Comunicazione dei motivi

 

  • In tema di collocamento in mobilità e licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, c. 3, della legge n. 223 del 1991 rappresenta un atto essenziale per la proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della comunicazione quale vizio del licenziamento e che il successivo raggiungimento di un accordo sindacale, pur essendo rilevante ai fini del giudizio retrospettivo sull’adeguatezza della comunicazione, non sana ex se il deficit informativo, atteso che il giudice di merito può accertare che il sindacato ha partecipato alla trattativa, sfociata nell’intesa, senza piena consapevolezza dei dati di fatto. (Cass. 12/11/2013 n. 25394, Pres. Canevari Est. Marotta, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Concetta Lombardo, “Omessa comunicazione ex art. 4, c. 3, L. 223/1991 dei motivi determinanti la riduzione di personale e limiti dell’efficacia sanante dell’accordo”, 243)
  • In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione del personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio delle scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione. (Cass. 24/4/2013 n. 10001, Pres. Vidiri Est. Fernandes, in Lav. nella giur. 2013, 740)
  • Le disposizioni della legge n. 223/1991, in particolare quelle di cui all’art. 4, vanno lette in relazione alla loro ratio e alla funzione di controllo demandata alle organizzazioni sindacali sulla correttezza dell’operato del datore di lavoro. Per la legittimità della procedura è sufficiente, quindi, che la comunicazione iniziale espliciti un progetto di massima – a maggior ragione quando si parla di grandi numeri – che, com’è noto, nel corso della procedura può subire dei radicali cambiamenti proprio in conseguenza della gestione contrattata della crisi. (Trib. Milano 9/12/2005, D.ssa Di Rocco, in Lav. Nella giur. 2006, 919)
  • La comunicazione preventiva, di cui all'art. 4 L. 23/7/91 n. 223, deve essere completa sì da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero (nella fattispecie l'impresa si era limitata ad enunciare che le cause del ricorso ai licenziamenti traevano origine dalla grave difficoltà del settore del trasporto aereo). (Trib. Busto Arsizio 19/3/2004, ord., Pres. Mazzeo Est. Marchegiani, in D&L 2004, 419)
  • Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 L. 23/7/91 n. 223, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori ed alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che determini l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore all'individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare; né gli obblighi procedurali prescritti dalla L. 23/7/91 n. 223 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della L. 27/12/97 n. 449, che, pur prescrivendo che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non esclude l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla L. 23/7/91 n. 223, né rimette agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge. (Cass. 15/10/2002 n. 14616, Pres. Carbone Est. Evangelista, in D&L 2003, 155)
  • La generica comunicazione delle ragioni della crisi aziendale nonché l'omessa indicazione dei motivi ostativi ai rimedi alternativi al licenziamento collettivo costituiscono vizi della comunicazione prevista all'art. 4 L. 23/7/91 n. 223, tali da determinare l'inefficacia - insanabile ex post - del licenziamento comminato al singolo lavoratore, soggetto destinatario delle garanzie procedimentali e legittimato a far valere in giudizio i difetti delle stesse. (Corte d'Appello Napoli 7/9/2001, Est. Villari, in D&L 2002, 704, con nota di Matteo Paulli, "Sui vizi della comunicazione ex art. 4 L. 223/91)
  • E’ illegittima la messa in mobilità disposta senza preventivamente procedere alle comunicazioni alle associazioni sindacali, disposte dall’art. 4, 2°e 3° comma, L. 23/7/91 n. 223, aventi a oggetto le cause che hanno determinato l’eccedenza del personale e l’impossibilità di un’utilizzazione diversa del personale (Pret. Milano 22/3/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 535)
  • Sono inefficaci i licenziamenti inflitti in violazione dell’obbligo, ex art. 4, 3° comma, L.23/7/91 n. 223, di indicare, nella comunicazione di apertura della procedura alle organizzazioni sindacali, i motivi che determinano la situazione di eccedenza, nonché i motivi per i quali si ritenga di non poter adottare misure alternative al licenziamento (nella fattispecie, è stato ritenuto inidoneo a soddisfare l’obbligo di comunicazione il generico riferimento ai motivi che hanno determinato il ricorso alla Cigs) (Pret. Milano 4/5/98, est. Gerli, in D&L 1998, 939)
  • Sono inefficaci i licenziamenti intimati in violazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro, ex art. 4 c. 3 L. 223/91, di comunicare preventivamente per iscritto, alle Rsa i motivi tecnici, organizzativi e produttivi, che siano ostativi alla adozione di misure alternative alla procedura di mobilità (Pret. Milano 18/11/95, est. Di Ruocco, in D&L 1996, 401; in senso conforme v. Cass. 11/4/2003, n. 5770, Pres. Ciciretti, Est. Lupi, in Foro it. 2003 parte prima, 1381; Pret. Milano 19/2/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 659; Pret. Milano 3/5/95, est. Cecconi, in D&L 1995, 892; Pret. Napoli 24/2/95, est. Di Lella, in D&L 1995, 895; Trib. Napoli 10/4/95, pres. ed est. Marconi, in D&L 1995, 896, nota QUATTROMINI, I vizi formali della procedura di mobilità; Pret. Milano 16/12/94, est. Atanasio, in D&L 1995, 327; Pret. Milano 2/7/94, est. Frattin, in D&L 1995, 109; Pret. Milano 17/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 117)
  • E' inefficace il recesso disposto dal datore di lavoro che, in sede di comunicazione ex art. 4 c. 3 L. 223/91, abbia solo genericamente indicato i motivi del licenziamento e non abbia indicato le misure a esso alternative, senza che possa supplire a tali omissioni l'informazione resa al sindacato durante l'esame congiunto ai sensi del successivo comma 5 (Pret. Milano 31/1/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 583)
  • Considerato che lo scopo della comunicazione prevista dall'art. 4 L. 223/91 è di rendere il più possibile trasparente il processo decisionale attraverso il quale l'imprenditore è giunto alla determinazione di recedere dai rapporti di lavoro per favorire un'aperta discussione con le OO. SS., una generica e laconica indicazione dei motivi che inducono ad avviare la procedura di mobilità configura violazione degli obblighi di informazione previsti dal comma 3 del citato art. 4, con la conseguenza della illegittimità dei licenziamenti nel frattempo operati e degli effetti di cui all'art. 18 SL, richiamato dal terzo comma dell'art. 5 L. 223/91 (Pret. Nocera Inferiore 22/7/94, est. Scelza, in D&L 1995, 112)