. Mazzeo, in D&L 2000, 931)
  • Poiché la violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, 9° comma, L. 23/7/91 n. 223 non è suscettibile di sanatoria ex post, è illegittimo il licenziamento collettivo inflitto agli stessi lavoratori precedentemente colpiti da altra messa in mobilità, dichiarata illegittima per violazione dell'art. 4, 9° comma, della legge citata, dopo che il datore di lavoro aveva provveduto a rinnovare la comunicazione prevista dalla norma in questione (Trib. Bergamo 22 ottobre 1999, pres. Pesce, est. Mascarino, in D&L 2000, 137, n. Zezza)
  • Nell’ambito di una procedura di mobilità, la generica comunicazione, da parte del datore di lavoro, di avere individuato i lavoratori da licenziare collettivamente sulla base dei criteri di scelta stabiliti da un accordo sindacale non assolve l’obbligo, imposto dall’art. 4, 9° comma, L. 23/7/91 n. 223, di comunicare all’Urlmo, alla Commissione regionale per l’impiego e alle OO.SS. le modalità di applicazione di tali criteri di scelta. La conseguente violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’inefficacia dei licenziamenti ai sensi dell’art. 5, 3° comma, della medesima legge (Pret. Milano 27/2/99, est. Marasco, in D&L 1999, 309)
  • Sono inefficaci i licenziamenti intimati in violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 4 c. 9 L. 223/91, di comunicare all'Urlmo e alle OO. SS. la puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta di cui all'art. 5 c. 1 legge citata (Pret. Milano, sez. Rho, 14/11/95, est. Maupoil, in D&L 1996, 403; in senso conforme v. Cass. 14/11/98 n. 11480, pres. De Tommaso, est. Amoroso, in D&L 1999, 73, n. Muggia, Licenziamenti collettivi e procedure di mobilità: il punto della situazione; Cass. 23/9/98 n. 9541, pres. Lanni, est. Lupi, in D&L 1999, 85; Cass. 17/4/98 n. 3922, pres. Mattone, est. Miani Canevari, in D&L 1998, 655, n. MUGGIA, Licenziamenti collettivi: forma e sostanza; Cass. 17/1/98 n. 419, pres. Fanelli, est. Mazzarella, in D&L 1998, 359; Cass. 27/5/97 n. 4685, pres. Trezza, est. Lupi, in D&L 1997, 769; Cass. 26/7/96 n.6759, pres. Martinelli, est. Miani Canevari, in D&L 1997, 289, n. Muggia; Trib. Milano 15 maggio 2000, est. Atanasio, in D&L 2000, 715; Pret. Milano 9/3/99, est. Atanasio, in D&L 1999, 534; Pret. Roma 4/7/97, est. Falato, in D&L 1998, 371, n. CAPURRO, Licenziamenti collettivi e omessa comunicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta ex art. 4 c. 9 L. 223/91: conseguenze sanzionatorie; Pret. Milano 9/12/98, est. Ianniello, in D&L 1999, 90; Pret. Milano 4/7/97, est. Mascarello, in D&L 1998, 95, n. QUADRIO, Licenziamento collettivo e onere della prova;Pret. Milano 24/7/97, est. Atanasio, in D&L 1998, 99; Pret. Frosinone 17/2/95, est. Cianfrocca, in D&L 1995, 889; Pret. Napoli 24/2/95, est. Di Lella, in D&L 1995, 895; Trib. Napoli 10/4/95, pres. ed est. Marconi, in D&L 1995, 896, nota QUATTROMINI, I vizi formali della procedura di mobilità; Pret. Milano 8/5/95, est. Curcio, in D&L 1995, 901; Pret. Milano 13/3/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 581; Pret. Milano 16/12/94, est. Atanasio, in D&L 1995, 327; Pret. Milano 6/8/96, est. Porcelli, in D&L 1997, 88; Pret. Milano 6/4/96, est. Curcio, in D&L 1997, 93; Pret. Milano 4/2/97, est. Negri della Torre, in D&L 1997, 527, nota Borali; Pret. Padova 22/1/97, est. Balletti, in D&L 1997, 529; Pret. Busto Arsizio, sez. Saronno, 16/4/97, est. Perfetti, in D&L 1997, 532; Trib. Busto Arsizio 10/12/97, pres. Bruni, est. Pattumelli, in D&L 1998, 364; Pret. Milano 19/2/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 659; Pret. Milano 4/5/98, est. Gerli, in D&L 1998, 939)
  • E' illegittimo il licenziamento di un dipendente che sia stato disposto in violazione dell'obbligo di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori prescelti (nel caso di specie la società si era limitata ad affermare che il lavoratore non aveva titoli per restare, inviando al medesimo la mera indicazione delle sue condizioni economico – professionali, ma non il quadro comparativo di tutti i soggetti interessati alla procedura) (Trib. Milano 10/2/95, pres. ed. est. Mannacio, in D&L 1995, 882; in senso conforme v. anche Trib. Milano 31/3/95, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 882, nota NICCOLAI, Licenziamenti individuali e collettivi: lo spazio di scelta dell'imprenditore; Pret. Milano 15/5/95, est. Cecconi, in D&L 1995, 911)